ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI
AMBULATORIALI INTERNI
ED ALTRE PROFESSIONALITA’ (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI)
AMBULATORIALI
AI SENSI DEL DEL D. L.VO 502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

INDICE
PARTE PRIMA - INQUADRAMENTO GENERALE
Art. 1 Quadro di riferimento
Art. 2 Livelli di contrattazione
Art. 3 Negoziazione nazionale
Art. 4 Negoziazione regionale
Art. 5 Obiettivi di carattere generale
Art. 6 Strumenti
Art. 7 Ruolo e partecipazione delle organizzazioni sindacali.
Art. 8 Struttura del compenso
Art. 9 Aumenti contrattuali
Art. 10 Disposizione contrattuale di garanzia
Art. 11 Entrata in vigore e durata dell’Accordo
PARTE SECONDA - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DEI MEDICI SPECIALISTI
AMBULATORIALI INTERNI ED ALTRE PROFESSIONALITA’ SANITARIE
(BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI)
Art. 12 Premessa
Art. 13 Campo di applicazione
Art. 14 Contenuti demandati alla negoziazione regionale
Art. 15 Incompatibilità
Art. 16 Massimale orario e limitazioni
Art. 17 Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e
mobilità
Art. 18 Riduzione dell’orario di attività
Art. 19 Cessazione dall’incarico
Art. 20 Sospensione dall’incarico
Art. 21 Graduatorie, Domande, Requisiti
Art. 22 Assegnazione di turni disponibili a tempo indeterminato e a
tempo determinato
Art. 23 Modalità per l’attribuzione di turni disponibili a tempo
indeterminato e a tempo determinato
Art. 24 Comitato consultivo zonale
Art. 25 Comitato consultivo regionale
Art. 26 Modalità di elezione dei rappresentanti degli specialisti
ambulatoriali
Art. 27 Commissione di disciplina
Art. 28 Ruolo professionale dello specialista ambulatoriale
Art. 29 Doveri e compiti dei professionisti
Art. 30 Organizzazione del lavoro
Art. 31 Programmi e progetti finalizzati
Art. 32 Attività esterne e pronta disponibilità
Art. 33 Formazione continua
Art. 34 Tutela sindacale
Art. 35 Diritto all’informazione e consultazioni tra le parti
Art. 36 Assenze non retribuite
Art. 37 Malattia - Gravidanza
Art. 38 Permesso annuale retribuito
Art. 39 Congedo matrimoniale
Art. 40 Sostituzioni
Art. 41 Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
Art. 42 Compensi per incarichi a tempo indeterminato per gli
specialisti ambulatoriali
Art. 43 Compensi per incarichi a tempo indeterminato per i
professionisti
Art. 44 Indennità di rischio e indennità specifica di categoria
Art. 45 Compenso per l’esercizio di attività psicoterapeutica
Art. 46 Rimborso spese di viaggio
Art. 47 Premio di collaborazione per incarichi a tempo indeterminato
Art. 48 Contributo previdenziale
Art. 49 Premio di operosità per incarichi a tempo indeterminato 5
Art. 50 Compensi per incarichi a tempo determinato
Art. 51 Riscossione delle quote sindacali
Art. 52 Libera professione intra-moenia
Art. 53 Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni
indispensabili e loro modalità di erogazione
PARTE
PRIMA
INQUADRAMENTO GENERALE
ART. 1 - QUADRO DI RIFERIMENTO
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito
Regioni), le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative dei medici specialisti
ambulatoriali ed odontoiatri, dei
biologi, dei chimici, degli psicologi (in seguito Organizzazioni
Sindacali) con il presente Accordo
definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo
nazionale, come disposto
dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e
successive modificazioni,
dando atto che l’unificazione in un solo Accordo Collettivo
nazionale della normativa
riguardante gli specialisti ambulatoriali ed i professionisti delle
altre aree professionali,
corrisponde alle esigenze delle categorie e recepisce anche le
disposizioni contenute nei
“Protocolli aggiuntivi”, allegati n.1 ex DPR. N.271/00 e n.446/01.
2.
Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti alla sostenibilità
economica del S.S.N. a fronte
di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi sanitari
offerti, richiede una riprogettazione,
seppur parziale, del sistema delle cure primarie, erogate da medici
di medicina generale in
collaborazione con gli specialisti ambulatoriali e le altre figure
professionali, con particolare
attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la
necessità di rispondere in modo
adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di
salute, che va valutata e
orientata, recuperando i valori e i principi della legge 23 dicembre
1978 n. 833, affermando
l'esigenza di efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e
sociale per un pieno utilizzo
delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza e
compatibilità del sistema socio –
sanitario.
3. II nuovo quadro istituzionale, con Legge Costituzionale 18
ottobre 2001 n. 3, che modifica il
Titolo V della Costituzione, ha affidato piena potestà alle Regioni
sul piano legislativo e
regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze
attribuite dalle norme allo Stato.
Il rinnovo degli AA.CC.NN. deve riuscire a coniugare il nuovo quadro
istituzionale con il
rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R.
23 maggio 2003, nel testo
risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza Unificata Stato
- Regioni - Città ed
autonomie locali del 15 Aprile 2003, dopo 25 anni dall'entrata in
vigore della Legge n. 833 del
1978, pone il problema di un ripensamento della organizzazione del
Servizio Sanitario
Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la
organizzazione della risposta
sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei
percorsi assistenziali, a
garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle
prestazioni.
5. Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela
della salute dei soggetti fragili, del
bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti
da patologie croniche degenerative,
condizione che presuppone la definizione, in ambito territoriale, di
percorsi, modalità di
integrazione e interazione dei professionisti e uno stretto legame
con le strutture sociali,
evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni assistenziali.
6. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ribadiscono la
validità del Servizio Sanitario
Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione
fondamentale per la tutela e la
promozione della salute. Le innovazioni necessarie, devono puntare
ad adeguare il sistema
stesso a rispondere in modo appropriato ed integrato alla domanda di
sanità dei cittadini.
7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro
normativo vigente, riconoscono
che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso garantisce la
risposta ai bisogni di salute
dei cittadini nel rispetto dei principi etici e ritengono
improrogabile avviare una forte
innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema
Sanitario attuando quanto
indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo del
territorio. È necessario,
pertanto, pervenire ad un sistema di cure primarie integrato a
partire dal primo intervento,
riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie
che necessitano di un
ricovero.
8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata
nel territorio capace di
individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più
efficacemente, il bisogno di salute
dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare
opportunità di accesso ai servizi
attraverso la costruzione dei percorsi assistenziali secondo
modalità che assicurino
tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione
appropriata e condivisa dei
servizi territoriali, di medicina generale e specialistica
ambulatoriale, e ospedalieri.
Art. 2 – LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale
momento organizzativo del Sistema
e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le
novità normative introdotte nel
quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i
contenuti dei tre livelli di
negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.
2. Il livello di negoziazione nazionale individua:
a) le garanzie per i cittadini;
b) il ruolo, il coinvolgimento nell'organizzazione e programmazione,
le responsabilità, i criteri di
verifica e le garanzie per il personale sanitario convenzionato;
c) i servizi erogati per assicurare i livelli essenziali di
assistenza;
d) la compatibilità economica;
e) la responsabilità delle istituzioni (Regioni e Aziende) nei
confronti della piena applicazione
dell’ACN.
3. Il livello di negoziazione regionale definisce obiettivi di
salute, modelli organizzativi e strumenti
operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità
del Servizio Sanitario Regionale,
integrando elencazione, incentivazione e remunerazione di compiti
con il perseguimento di
obiettivi e risultati.
4. Il livello negoziale aziendale definisce i progetti e le
attività del personale sanitario
convenzionato necessari all'attuazione degli obiettivi individuati
dalla programmazione
regionale.
ART. 3 – NEGOZIAZIONE NAZIONALE
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali concordano, con la
stesura del presente Accordo, che il
livello di negoziazione nazionale , qui rappresentato, definisce:
a) natura, modalità e costituzione del rapporto di Convenzione;
b) incompatibilità;
c) requisiti per il mantenimento del rapporto di convenzione;
d) ridefinizione del ruolo, delle funzioni e dei compiti degli
specialisti, dei biologi, dei chimici, degli
psicologi in relazione alla garanzia del livello essenziale di
assistenza delle cure primarie,
caratterizzando le attività e le prestazioni preventive,
diagnostiche, terapeutiche e riabilitative
dovute agli assistiti sia sani, sia con patologie acute e croniche,
nei diversi ambiti assistenziali,
nonché la promozione dei processi di presa in carico dell'utente a
livello territoriale con la
continuità dell’assistenza;
e) modalità e ambiti di esercizio della libera professione;
f) definizione delle modalità di applicazione degli aspetti
sanzionatori e conseguenti criteri di
valutazione delle violazioni e delle penalità conseguenti fino al
venir meno del rapporto di
convenzione;
g) avvio di un processo condiviso di determinazione di percorsi e
linee guida per l'efficacia e
l'appropriatezza, con il concorso dei soggetti istituzionali e delle
parti sociali, al fine di garantire
nell'ambito delle funzioni di continuità assistenziale e presa in
carico, cittadini e operatori. I
percorsi e le linee guida approvati e definiti verranno portati a
conoscenza degli operatori e dei
cittadini a cura delle Regioni;
h) criteri e modalità per la regolamentazione dell’accesso, in
relazione alle normative vigenti;
i) criteri della rappresentatività sindacale nazionale, regionale
ed aziendale;
j) criteri generali nella gestione della formazione, nei suoi ambiti
principali;
k) entrata in vigore e la durata dell’Accordo nazionale;
l) struttura del compenso;
m) cornice generale degli Accordi regionali, con la individuazione
degli ambiti della contrattazione.
ART. 4 - NEGOZIAZIONE REGIONALE
1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a definire,
entro e non oltre i sei mesi
successivi all’entrata in vigore dell’Accordo collettivo
nazionale, le intese regionali contemplate
nel presente accordo per la definizione dei seguenti aspetti
specifici:
a) le responsabilità nei rapporti convenzionali, in relazione agli
obiettivi regionali, con le modalità previste dall’articolo
precedente;
b) l’attuazione di quanto indicato dall’art. 6;
c) l’organizzazione della assistenza specialistica territoriale in
modo da partecipare al processo di
deospedalizzazione, mettendo a disposizione le specificità
professionali e le competenze
proprie dei professionisti, a favore delle istituzioni e dei
cittadini;
d) le modalità di realizzazione della appropriatezza delle cure,
delle prescrizioni e dell'uso etico
delle risorse, l'organizzazione degli strumenti di programmazione
monitoraggio e controllo;
e) la modalità di partecipazione degli specialisti e professionisti
nella definizione degli obiettivi
della programmazione, dei budget e la responsabilità
nell'attuazione dei medesimi;
f) i criteri e le modalità per la trasformazione dei rapporti di
lavoro a tempo determinato in
rapporti a tempo indeterminato
g) i criteri e le modalità nella organizzazione del sistema
informativo fra operatori - strutture
associate della medicina generale - Distretti - Aziende Sanitarie
– Regione;
h) l’organizzazione della formazione continua e dell’aggiornamento;
I) gli organismi di partecipazione e rappresentanza degli
specialisti e dei professionisti a livello
regionale;
j) l’attuazione dell’art. 8 comma 2
ART. 5 - OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE
1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, concordano la
realizzazione di alcuni fondamentali
obiettivi quali:
a) garantire su tutto il territorio nazionale da parte del sistema
sanitario la erogazione ai cittadini
dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
b) realizzare nel territorio la continuità dell’assistenza, 24
ore su 24 e 7 giorni su 7, nel concetto
più ampio della presa in carico dell'utente. Dovranno essere
definiti i compiti, le funzioni e le
relazioni tra le figure convenzionate impegnate, partendo dalla
valorizzazione dei servizi di
continuità assistenziale e di emergenza territoriale;
c) realizzare un riequilibrio, fra ospedale e territorio con
conseguente ridistribuzione delle
risorse, sulla base della indicazione delle sedi e del livello più
appropriati di erogazione delle
prestazioni in ragione dell'efficienza, della efficacia, della
economicità, degli aspetti etici e
deontologici e del benessere dei cittadini;
d) favorire la assunzione condivisa di responsabilità, da parte dei
medici e dei professionisti
sanitari che operano nel territorio, nelle scelte di politica
sanitaria e di governo clinico, sulla
scorta di quanto definito nei diversi livelli della programmazione
sociosanitaria;
e) introdurre, con la programmazione regionale e aziendale,
strumenti di gestione che
garantiscano una reale funzione del territorio ed una concreta
responsabilità dei medici e dei
professionisti sanitari nelle scelte a garanzia degli obiettivi di
salute;
f) promuovere la salute dell’infanzia e dell’adolescenza con
particolare attenzione agli interventi
di prevenzione ed educazione e informazione sanitaria;
g) favorire lo sviluppo appropriato delle prestazioni erogabili sul
territorio, unitamente ad una
adeguata attività di qualificazione e aggiornamento professionale
per l'insieme dei medici e dei
professionisti sanitari che operano nel territorio;
h) favorire una integrazione fra politiche sanitarie e politiche
sociali a partire dall'assistenza
domiciliare in raccordo e sinergia con i diversi soggetti
istituzionali e con i poli della rete di
assistenza;
i) favorire la presa in carico da parte del sistema di cure primarie
degli assistibili, in particolare
se fragili o non autosufficienti, attraverso l'attivazione di regimi
assistenziali sostenibili e di
livello appropriato quali quelli della domiciliarità e
residenzialità, attivando tutte le risorse
delle reti assistenziali.
ART. 6 – STRUMENTI
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, per il perseguimento
degli obiettivi di politica sanitaria
indicati nel presente accordo, convengono sulla necessità di
attuare una significativa
riorganizzazione del servizio sanitario attraverso le seguenti
scelte:
a) realizzazione in ambito distrettuale e territoriale di una rete
integrata di servizi finalizzati
all'erogazione delle cure primarie al fine di garantire la
continuità dell'assistenza, la
individuazione e la intercettazione della domanda di salute con la
presa in carico dell'utente e il
governo dei percorsi sanitari e sociali, in una rigorosa linea di
appropriatezza degli interventi e
di sostenibilità economica. Ciò consentirà al territorio, di
soddisfare, nella misura massima
possibile, la domanda di salute a partire dal primo intervento
perseguendo anche l'obiettivo di
ricondurre le liste di attesa entro tempi accettabili;
b) a tal fine convengono sulla necessità di costituzione di una
organizzazione distrettuale e
territoriale integrata per l’assistenza primaria con lo sviluppo
della medicina associata
prevedendo la sperimentazione, definita in sede regionale d’intesa
con le OO.SS., di strutture
operative complesse organizzate dagli stessi professionisti e
fondate sul lavoro di gruppo, con
sede unica, composte da medici di medicina generale (assistenza
primaria e medici di continuità
assistenziale) e pediatri di libera scelta, specialisti
ambulatoriali interni ed altre professionalità
sanitarie, in un quadro di unità programmatica e gestionale del
territorio di ogni azienda
sanitaria, in coerenza con l’intesa stato - regioni del 29.07.04;
c) la nuova organizzazione avrà come suo presupposto la piena
valorizzazione ed integrazione di
tutte le componenti all’interno del sistema. I medici e
professionisti sanitari operanti sul
territorio nelle cure primarie avranno, sulla base di quanto
definiranno le regioni, un ruolo di
partecipazione diretta nella definizione dei modelli organizzativi,
nella individuazione dei
meccanismi di programmazione e controllo e nella definizione degli
obiettivi di budget;
d) in proposito dovrà essere garantita la presenza delle strutture
organizzative territoriali
nell’ambito delle forme partecipative, previste dall’atto
aziendale;
e) questa riorganizzazione avrà come proprio fondamento
l'informatizzazione del sistema, secondo
standard condivisi, definiti a livello nazionale e regionale, che
dovrà coinvolgere tutti i soggetti
operanti nel territorio, per una ottimale interrelazione fra
professionisti sanitari, strutture
organizzative territoriali, distretti, ospedali ed altri poli della
rete integrata socio-sanitaria;
f) le Regioni e le organizzazioni sindacali, concordano sulla
esigenza che sia perseguito, anche
tramite gli Accordi regionali, un adeguato percorso formativo nella
fase di formazione pre laurea,
nella fase della formazione specifica, nella fase di formazione
continua;
g) dovranno essere definiti anche percorsi formativi comuni tra
medici e professionisti sanitari che
operano nel territorio e medici e professionisti sanitari che
operano in ospedale. Tali percorsi
dovranno essere mirati all'acquisizione di strategie comuni
finalizzate all'ottimizzazione dei
percorsi diagnostico terapeutici dell'assistito e la loro
appropriatezza, anche con il
coinvolgimento delle società scientifiche.
ART. 7 – RUOLO E PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ferma restando la
natura convenzionale del rapporto
per singolo professionista, concordano che la maggiore
partecipazione alle scelte di
programmazione e gestione, degli specialisti e degli altri
professionisti operanti nel territorio
comporta un equivalente e contemporaneo aumento di responsabilità
nel governo clinico, con
particolare riferimento alla garanzia dei livelli di prestazione e
la gestione dei budget
concordati a livello di territorio.
2. La mancata adesione agli obiettivi e percorsi concordati, diventa
motivo per la verifica del
rapporto di convenzione fino alla revoca, secondo quanto previsto
dall’art.27.
ART. 8 - STRUTTURA DEL COMPENSO
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto degli
indirizzi del governo in materia di
rinnovo di convenzioni e contratti nella pubblica amministrazione (d.lgs.
30 marzo 2001
n.165), convengono sulla necessità che il compenso degli
specialisti ed altri professionisti
sanitari convenzionati, sia sintonizzato con il perseguimento degli
obiettivi di salute
programmati.
2. Concorrono alla costituzione del compenso degli specialisti e dei
professionisti sanitari:
a) quota oraria
b) quota variabile, nell’ambito dei programmi regionali ed
aziendali, finalizzata al raggiungimento
di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di
partecipazione agli obiettivi e al
governo della compatibilità, nonché per il raggiungimento degli
obiettivi di qualificazione,
appropriatezza e governo della compatibilità;
c) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al successivo
art.9. Gli aumenti per i rinnovi
contrattuali, calcolati sul monte compensi 2000 per competenza,
vanno ad incrementare le
quote del compenso.
3. Gli Accordi regionali possono definire eventuali quote per
attività e compiti per l’esercizio di
funzioni proprie di livelli essenziali di assistenza e strutture
organizzative diversi dalle attività
ambulatoriali ed a queste complementari.
4. Gli Accordi regionali devono essere stipulati nei modi e nei
tempi previsti dagli art. 4 e 10 del
presente Accordo.
5. Sono comunque garantiti gli effetti degli Accordi regionali
vigenti fino alla loro scadenza,
conformemente alle determinazioni previste negli stessi.
ART. 9 – AUMENTI CONTRATTUALI
Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto delle
disposizioni finanziarie assunte dal
governo in materia, fissano un aumento, per specialisti ed altri
professionisti a quota oraria, da
erogarsi al lordo di ogni ritenuta o contribuzione e distribuito
come indicato nel modo che segue:
TABELLA A – Arretrati 2001 – 2002 – 2003
Anno euro/ora
Arretrati 2001 0.727
Arretrati 2002 0.727
Arretrati 2003 1.022
TABELLA B – Aumenti 2004 – 2005
Decorrenza euro/ora
Dal 1.1.2004 1.81
Dal 31.12.2004 0.49
Dal 31.12.2005 0.44
Le risorse di cui alla tabella B sono distribuite nella quota oraria
e nella quota variabile nel modo
che segue:
TABELLA C – Distribuzione delle risorse di aumento 2004 – 2005
nella quota oraria e nella
quota variabile
Decorrenza quota oraria quota variabile
Dal 1.1.2004 0.905 0.905
Dal 31.12.2004 0.245 0.245
Dal 31.12.2005 0.22 0.22
Totale 1.370 1.370
ART. 10 - DISPOSIZIONE CONTRATTUALE DI GARANZIA
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, a garanzia
dell'attuazione di quanto previsto dall’art.4,
comma 1, del presente Accordo, si impegnano ad applicare in caso di
inadempienza anche di
una delle parti, la procedura di garanzia di cui ai commi 2 e 3.
2. Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo
la SISAC verifica lo stato di
avanzamento degli Accordi in ciascuna Regione, accordando
eventualmente ulteriori tre mesi
di tempo per la conclusione della trattativa, trascorsi i quali si
fa inderogabilmente riferimento
a quanto previsto dal comma 3.
3. La SISAC, entro 15 giorni dal termine inderogabile di cui al
comma 2, convoca le
organizzazioni sindacali nazionali e, valutato lo stato di
inadempienza, può procedere, entro
30 giorni, alla convocazione delle parti regionali interessate al
fine di pervenire ad un accordo,
da stipularsi entro i successivi 60 giorni. In caso di
impossibilità a raggiungere tale risultato,
la SISAC e le Organizzazioni sindacali nazionali proporranno, entro
i successivi 60 giorni, una
soluzione sostitutiva all'accordo regionale da sottoporre alla
approvazione della Conferenza
Stato - Regioni e Province autonome a valere per la Regione, e
valida fino alla stipula
dell’Accordo regionale.
4. Al fine di acquisire le necessarie conoscenze in ordine all’andamento
di attuazione degli
accordi regionali ed aziendali, nonché all’esigenza di monitorare
i relativi dati economici e di
attuazione di particolari e definiti istituti contrattuali, nonché
per l’aggiornamento di
riferimenti normativi legati alle discipline mediche e
specialistiche, è istituito, entro 120
giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo, l’osservatorio
consultivo permanente
nazionale presso la SISAC, con la partecipazione delle
organizzazioni sindacali, la cui
composizione ed i relativi compiti saranno definiti con successivo
accordo tra le parti.
ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’ACCORDO
1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di assunzione del
relativo provvedimento da parte
della Conferenza Stato-Regioni, scade il 31 dicembre 2005 e rimane
in vigore fino alla stipula
del successivo Accordo.
PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE
DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
ED ALTRE PROFESSIONALITA’ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI)
ART. 12 – PREMESSA
1. Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del
cittadino, intesa quale fondamentale
diritto dell'individuo ed interesse della collettività, il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) demanda al
livello “dell’assistenza specialistica distrettuale”, il
compito di corrispondere ad ogni esigenza di
carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la
degenza ospedaliera, in una logica
di integrazione con l'assistenza di medicina generale e di apporto e
di interconnessione con quella
ospedaliera e degli altri servizi.
2. Nel presente Accordo si riconosce che gli specialisti
ambulatoriali e le altre professionalità
sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici e psicologi) di seguito
chiamate “professionisti” sono parte
attiva e qualificante del S.S.N., integrandosi nell'assistenza
primaria attraverso il coordinamento
con le altre categorie di erogatori ammesse ad operare sul
territorio e nel distretto, e presso le
strutture accreditate ospedaliere ed extraospedaliere per
l'espletamento, secondo modalità di
accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi volti alla
prevenzione, alla diagnostica di
laboratorio, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione, nel
rispetto delle relative competenze
professionali.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che nel processo di
razionalizzazione del SSN realizzato con il D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni
finalizzate a garantire ai cittadini
un sistema sanitario caratterizzato dall'equità ma anche dall’efficienza
operativa e dall'efficacia dei
risultati, gli specialisti ambulatoriali e le altre professionalità
sanitarie (biologi, chimici, psicologi)
partecipano al rinnovamento del sistema sanitario assicurando:
- un rapporto coordinato con la dirigenza e con tutte le altre
attività delle strutture operative delle
aziende sanitarie;
- la disponibilità a concorrere attivamente al decentramento
dell'offerta di prestazioni
specialistiche;
- un'attività flessibile per la pluralità dei servizi,
delle sedi di lavoro e la variabilità degli orari;
- un corretto e conveniente rapporto costi/benefici a favore
dell'utenza e del SSN.
4. Il livello dell'assistenza specialistica territoriale risponde in
ogni branca specialistica alla
domanda dell'utenza in modo tale da partecipare al processo di
deospedalizzazione dell'assistenza
contribuendo alla umanizzazione del rapporto assistenziale, al
mantenimento del paziente nel
proprio luogo di vita, alla eliminazione degli sprechi, alla
riduzione dei tempi di attesa ed alla
minimizzazione dei costi.
5. La flessibilità e la territorialità dell'impegno come aspetti
caratteristici del rapporto di lavoro
disciplinato dal presente Accordo, divengono strumenti incisivi per
abbattere, insieme agli altri
operatori sanitari, le "disuguaglianze nei confronti della
salute " per quanto riguarda in particolare
l'accesso ai sistemi di cura .
ART. 13 - CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale, di seguito denominato
Accordo, regola, ai sensi
dell’art.8, del D. L.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive
modificazioni e integrazioni e sulla
base delle determinazioni regionali in materia, il rapporto di
lavoro autonomo convenzionato, che
si instaura tra le Aziende Sanitarie (di seguito denominate aziende)
e:
- medici specialisti ed odontoiatri ( di seguito denominati
specialisti ambulatoriali), ivi compresi i
medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività
penitenziaria, per la
erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a scopo
diagnostico, curativo,
preventivo e di riabilitazione;
- biologi, chimici e psicologi ( di seguito denominati
professionisti), ivi compresi i professionisti
provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività
penitenziaria, per l’esecuzione
delle prestazioni professionali proprie delle categorie così come
regolamentate dalle relative leggi di
ordinamento e dall’art. 1 del DPR n.458/98;
- medici veterinari a rapporto convenzionale con le aziende USL, per
l’espletamento di attività
istituzionali, con le modalità di cui alla norma finale n° 6.
2. Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti di cui al comma
1, operano in modo coordinato ed
integrato con le strutture aziendali e gli altri professionisti ed
operatori nell’ambito delle attività di
assistenza sanitaria territoriale. In tale contesto, essi concorrono
a garantire i livelli essenziali di
assistenza e la realizzazione degli obiettivi definiti dalla
programmazione sanitaria regionale e dai
programmi attuativi aziendali.
3. Il rapporto con il S.S.N. è da intendersi unico a tutti gli
effetti, anche se lo specialista
ambulatoriale o il professionista svolge la propria attività presso
più servizi della stessa azienda o
per conto di più aziende.
4. Agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti di cui al
comma 1 è riconosciuta e garantita la
piena autonomia professionale; essi comunque garantiscono la piena
disponibilità a forme di
coordinamento organizzativo ed operativo finalizzato all’integrazione
funzionale con gli altri servizi
dell’azienda coinvolti e all’integrazione interprofessionale,
secondo le rispettive competenze, sulla
base degli accordi decentrati.
5. Le aziende, nell'ambito dei propri poteri, si avvalgono, per
l'erogazione delle prestazioni
specialistiche, degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti
di cui al presente Accordo,
utilizzando le ore di attività formalmente deliberate in sede
aziendale e garantendo, comunque, la
partecipazione della componente specialistica ambulatoriale (con le
altre componenti) alla
copertura delle espansioni di attività dell’area complessiva dell’assistenza
specialistica, in
relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità della
programmazione sanitaria regionale,
con la partecipazione della rappresentanza aziendale dei medici
specialisti ambulatoriali e delle
altreprofessionalità.
ART. 14 – CONTENUTI DEMANDATI ALLA NEGOZIAZIONE REGIONALE
1. Gli Accordi Regionali di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e
successive modificazioni realizzano
i livelli assistenziali aggiuntivi previsti dalla programmazione
delle Regioni rispetto a quelli
dell’Accordo Collettivo Nazionale e coerenti con i livelli
essenziali e uniformi di assistenza.
2. In armonia con quanto definito all’art. 4, al fine di cogliere
ogni specificità e novità a livello
locale sul piano organizzativo, e consentire al contempo il
conseguimento di uniformi livelli
essenziali di assistenza in tutto il territorio nazionale, sono
demandati alla trattativa
regionale, sulla base di indirizzi generali individuati nel presente
Accordo, per la loro
riorganizzazione e definizione i seguenti articoli:
Art.17 – Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e
mobilità
Art.22 – Assegnazione di turni disponibili a tempo indeterminato e
a tempo determinato
Art.25 – Comitato consultivo regionale
Art.28 – Ruolo professionale dello specialista ambulatoriale
Art.29 – Doveri e compiti dei professionisti
Art.30 – Organizzazione del lavoro
Art.31 – Programmi e progetti finalizzati
Art.35 – Diritto all’informazione e consultazione fra le parti
ART.15 – INCOMPATIBILITA’
1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833,
e dall'art. 4, comma 7,
della legge 30/12/1991 n.412, è incompatibile con lo svolgimento
delle attività previste dal
presente Accordo lo specialista ambulatoriale ed il professionista
che:
a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente
pubblico o privato con divieto di
libero esercizio professionale;
b) svolga attività di medico di medicina generale convenzionato
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e
abbia concorso in una branca
diversa dalla pediatria;
d) eserciti la Professione medica con rapporto di lavoro autonomo,
retribuito forfetariamente
presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non
appartenenti al SSN e che non adottino
le clausole normative ed economiche del presente Accordo;
e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o
accreditate con il SSN. I medici
specialisti operanti in branche chirurgiche e mediche possono essere
autorizzati all’esercizio
professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate,
qualora l’azienda non sia in grado di
garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica,
nelle strutture che l’azienda mette
a disposizione;
f) svolga attività fiscali nell’ambito dell’azienda con la
quale è instaurato il rapporto di lavoro
convenzionale;
g) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R.
n.119/88 e successive
modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art.
8, comma 5, del D.L.vo n. 502/92
e successive modificazioni e integrazioni;
h) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore,
amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del
D.P.R. n.120/88 e successive
modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n.
502/92 e successive modificazioni e
integrazioni;
i) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni
private convenzionate o accreditate
con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche
effettuate in regime di autorizzazione
sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 e dell'art.
8-ter del D.L.vo n. 229/99;
l) sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi
del D.P.R. n.292/87 e successive
modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 502/92 e
successive modificazioni e integrazioni.
2. E' incompatibile lo svolgimento di attività a tempo
indeterminato con incarichi a tempo
determinato, all'interno delle strutture del SSN.
3. Per lo specialista ambulatoriale o il professionista incaricato a
tempo determinato, le
incompatibilità, ad esclusione di quanto previsto al precedente
comma 2, non operano qualora lo
stesso le rimuova per tutta la durata dell’incarico.
4. La sopravvenuta, contestata ed accertata insorgenza di una delle
situazioni di incompatibilità
previste dal presente Accordo comporta, sulla base delle procedure
di cui al successivo art. 27, la
cessazione del rapporto convenzionale.
ART. 16 – MASSIMALE ORARIO E LIMITAZIONI
1. L'incarico ambulatoriale, ancorché sommato ad altra attività
compatibile, non può superare le
38 ore settimanali ed è espletabile presso più posti di lavoro e/o
più aziende o altre istituzioni
pubbliche.
2. Lo specialista ambulatoriale o il professionista deve osservare
l'orario di attività indicato nella
lettera di incarico e le aziende provvedono al controllo, con gli
stessi metodi adottati per i medici
dipendenti operanti nel presidio.
3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono effettuate
trattenute mensili sulle competenze dello
specialista ambulatoriale o professionista inadempiente, previa
rilevazione contabile, sulla
documentazione in possesso dell’azienda delle ore di lavoro non
effettuate, salvo diverse
determinazioni finalizzate al recupero dell’orario definite con
accordi regionali.
4. L’inosservanza ripetuta dell'orario, costituisce infrazione
contestabile, da parte dell’azienda,
secondo le procedure di cui all’art.27, per i provvedimenti
conseguenti.
5. Ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale
orario di attività settimanale, lo
specialista ambulatoriale o il professionista è tenuto a comunicare
al Comitato zonale, di cui
all’art.24, ogni variazione che intervenga nel proprio stato di
servizio (allegato B, parte seconda). Il
Comitato zonale tiene ed aggiorna un apposito schedario nel quale
vengono registrati i nominativi
degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti, l'orario di
attività e le modalità di svolgimento
presso ciascuna azienda e l'anzianità dell'incarico ambulatoriale.
6. Di ogni variazione del presidio sanitario cui lo specialista
ambulatoriale o il professionista sia
stato assegnato, del numero delle ore di attività, delle modalità
di svolgimento dell'orario e del
conferimento dei nuovi incarichi, le aziende ne danno comunicazione
entro dieci giorni al
Comitato zonale di cui all'art 24, indicandone la decorrenza.
7. Il medesimo Comitato, qualora accerti situazioni di
irregolarità, ha l'obbligo di informare le
aziende interessate affinché, sentito lo specialista ambulatoriale
o il professionista, l'orario
complessivo di attività ambulatoriale sia ricondotto alla misura
massima prevista.
8. Il Comitato di cui all'art 24, qualora accerti situazioni non
conformi alle norme, formula alle
aziende interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto del
presente accordo.
ART.17 – FLESSIBILITA’ OPERATIVA, RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI E
MOBILITA’
1. Al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni o
attività specialistiche e professionali,
alla domanda dell'utenza, le aziende possono adottare provvedimenti
tendenti a realizzare
flessibilità operativa, anche temporanea, dell'orario di servizio
in ambito aziendale e forme di
mobilità interaziendale, anche a domanda dello specialista
ambulatoriale o professionista
interessato, fermo restando il mantenimento dell'orario complessivo
di incarico. I provvedimenti
sono adottati nel rispetto dei criteri generali previamente
concordati, in sede regionale, in materia
di mobilità.
2. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere
comunicati al Comitato di cui all'art.
24, contestualmente alla notificazione all’interessato. Qualora
non sussista il consenso dello
specialista ambulatoriale o del professionista interessato, deve
essere acquisito preventivo parere
del Comitato di cui all’art.24.
3. La mancata accettazione del provvedimento, dopo aver espletato la
procedura di cui al comma 2, comporta la decadenza dall'incarico per
le ore oggetto del trasferimento.
4. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l'azienda
assicura l'impiego temporaneo
dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico
per l'interessato.
ART.18 – RIDUZIONE DELL’ORARIO DI ATTIVITA’
1. In caso di persistente contrazione dell’attività, documentata
attraverso le richieste di
prenotazione e le statistiche rilevate nell’arco di un anno,
previo espletamento delle misure di cui
all’art.17, l’azienda può disporre la riduzione dell’orario
di attività di uno specialista ambulatoriale
o di un professionista.
2. L’azienda non può adottare il provvedimento di riduzione dell’orario,
qualora la contrazione
dell’attività sia dipendente da specifiche carenze
tecnico-organizzative dell’azienda e semprechè lo
specialista ambulatoriale o il professionista le abbia evidenziate
per iscritto ed in tempo utile ai
responsabili del presidio.
3. L'eventuale provvedimento di riduzione, di cui al comma 1, da
adottarsi da parte dell’azienda,
previo parere del Comitato di cui all'art 24 e sentito
l'interessato, ha comunque effetto non prima
di 45 giorni dalla comunicazione.
4. Contro i provvedimenti di riduzione dell'orario di attività è
ammessa da parte dell'interessato
opposizione al Direttore generale dell'azienda entro il termine
perentorio di giorni 15 dal
ricevimento della comunicazione scritta.
5. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
6. Il Direttore generale dell’azienda decide sull'opposizione
sentito l'interessato e previo parere del
Comitato di cui all'art. 24 da esprimersi entro 30 giorni dalla
richiesta.
7. Lo specialista ambulatoriale o il professionista può chiedere la
riduzione dell'orario di attività,
in misura non superiore alla metà delle ore di incarico assegnate,
con un preavviso non inferiore a
60 giorni. Una successiva richiesta potrà essere presentata solo
dopo un anno dalla data di
decorrenza dell’orario ridotto.
ART.19 – CESSAZIONE DALL’INCARICO
1. L'incarico può cessare per rinuncia dello specialista
ambulatoriale e del professionista, o per
revoca della azienda nei casi indicati al seguente comma 4, da
comunicare a mezzo di
raccomandata A/R.
2. La rinuncia ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di
ricezione della lettera di
comunicazione.
3. Su specifica richiesta dell’interessato l'azienda, valutate le
esigenze di servizio, può autorizzare
la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli
effetti.
4. La revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi:
a) compimento del 65° anno di età, ai sensi dell’art.15-nonies,
del D.L.vo n.502/92 e successive
modificazioni e integrazioni, fatto salvo che è facoltà dello
specialista ambulatoriale e del
professionista convenzionato di mantenere l’incarico per il
periodo massimo di un biennio oltre il
65° anno di età, in applicazione dell’art.16 del D. L.vo n.503/92.
b) cancellazione dall'Albo professionale;
c) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilità ai sensi
del precedente art. 15;
d) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo
punito con la reclusione;
e) aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto
previsto dal successivo art. 37 in
caso di malattia;
f) incapacità psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale,
accertata da apposita Commissione
medico legale aziendale, ai sensi della legge n.295/90. Il
componente, di cui all’art.1,comma 3,
della legge citata, è nominato dal Comitato zonale.
g) provvedimento disciplinare adottato ai sensi dell'art.27, comma
9, lett. d).
ART.20 – SOSPENSIONE DALL’INCARICO
1. L'incarico ambulatoriale è sospeso in caso di :
a) sospensione dall'Albo professionale;
b) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 27;
c) emissione, da parte dell’Autorità Giudiziaria, di
provvedimenti restrittivi della libertà personale;
d) attribuzione di incarico aziendale di struttura semplice o
complessa per tutta la durata dello
stesso. In tale caso allo specialista ambulatoriale o al
professionista interessato, è mantenuto il
fondo previdenziale di provenienza.
ART.21 – GRADUATORIE - DOMANDE - REQUISITI
(Per il calcolo del punteggio: cliccare
qui . )
1.Il professionista, medico specialista e delle altre
professionalità sanitarie di cui al presente
Accordo, che aspiri a svolgere la propria attività professionale
nell'ambito delle strutture del SSN,
in qualità di sostituto o incaricato, deve inoltrare, entro e non
oltre il 31 gennaio di ciascun anno -
a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna diretta al competente
ufficio del Comitato zonale
nel cui territorio di competenza aspiri ad ottenere l'incarico -
apposita domanda redatta come da
modello allegato B. Sono fatte salve diverse determinazioni definite
dalla Regione.
2. Qualora l’azienda comprenda comuni di più province la domanda
deve essere inoltrata al
Comitato zonale della provincia in cui insiste la sede legale
dell'azienda.
3. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del
D.P.R. n.445/00, atte a provare il
possesso dei titoli professionali conseguiti fino al 31 dicembre
dell’anno precedente elencati nella
dichiarazione stessa.
4. La domanda deve essere in regola con le norme vigenti in materia
di imposta di bollo.
5. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di
inserimento nella graduatoria,
pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento
conseguente, l'aspirante deve
possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritto all'Albo professionale;
b) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle
branche principali della specialità
medica o della categoria professionale interessata, previste
nell'allegato A.
Il titolo è rappresentato dal diploma di specializzazione o
dall'attestato di conseguita libera
docenza in una delle branche principali della specialità. Per la
branca di odontostomatologia è
titolo valido per l'inclusione in graduatoria anche l'iscrizione
all'Albo professionale degli
Odontoiatri di cui alla legge n. 409/85. Per gli psicologi è titolo
valido per l’inclusione nella
graduatoria la psicoterapia riconosciuta ai sensi degli artt. 3 e 35
della legge n.56/89.
6. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di
anno in anno e deve
contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o
professionali che comportino
modificazioni nel precedente punteggio a norma dell’allegato A.
7. Il Comitato di cui all'art. 24, ricevute le domande entro il 31
gennaio di ciascun anno, provvede
entro il 30 settembre alla formazione, di una graduatoria per
titoli, con validità annuale:
- per ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui all’allegato
A, parte seconda,
relativamente agli specialisti ambulatoriali;
- per ciascuna categoria professionale, secondo i criteri di cui all’allegato
A parte seconda, per gli
altri professionisti.
8. Il Direttore generale dell'azienda ove ha sede il Comitato di cui
all’art.24, ne cura la
pubblicazione mediante affissione all’Albo aziendale per la durata
di 15 giorni, e
contemporaneamente le inoltra ai rispettivi Ordini e al Comitato
zonale, ai fini della massima
diffusione.
9. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore gli interessati possono
inoltrare, mediante raccomandata
A/R, al Comitato zonale, istanza motivata di riesame della loro
posizione in graduatoria.
10. Le graduatorie definitive predisposte dal Comitato zonale sono
approvate dal Direttore
generale dell’azienda e inviate alla Regione che ne cura la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno.
11. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli
interessati e alle aziende.
12. L'Assessorato regionale alla sanità cura l'immediato invio del
Bollettino Ufficiale agli Ordini
interessati e alle aziende sedi dei Comitati zonali.
13. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre
dell'anno successivo alla data di
presentazione della domanda.
ART.22 – ASSEGNAZIONE DI TURNI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO E
A TEMPO
DETERMINATO
1. I provvedimenti adottati dalle aziende per l’attivazione di
nuovi turni, per l’ampliamento di
quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili,
vengono pubblicati da ciascuna
azienda sull'albo del Comitato zonale nei mesi di marzo, giugno,
settembre e dicembre dal giorno
15 alla fine dello stesso mese.
2. Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti aspiranti al
turno disponibile, entro il 10° giorno
del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare
con lettera raccomandata, la
propria disponibilità al Comitato zonale, il quale individua, entro
i 20 giorni successivi alla
scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorità
di cui all'art. 23.
3. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di
attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.
14 del presente Accordo.
4. Qualora la pubblicazione dei turni disponibili inerenti una
branca specialistica o area
professionale, di cui al presente Accordo, contenga la richiesta di
possesso di particolari capacità
professionali, la scelta dello specialista ambulatoriale o del
professionista, avviene, previa
valutazione secondo criteri definiti nell’Accordo regionale, da
parte di una commissione aziendale
paritetica, composta da specialisti delegati dall’azienda e
specialisti ambulatoriali o professionisti
designati dai membri di categoria del Comitato zonale.
5. In sede di pubblicazione dei turni vacanti di psicologia, le
aziende devono specificare se i turni
sono destinati a medici specialisti in psicologia o a professionisti
psicologi.
ART.23 – MODALITA’ PER L’ATTRIBUZIONE DI TURNI DISPONIBILI A
TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO
1. Premesso che lo specialista ambulatoriale o il professionista
può espletare attività
ambulatoriale ai sensi del presente Accordo, in una sola branca
medica specialistica o area
professionale e all'interno di uno o più ambiti zonali della stessa
regione o ambiti zonali, purché
confinanti, di altra regione, e che le ore di attività sono
ricoperte attraverso aumenti di orario nella
stessa branca o area professionale, o attraverso riconversione in
branche diverse, per
l'attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all'art.22
comma 1, l'avente diritto è
individuato attraverso il seguente ordine di priorità:
a) titolare di incarico a tempo indeterminato che, nella specialità
o area professionale esercitata,
svolga nel solo ambito zonale in cui è pubblicato il turno,
esclusivamente attività ambulatoriale
regolamentata dal presente Accordo; già titolare di incarico a
tempo indeterminato nella specialità,
al 30.12.1993 presso l’INAIL; medico generico ambulatoriale, di
cui alla norma finale n. 5 del
presente Accordo, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente Accordo, che faccia
richiesta al Comitato zonale di ottenere un incarico medico
specialistico nella branca di cui è in
possesso del titolo di specializzazione, per un numero di ore non
superiore a quello dell'incarico di
cui è titolare; è consentito a tale medico di mantenere
l'eventuale differenza di orario tra i due
incarichi fino a quando l'incarico da specialista ambulatoriale non
copra per intero l'orario di
attività che il medico stesso svolgeva come generico di
ambulatorio;
b) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via
esclusiva, attività ambulatoriale
regolamentata dalla presente convenzione, in diverso ambito zonale
della stessa regione o in
ambito zonale confinante se di altra regione. Relativamente all'attivita'
svolta come aumento di
orario ai sensi della presente lett. b) allo specialista
ambulatoriale e al professionista non compete
il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 46;
c) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che
esercita esclusivamente attività
ambulatoriale, il quale richiede di concentrare in una sola branca
il numero complessivo di ore di
incarico;
d) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito
zonale, che faccia richiesta al
Comitato zonale di essere trasferito nel territorio in cui si è
determinata la disponibilità;
e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo
indeterminato che esercita esclusivamente
attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo e chiede
il passaggio in altra branca
della quale è in possesso del titolo di specializzazione;
f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito
zonale, che per lo svolgimento di
altra attività sia soggetto alle limitazioni di orario di cui
all'art. 16;
g) titolare di incarico a tempo indeterminato presso il Ministero
della Difesa, il Ministero di Grazia
e Giustizia e INAIL;
h) titolare di incarico a tempo determinato, ai sensi del successivo
comma 10, secondo l’ordine di
precedenza di cui alle precedenti lettere, che faccia richiesta di
incremento di orario o di
trasferimento;
i) specialista ambulatoriale titolare di pensione a carico di Enti
diversi dall'ENPAM;
l) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di
libera scelta, medico di medicina dei
servizi, medico della continuità assistenziale, medico dipendente
di struttura pubblica che
esprima la propria disponibilità a convertire completamente il
proprio rapporto di lavoro. Detti
sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione
della branca in cui partecipano.
2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola
lettera dalla a) alla l), l'anzianità del
servizio riconosciuto ai fini della prelazione, costituisce titolo
di precedenza; in caso di pari
anzianità di servizio è data precedenza all'anzianità di
specializzazione e successivamente,
all'anzianità di laurea.
3. In ogni caso, allo specialista ambulatoriale o al professionista,
disponibile ad assumere
l'incarico ai sensi del comma 1 non è consentito il trasferimento
qualora non abbia maturato
un'anzianità di servizio di almeno 18 mesi nell'incarico in atto,
alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione di
disponibilità.
4. Lo specialista ambulatoriale o il professionista in posizione di
priorità, viene invitato dal
Comitato zonale a comunicare l’accettazione/rinuncia all’incarico,
da inoltrare entro 20 giorni
all’azienda. Alla comunicazione di disponibilità dovrà essere
allegata, pena l’esclusione
dall’incarico, l’autocertificazione informativa di cui all’allegato
B parte seconda. La formalizzazione
dell'incarico, dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della dichiarazione. Le
regioni possono definire diverse procedure, tese allo snellimento
burocratico e all'abbreviazione
dei tempi necessari al conferimento dell'incarico, sentiti i
sindacati di cui all’art.34, comma 12.
5. In deroga alle priorità ed alle procedure di cui ai commi che
precedono, le aziende provvedono:
- prioritariamente alla copertura di turni vacanti, per il numero di
ore disponibili, mediante
assorbimento di specialisti ambulatoriali o professionisti titolari
di incarico a tempo indeterminato
nella stessa branca o area professionale, già regolato a termini
convenzionali presso il Ministero
della Difesa, in quanto destinatari di provvedimenti di risoluzione
del rapporto di lavoro o di
collocamento in mobilità in esecuzione della legge n.226/04 e
limitatamente ai convenzionati
notificati dal suddetto Ministero;
- qualora per una determinata branca specialistica o area
professionale si verifichi un incremento
delle richieste di prestazioni, l’azienda, sentiti i Sindacati di
cui all'art. 34 comma 13, ha la facoltà
di attribuire aumenti di orario ad uno o più specialisti
ambulatoriali o professionisti che prestano
servizio nella branca o area professionale, sempreché il sanitario
interessato al provvedimento
svolga in via esclusiva attività professionale ai sensi del
presente Accordo.
6. L’azienda deve notificare al Comitato zonale entro 15 giorni
dal provvedimento, il nominativo
del sanitario cui è stato incrementato l'orario e la consistenza
numerica dell'orario aumentato.
7. In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le
procedure su indicate, l’azienda può
conferire incarichi provvisori secondo l'ordine delle rispettive
graduatorie o, in mancanza, ad uno
specialista ambulatoriale o professionista disponibile, con
priorità per i non titolari di altro
incarico e non in posizione di incompatibilità. L'incarico
provvisorio non può avere durata
superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili allo stesso
sanitario, per altri sei mesi una sola
volta, e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.
8. Allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria
spetta lo stesso trattamento previsto
all'art. 40, comma 4, per i sostituti non titolari di altro
incarico.
9. Al professionista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso
trattamento previsto
all’art.40, comma 5, per i sostituti non titolari di incarico.
10. Qualora sussistano ancora turni vacanti, le aziende procedono
alla assegnazione dei turni a
specialisti ambulatoriali o professionisti non ancora titolari di
incarico presenti nelle graduatorie
di cui all’art. 21 del presente Accordo, che abbiano espresso la
propria disponibilità all’atto della
pubblicazione dei turni vacanti, secondo l’ordine di graduatoria.
Gli incarichi hanno durata annuale e sono rinnovati automaticamente
alla scadenza al sanitario
interessato, salvo comunicazione motivata all’interessato con
lettera A/R, almeno 30 giorni prima
della scadenza dell’incarico.
11. Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi precedenti, l’azienda
può conferire l’incarico
ad uno specialista ambulatoriale o professionista dichiaratosi
disponibile ed in possesso dei
requisiti previsti dal presente Accordo. L’incarico, di durata
annuale, è rinnovabile con esplicito
provvedimento.
12. Allo specialista ambulatoriale e al professionista incaricato a
tempo determinato, compete il
trattamento economico di cui all’art. 50.
13. Le aziende, valutate la programmazione regionale dell’attività
specialistica e il permanere
delle esigenze organizzative e di servizio, possono trasformare gli
incarichi, già assegnati a tempo
determinato, in incarichi a tempo indeterminato, con applicazione
del relativo trattamento
economico e normativo. La trasformazione di un incarico da tempo
determinato a tempo
indeterminato avviene con provvedimento del Direttore Generale,
sulla base delle intese definite
con accordo regionale. Il provvedimento di trasformazione viene
comunicato al Comitato Zonale.
14. La non accettazione, da parte dello specialista ambulatoriale e
del professionista, dell'incarico
a tempo indeterminato, comporta la revoca del rapporto
convenzionale.
ART.24 – COMITATO CONSULTIVO ZONALE
1. In ogni ambito provinciale, comprensivo di una o più aziende, è
costituito un Comitato
consultivo zonale.
2. Il Comitato ha sede presso l'azienda individuata ai sensi del
precedente Accordo nazionale.
3. L'azienda sede del Comitato zonale, d'intesa con l'Assessorato
alla Sanità della Regione, è
tenuta ad assicurare i mezzi finanziari, i locali ed il personale
assegnato per livelli funzionali a tale
attività, facente parte della sua struttura amministrativa, per lo
svolgimento dei compiti del
Comitato e per consentire al segretario l'espletamento di tutte le
funzioni attribuite al Comitato
stesso. Le aziende interessate allo stesso Comitato concorrono agli
oneri sostenuti in rapporto
proporzionale al numero di abitanti, con le modalità definite dalla
Regione.
4. Il Comitato è composto da:
a) il Direttore generale dell'azienda, o da un suo delegato, che ne
assume le presidenza;
b) cinque rappresentanti tecnici per le aziende della provincia,
designati di intesa dai Direttori
generali delle aziende;
c) sei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al
presente Accordo, operanti nell’ambito
zonale.
5. Tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali vengono
eletti, secondo le procedure di cui al
successivo art.26, gli altri tre rappresentanti vengono designati,
tra gli specialisti ambulatoriali
operanti nell'ambito zonale, dai Sindacati di cui all'art. 34 comma
12, nella misura di un
rappresentante per ciascun Sindacato, con un numero di deleghe non
inferiore al 3% delle
deleghe provinciali. I rappresentanti sono individuati dai tre
sindacati con maggiore consistenza
associativa provinciale. Qualora uno o più sindacati non abbiano la
possibilità di designare un
proprio rappresentante, i membri mancanti sono nominati dal
sindacato con maggiore
consistenza associativa provinciale.
6. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e individuati,
con le stesse modalità, altrettanti
membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o
più titolari.
7. Quando gli argomenti all’ordine del giorno riguardano gli altri
professionisti di cui al presente
accordo, i tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali
designati dai sindacati, sono sostituiti
da tre rappresentanti per le categorie interessate, designati dai
sindacati di categoria
maggiormente rappresentativi. Detti nominativi saranno segnalati al
presidente del comitato
zonale entro 15 giorni dalla costituzione del comitato stesso.
8. Il Comitato è costituito con provvedimento del Direttore
generale dell'azienda, che procede alla
nomina dei componenti.
9. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) formazione delle graduatorie;
b) gestione unitaria del rapporto relativamente agli specialisti
ambulatoriali e ai professionisti che
operano presso più aziende dello stesso ambito zonale, o presso le
istituzioni di cui alla
dichiarazione a verbale n.2 del presente Accordo, nonché tenuta ed
aggiornamento di un apposito
schedario dei singoli incaricati presso le singole aziende con
l'indicazione dei giorni e dell'orario di
attività in ciascun presidio, delle date di conseguimento
dell'incarico e degli incrementi orari, delle
attività rilevanti ai fini della determinazione dei massimali orari
di cui all'art. 16, del sopravvenire
di motivi di incompatibilità di cui all'art. 15, della
certificazione dello stato di servizio dei sanitari,
nonché di ogni altra attività prevista dal presente Accordo;
c) indicazione, all’azienda che deve conferire l'incarico, e alle
istituzioni di cui alla dichiarazione a
verbale n.2 del presente Accordo, del nominativo del sanitario
avente diritto all'aumento di orario
e a ricoprire il turno vacante;
d) evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti
ambulatoriali ed altri
professionisti, sia incaricati che in graduatoria, ai fini:
- dell'accertamento delle incompatibilità e delle limitazioni
previste dalle vigenti norme, nonché
del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; verifica
della certificazione di compatibilità
con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e
private, presso cui il sanitario presta
servizio al momento in cui nei confronti del sanitario stesso deve
essere conferito un nuovo
incarico o deve essere dato un aumento di orario di attività
dell'incarico in atto svolto;
- della formulazione alle aziende, sulla base delle domande
ricevute, delle proposte di
trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede più vicina
alla residenza del sanitario
anche nell'ambito dello stesso Comune;
e) procedure di cui agli articoli 17 e 18 del presente Accordo.
10. Il Comitato svolge funzioni consultive a richiesta dei Direttori
generali delle aziende in merito
alle attività previste dal presente Accordo.
11. Il Comitato, qualora a richiesta di una delle parti debba
trattare specifici aspetti riguardanti
una singola azienda o una delle istituzioni di cui alla
dichiarazione a verbale n.2 del presente
Accordo, può essere integrato dal titolare, o suo delegato, del
potere di rappresentanza
dell’azienda interessata o dell’istituzione, qualora non facente
già parte del Comitato, e da uno
specialista ambulatoriale o professionista titolare d'incarico
designato dai componenti di categoria
membri del Comitato zonale.
12. Il Comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese
e in tutti i casi di richiesta di
una delle parti.
13. Il Comitato è validamente riunito qualunque sia il numero dei
componenti presenti e delibera
a maggioranza.
14. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
15. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o
dirigente indicato dall’azienda sede
del Comitato. Il segretario risponde degli atti inerenti alle sue
funzioni al presidente del Comitato.
16. I pareri di competenza dei Comitati sono obbligatori e devono
essere resi entro trenta giorni. I
pareri sono vincolanti nei casi espressamente previsti.
ART. 25 – COMITATO CONSULTIVO REGIONALE
1. In ciascuna Regione è istituito, con provvedimento
dell'Amministrazione regionale, un Comitato
consultivo composto da:
a) l'Assessore regionale alla Sanita', o un suo delegato, che ne
assume la presidenza;
b) cinque membri rappresentanti delle aziende, individuati dalla
Regione;
c) sei membri rappresentanti degli specialisti ambulatoriali
operanti nella regione, di cui al
presente Accordo.
2. Tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali vengono
eletti, secondo le procedure di cui al
successivo art.26, gli altri tre rappresentanti vengono designati,
tra gli specialisti ambulatoriali
operanti nella regione, dai Sindacati di cui all'art. 34 comma 12,
nella misura di un
rappresentante per ciascun Sindacato, con un numero di deleghe non
inferiore al 3% delle
deleghe regionali. I rappresentanti sono individuati dai tre
sindacati con maggiore consistenza
associativa regionale. Qualora uno o più sindacati non abbiano la
possibilità di designare un
proprio rappresentante, i membri mancanti sono nominati dal
sindacato con maggiore
consistenza associativa regionale.
3. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e individuati,
con le stesse modalità, altrettanti
membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o
più titolari.
4. Quando gli argomenti all’ordine del giorno riguardano gli altri
professionisti di cui al presente
accordo, i tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali
designati dai sindacati, sono sostituiti
da tre rappresentanti per le categorie interessate, designati dai
sindacati di categoria
maggiormente rappresentativi. Detti nominativi saranno segnalati al
presidente del comitato
regionale entro 15 giorni dalla costituzione del comitato stesso.
5. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di
attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14
del presente Accordo.
6. Il Comitato regionale ha compiti di:
a) proposta e parere in ordine ai provvedimenti di competenza
regionale;
b) linee di indirizzo alle aziende in merito alla corretta ed
uniforme interpretazione e applicazione
delle norme del presente Accordo.
7. La sede del comitato e le modalità di funzionamento sono
definite dalla Regione, sentiti i
Sindacati di cui all’art.34, comma 12.
ART.26 – MODALITA’ DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI
SPECIALISTI
AMBULATORIALI
1. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali
nei Comitati di cui agli art.24 e 25,
sono svolte, di norma, nella stessa tornata elettorale ed entro 90
giorni dall’entrata in vigore del
presente Accordo, a cura degli Ordini provinciali dei Medici e degli
Odontoiatri, avvalendosi della
collaborazione dei Sindacati di cui all’art.34, comma 12 che se ne
assumono anche l'onere economico.
2. Qualora sia trascorso inutilmente il periodo di 90 giorni
previsto al comma 1, le procedure di
elezione devono comunque essere attivate su richiesta scritta di una
delle parti.
3. Ai fini dell'elezione degli specialisti ambulatoriali nel
Comitato regionale, l’Ordine dei Medici e
degli Odontoiatri del capoluogo di regione, raccoglie ed assembla i
risultati delle votazioni
provinciali e trasmette all’Assessorato regionale alla Sanità la
lista definitiva degli eletti in base al
numero di preferenze.
ART. 27 – COMMISSIONE DI DISCIPLINA
1. Le infrazioni agli obblighi e doveri derivanti dal presente
Accordo e dagli Accordi integrativi
regionali ed aziendali, sono formalmente contestate per iscritto
allo specialista ambulatoriale e al
professionista, comunque incaricato, dal Responsabile della
struttura aziendale di appartenenza,
entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Lo
specialista ambulatoriale o il
professionista ha la possibilità di produrre le proprie
controdeduzioni entro 20 giorni dalla data di
ricezione della contestazione. Gli atti relativi al procedimento
vengono trasmessi alla competente
Commissione di disciplina.
2. Con provvedimento del Direttore generale dell'azienda, è
istituita una Commissione aziendale di
disciplina composta da:
a) tre membri di parte pubblica;
b) tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali o tre
rappresentanti delle altre professionalità
sanitarie di cui al presente Accordo, secondo il caso in esame. Tali
rappresentanti sono designati,
tra gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti
operanti nell’azienda, da parte dei
Sindacati di cui all'art. 34 comma 13.
3. Il Presidente è individuato all'interno della Commissione dai
componenti; in caso di mancata
intesa svolge le funzioni di Presidente il più anziano di età.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato
dall’azienda.
5. La Commissione ha sede presso l'azienda che ne assume gli oneri
di funzionamento.
6. La Commissione esamina i casi degli specialisti ambulatoriali e
degli altri professionisti ad essa
deferiti, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento,
sente il sanitario ove lo richieda,
e adotta le conseguenti decisioni.
7. La Commissione è validamente riunita se è presente la
maggioranza dei suoi componenti; le
deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei
presenti.
8. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
9. La Commissione decide con atto motivato sull’archiviazione del
caso o sull’irrogazione di una
delle seguenti sanzioni, secondo la gravità dell’infrazione:
a) Richiamo. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla
possibilità di avvalersi
dell’assegnazione dei turni di cui all'art. 22.
b) Diffida. La diffida comporta la sospensione per quattro turni
dalla possibilità di avvalersi
dell’assegnazione dei turni di cui all'art. 22.
c) Sospensione del rapporto :
- per recidiva per inadempienza già oggetto di richiamo o di
diffida;
- per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi
personali;
- per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed
oggettivamente eseguibile nell'ambito
della struttura pubblica;
- per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze
comportanti incompatibilità,
limitazioni orarie, percepimento di indebito emolumento.
Il provvedimento comporta la sospensione dal rapporto convenzionale
fino ad un massimo di due
anni e preclude la possibilità di avvalersi dell’assegnazione dei
turni di cui all’art. 22 per almeno
quattro turni. L’esclusione dall’assegnazione dei turni non può
comunque superare i due anni
dalla data di inizio della sospensione.
d) Revoca:
- per recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla
sospensione del rapporto;
- per instaurazione di procedimento penale per infrazioni,
configuratesi come reati, per le quali
siano state accertate gravissime responsabilità.
10. La decisione della Commissione è comunicata, a cura del
Presidente e per mezzo di lettera
raccomandata A/R, al Direttore generale dell'azienda perché sia
formalmente recepita con proprio
provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare
all'Ordine Professionale di
competenza e al Presidente del Comitato di cui all'art. 24, che ne
dà notizia alle altre aziende
cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro
180 giorni dalla contestazione
dell’addebito al medico. Trascorso tale termine il procedimento si
estingue.
11. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni
disciplinari trascorsi due anni dalla loro
irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo
cinque anni dalla loro commissione.
ART. 28 – RUOLO PROFESSIONALE DELLO SPECIALISTA AMBULATORIALE
1. Lo specialista incaricato ai sensi del presente Accordo, concorre
ad assicurare - nell'ambito
delle attività distrettuali e territoriali come individuate dal
Piano sanitario nazionale e dai piani
sanitari regionali vigenti- l'assistenza primaria unitamente agli
altri operatori sanitari e svolge le
attività di assistenza specialistica di cui al successivo comma 4.
2. Ai sensi dell'art. 3-sexies, comma 2, del D.L.vo n.229/99, lo
specialista partecipa di diritto,
insieme al rappresentante dei medici di medicina generale e al
rappresentante dei pediatri di
libera scelta, all'ufficio di coordinamento delle attività
distrettuali . Lo specialista è individuato con
modalità definite a livello regionale. Con le stesse modalità è
individuato lo specialista
partecipante all’ufficio di direzione aziendale, qualora previsto
dalle norme e dagli indirizzi
regionali.
3. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di
attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14
del presente Accordo.
4. Lo specialista deve assolvere tutti i compiti inerenti lo
svolgimento delle attività specialistiche di
competenza, fermo restando il rispetto dei doveri deontologici la
cui valutazione è di competenza
dell'Ordine provinciale di iscrizione. Le prestazioni dello
specialista riguardano tutti gli atti e gli
interventi di natura specialistica tecnicamente eseguibili, salvo
controindicazioni cliniche, in sede
ospedaliera, in sede ambulatoriale, domiciliare, di assistenza
programmata a soggetti nel domicilio
personale, di assistenza nelle residenze protette, di assistenza
domiciliare integrata e negli
ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta e nelle altre sedi
individuate all’art.32.
5. Nello svolgimento della propria attività lo specialista:
a) assicura l’assistenza specialistica in favore dei cittadini,
utilizza i referti degli accertamenti
diagnostici già effettuati, compatibilmente con le condizioni
cliniche in atto del soggetto, evitando
inutili duplicazioni di prestazioni sanitarie, redige le
certificazioni richieste;
b) collabora al contenimento della spesa sanitaria secondo i
principi dell’appropriatezza
prescrittiva, e alle attività di farmacovigilanza pubblica;
c) partecipa alle disposizioni aziendali in materia di
preospedalizzazione e di dimissioni protette ed
alle altre iniziative aziendali in tema di assistenza sanitaria,
anche con compiti di organizzazione e
coordinamento funzionale e gestionale;
d) realizza le attività specialistiche di supporto e di consulenza
richieste dall'azienda per i propri
fini istituzionali;
e) assicura il consulto con il medico di famiglia e il pediatra di
libera scelta, previa autorizzazione
dell’azienda, nonché il consulto specialistico interdisciplinare;
f) partecipa, sulla base di accordi di livello regionale, alle
sperimentazioni cliniche;
g) lo specialista è tenuto a partecipare alle attività formative
programmate dall’azienda.
6. Ai sensi del D.L.vo 229/99, art. 3 quinquies la partecipazione
degli specialisti nelle articolazioni
organizzative del distretto che attuano l’assistenza primaria, al
fine di favorire la realizzazione di
percorsi integrati sia con l’attività di assistenza primaria che
con quella ambulatoriale ospedaliera,
nonché la gestione clinica complessiva del paziente fino alla
definizione del problema e al rinvio al
medico di famiglia o pediatra di libera scelta, è definita con
accordi di livello regionale con le
organizzazioni sindacali di cui all’art. 34, comma 12.
7. Le articolazioni organizzative del distretto finalizzate all’integrazione
professionale sono anche le
équipes territoriali e le unità di assistenza primaria (UTAP).
8. L’équipe territoriale e l’UTAP sono strumenti attuativi
della programmazione sanitaria, per la
erogazione dei livelli essenziali e appropriati di assistenza e per
la realizzazione di specifici
programmi e progetti assistenziali di livello nazionale, regionale e
aziendale.
9. La costituzione delle UTAP, quali strutture territoriali ad alta
integrazione multidisciplinare ed
interprofessionale, è prevista dalla Regione, in coerenza con l’intesa
Stato-Regioni del 29 luglio
2004 ,e in accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative, in
via sperimentale e con
partecipazione volontaria dei medici e degli altri operatori
sanitari.
10. Nell'attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione
il medico specialista è tenuto alla
compilazione dei referti sull'apposito modulario e con apposizione
di firma e timbro che rechi
anche la qualifica specialistica.
11. Per le proposte d'indagini specialistiche e le prescrizioni di
specialità farmaceutiche e di
galenici lo specialista ambulatoriale utilizza il ricettario del SSN,
nel rispetto della normativa
vigente e dei provvedimenti regionali.
12. Lo specialista ambulatoriale convenzionato adotta le
disposizioni aziendali in merito alle
modalità di prescrizione ed erogazione delle specialità medicinali
riguardanti particolari patologie
in analogia a quanto previsto per i medici dipendenti.
ART. 29 – DOVERI E COMPITI DEI PROFESSIONISTI (BIOLOGI, CHIMICI,
PSICOLOGI)
1. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di
attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.
14 del presente Accordo.
2. Il professionista incaricato ai sensi del presente Accordo deve:
a) attenersi alle disposizioni che l’azienda emana per il buon
funzionamento dei presidi e il
perseguimento dei fini istituzionali;
b) eseguire le prestazioni professionali proprie delle categorie
così come regolamentate dalle
relative leggi di ordinamento e dall’art.1 del D.P.R. n.458/98;
c) partecipare ai programmi e ai progetti finalizzati;
d) attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo;
e) rispettare l’orario di attività indicato nella lettera di
incarico.
3. Il professionista nell’erogazione delle prestazioni di sua
competenza deve:
a) compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni
effettuate utilizzando il modulario
fornito dall’azienda;
b) fornire al responsabile della struttura operativa cui è
assegnato ogni dato utile a
qualificare sul piano della affidabilità le prestazioni di
competenza;
c) usare le attrezzature fornite dall’azienda comunicando al
responsabile della struttura
operativa di appartenenza le eventuali avarie;
d) partecipare alle attività di rilevazione epidemiologica per la
preparazione, lo studio e la
programmazione di indagini statistiche;
e) partecipare alle attività formative programmate dall’azienda.
ART. 30 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
1. Gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti
collaborano nel rispetto delle specifiche
competenze ed attività con le altre figure professionali e secondo
le esigenze funzionali valutate
dall’azienda, alle attività e ai progetti da realizzarsi nelle
articolazioni organizzative per l’assistenza
primaria, come definite dalla programmazione regionale ed aziendale.
Per determinati servizi,
l'attività degli specialisti ambulatoriali o degli altri
professionisti può essere svolta anche in ore
notturne e/o festive.
2. Per ciascun servizio specialistico, di branca o multidisciplinare,
al quale sia addetta una
pluralità di specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi del
presente Accordo, è individuato, tra
gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca, in servizio
presso l'azienda e previo assenso
dell'interessato, un responsabile di branca.
3. Al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle
attività svolte e delle prestazioni erogate,
le aziende devono garantire nei poliambulatori pubblici, i requisiti
strutturali tecnologici ed
organizzativi necessari allo svolgimento delle attività, quali ad
esempio la presenza di personale
tecnico ed infermieristico, le misure idonee alla tutela della
salute psico-fisica degli specialisti
ambulatoriali e dei professionisti sul luogo di lavoro, secondo le
norme vigenti. I sindacati di cui all’art. 34 comma 13 cooperano con gli
organismi competenti per la corretta
applicazione della normativa vigente riguardante i problemi della
salubrità dei luoghi di lavoro.
4. E' consentito l’accesso negli ambulatori pubblici da parte
dell'assistito, senza richiesta del
medico curante, alle seguenti specialità: ostetricia e ginecologia,
odontoiatra, pediatria
(limitatamente agli assistiti che non hanno potuto scegliere il
pediatra di libera scelta), oculistica
(limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria,
neuropsichiatria infantile e psicologia.
Nei casi di urgenza e per le attività consultoriali e quelle di
prevenzione legate a progetti obiettivo
distrettuali e per quanto previsto al successivo comma 7, l'accesso
diretto è consentito anche alle
altre branche specialistiche.
5. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici e delle
altre aree professionali avviene con il
sistema di prenotazione.
6. E’ demandata alla trattativa regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione
dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 del
presente Accordo.
7. La prenotazione relativa alle visite successive è effettuata
secondo modalità di programmazione
predisposte dal sanitario convenzionato e protocolli concordati in
sede aziendale.
8. Il numero di prestazioni erogabili per ciascuna ora di attività'
è determinato sulla base della
tipologia e della complessità della prestazione.
9. Relativamente alle prestazioni erogabili dagli specialisti
ambulatoriali per ogni ora di attività,
fermo restando che il loro numero e' demandato alla scienza e
coscienza dello specialista, esso
non puo' di norma essere superiore a quattro.
10.Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del
termine dell’orario stabilito dalla
lettera d'incarico, lo specialista ambulatoriale o il professionista
resta a disposizione fino alla
scadenza di detto orario e utilizza l’orario residuo per i compiti
derivanti da eventuali incarichi
aziendali, ovvero per prestazioni che si dovessero ritenere
indispensabili ed urgenti.
11. Nel caso che l'orario disponibile secondo la lettera di incarico
si sia esaurito senza che tutte le
prenotazioni siano state soddisfatte lo specialista ambulatoriale o
il professionista eseguira', ove
sia possibile, le residue prestazioni, ai sensi di quanto previsto
dal presente articolo, comma 13.
12. La media delle prestazioni erogate dallo specialista
ambulatoriale e dal professionista e'
soggetta a periodiche verifiche da parte dell'azienda sulla scorta
dei dati relativi alla casistica
clinica (e non numerica) ed in relazione alla dotazione
tecnico-strumentale e di personale esistente
nel presidio.
13. Qualora sia necessario superare occasionalmente l'orario di
servizio, anche a richiesta dello
specialista ambulatoriale o del professionista, l'azienda provvede
ad autorizzare il prolungamento,
indicandone le modalita' organizzative e previo assenso dell’interessato.
14. Allo specialista ambulatoriale e al professionista autorizzato a
prolungare l’orario viene
corrisposto il normale compenso.
15. Ai fini dell’individuazione del responsabile di branca, di cui
al comma 2, i criteri, le funzioni e i
compiti sono concordati mediante accordi regionali con le
organizzazioni sindacali di cui all'art. 34
comma 12, prevedendo anche un apposito compenso. Lo specialista in
patologia clinica che, ai
sensi della normativa vigente, svolge la funzione di Direttore
tecnico responsabile, assume
contestualmente l'incarico di responsabile di branca.
ART.31 – PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI
1. La programmazione regionale ed aziendale può prevedere lo
svolgimento di progetti e
programmi finalizzati, concernenti anche l'attività specialistica
distrettuale e le altre aree
professionali - fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni
di cui all’art.28, commi 4 e 5, e
all’art.29, commi 2 e 3.
2. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di
attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14
del presente Accordo.
3. L'Accordo aziendale, conformemente alle linee di indirizzo dell’Accordo
regionale, individua le
prestazioni e le attività individuali o di gruppo per raggiungere
specifici obiettivi e le modalità di
esecuzione e di remunerazione delle stesse. La partecipazione alla
realizzazione di progetti
obiettivo, azioni programmate, programmi di preospedalizzazione e di
dimissione protetta, o
attività incentivanti svolte in équipes con il personale
dipendente e convenzionato comporta la
verifica periodica, sulla base di intese raggiunte con le
organizzazioni sindacali di cui all’art.34,
comma 12 circa il raggiungimento degli specifici obiettivi,
individuali o di gruppo, da valutare
sulla base di indicatori predefiniti, concordati tra le parti. Il
medesimo Accordo definisce gli effetti
del raggiungimento o meno degli obiettivi previsti, da parte degli
specialisti ambulatoriali e degli
altri professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo.
4. Lo specialista ambulatoriale o il professionista può eseguire
prestazioni aggiuntive previste
dalla programmazione regionale e/o aziendale, secondo modalità
regolate dagli Accordi regionali
e/o aziendali, allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza
dei servizi nell'area specialistica. I
medesimi Accordi definiscono anche i relativi emolumenti aggiuntivi.
5. L'attività svolta dagli specialisti ambulatoriali e dagli altri
professionisti nell'ambito di progetti e
di programmi finalizzati concernenti il personale dipendente e
convenzionato è valutata agli effetti
economici (retribuzione di risultato) in proporzione all'impegno
orario del sanitario convenzionato
che vi partecipa per il raggiungimento dei risultati.
ART.32 – ATTIVITA’ ESTERNA E PRONTA DISPONIBILITA’
1. L'azienda, per propri fini istituzionali o esigenze erogative,
può fare svolgere allo specialista
ambulatoriale o al professionista, incaricato ai sensi del presente
Accordo, attività professionale
anche al di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera di
incarico (attività esterna).
In caso di incarico conferito per lo svolgimento esclusivo di
attività esterna, come sede di lavoro si
intende quella dove avviene la rilevazione della presenza all’inizio
dell’orario di servizio.
2. Le prestazioni specialistiche e professionali di cui al comma 1,
sono svolte dallo specialista
ambulatoriale e dal professionista:
a. nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (ADI);
b. presso il domicilio del paziente;
c. presso le strutture pubbliche del SSN (residenze sanitarie
assistenziali, servizi
socio-assistenziali di tipo specialistico, ospedali, consultori
famigliari e pediatrici,
ecc.), scuole, fabbriche, case protette, comunità terapeutiche,
carceri ecc.;
d. presso lo studio del medico di medicina generale e del pediatra
di libera scelta;
e. nell'ambito delle prestazioni aggiuntive di cui all’allegato D.
3. Detta attività deve essere preventivamente programmata e
concordata con lo specialista
ambulatoriale o il professionista interessato.
4. Per lo svolgimento di attività esterna al di fuori dell'orario
di servizio, allo specialista
ambulatoriale è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo
calcolato sul compenso orario
dovuto ai sensi dell’art.42, lettera A, commi 1 e 2, rapportato ad
un impegno di 90 minuti per
ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso
siano eseguite ulteriori
prestazioni, previa autorizzazione aziendale, per ciascuna
prestazione successiva alla prima il
tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.
5. Per lo svolgimento di attività esterna durante l'orario di
servizio e per incarichi conferiti in via
esclusiva per tale attività, allo specialista ambulatoriale è
attribuito un emolumento forfetario
aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell’art.42,
lettera A, commi 1 e 2,
rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti per ciascuna
prestazione. Qualora in occasione di
un singolo accesso vengano eseguite ulteriori prestazioni, previa
autorizzazione aziendale, per
ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è
determinato in 20 minuti.
6. Per lo svolgimento di attività esterna al professionista è
attribuito un emolumento forfetario
aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell’art.
43, lettera A, commi 1 e 2,
maggiorato del 35% in caso di attività esterna svolta al di fuori
dell’orario di servizio o maggiorato
del 25% in caso di svolgimento di tale attività durante l’orario
di servizio.
7. Per l’attività svolta ai sensi del comma 2, agli incaricati
spetta, qualora non sia disponibile
l’automezzo aziendale e si avvalgano del proprio automezzo, un
rimborso pari a un 1/5 del prezzo
“ufficiale” di un litro di benzina verde per Km., nonché
copertura assicurativa totale (tipo kasco).
8. Qualora lo specialista ambulatoriale o il professionista operi in
un servizio in cui è attivato
l'istituto della pronta disponibilità, la stessa dovrà essere
assicurata dallo specialista
compatibilmente con la propria residenza e con le stesse modalità e
lo stesso compenso del
personale dipendente.
ART.33 – FORMAZIONE CONTINUA
1. La formazione professionale, complementare e continua, per lo
specialista ambulatoriale ed il
professionista, riguarda la crescita culturale e professionale del
medico e le attività inerenti ai
servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli
essenziali di assistenza e competenze
ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi
previsti dagli atti programmatori
regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza
Stato-Regioni.
2. Le Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative per la
formazione continua,
tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale,
individuati dalla Conferenza
Stato-regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. I
programmi prevedono momenti
di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel
territorio, medici dipendenti,
ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
3. Le Regioni possono riconoscere, anche in accordo con l’Università
e per le parti di rispettiva
competenza, attività formative dello specialista ambulatoriale e
del professionista nelle
seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre laurea
b) aggiornamento e audit
c) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista sono assegnati
i crediti formativi secondo i
criteri definiti dalla Commissione nazionale per la formazione
continua e dagli Accordi della
Conferenza Stato-Regioni.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua
costituisce requisito indispensabile per
svolgere attività ai sensi del presente Accordo. Lo specialista
ambulatoriale e il professionista,
è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti
formativi attraverso attività che
abbiano come obiettivi formativi quelli definiti al comma 2 del
presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.)
accreditati sulla base degli indirizzi e
priorità individuate dalle regioni e dalle aziende danno titolo ad
un credito didattico. Danno
altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul
campo incluse le attività di ricerca
e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in
base agli accordi della
Conferenza Stato-Regioni.
7. I corsi regionali ed aziendali possono valere fino al 70% del
debito formativo annuale.
Le aziende garantiscono le attività formative, nei limiti delle
risorse disponibili e ad esse
assegnate, sulla base degli accordi regionali e nel rispetto della
programmazione regionale,
prevedendo appropriate forme di partecipazione degli Ordini e/o
Collegi professionali e sentite
le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, a livello aziendale,
assicurando la partecipazione delle categorie professionali ai corsi
direttamente organizzati.
8. Fino ad un massimo del 30% del credito obbligatorio, lo
specialista ambulatoriale e il
professionista, ha facoltà di partecipare, con le modalità
previste all’art. 38 commi 2 e 3, a
corsi non compresi nella programmazione regionale, purché
accreditati e inerenti l’attività
svolta in azienda. Tale partecipazione determina il riconoscimento
di un permesso retribuito,
per ognuna delle giornate di assenza e per le corrispondenti ore di
incarico non svolte, nel
limite massimo di 32 ore annue. Sono fatti salvi gli Accordi
regionali ai quali si rimanda,
anche per la disciplina dei permessi retribuiti in caso di
formazione a distanza (F.A.D.).
9. Lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel
triennio non abbia conseguito il
minimo di crediti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di
orario di incarico ai sensi
del presente Accordo, fino al conseguimento di detto minimo
formativo.
10. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale
concordano annualmente l'ammontare dello specifico finanziamento
destinato alla formazione
continua.
11. Ai sensi del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e
integrazioni, la formazione continua
è sviluppata anche secondo percorsi formativi autogestiti.
12. La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite di
cui al comma 8, previa comunque
autorizzazione aziendale