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Il Comitato art. 11 è previsto dal l'
Accordo Nazionale Collettivo per la medicina specialistica ambulatoriale,
altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi) e Medici Veterinari.
A ogni provincia corrisponde un Comitato art. 11 che ha sede presso
un’Azienda sanitaria, la quale è tenuta ad assicurare i mezzi finanziari, i
locali e il personale per i compiti attribuiti al Comitato.
Il Comitato
art.11 è composto da un Presidente (delegato dal Direttore generale), un
Segretario, cinque rappresentanti delle Aziende sanitarie, tre medici
specialisti eletti, tre medici specialisti di designazione sindacale,
sostituiti da rappresentanti delle altre categorie nelle occasioni
relative alle altre professionalità. |
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