ACCORDO
COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I
MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI,
MEDICI VETERINARI ED
ALTRE
PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI)
AMBULATORIALI
AI
SENSI DELL’ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/78 E DELL’ART. 8 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 502 DEL
1992
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009, BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
In data
27 maggio 2009 alle ore 15.00, ha avuto luogo l’incontro per la
firma dell’Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, medici
veterinari ed altre professionalità sanitarie ( Biologi, Chimici,
Psicologi) ai sensi dell’art. 48 della legge n.833/78 e dell’art.8
del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni tra la SISAC
nella persona del Coordinatore dott. Franco Rossi E LE SEGUENTI
ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
SUMAI
CISL MEDICI
FEDERAZIONE MEDICI – UIL FPL
Vista la legge 23 dicembre 1978 n.833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive
integrazioni e
modificazioni;
Visto l’art.4, comma 9, legge 30 dicembre 1991 n. 412 e successive
integrazioni e modificazioni; Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo
2005 – testo integrato con l’A. C. N. 29 luglio 2009
Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante
modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione della Repubblica Italiana.
Visto l’art. 52, comma 27, legge 27 dicembre 2002 n. 289 e
successive integrazioni e
modificazioni;
Visto il Piano Sanitario Nazionale 2003 - 2005 risultante dall'atto
di intesa tra Stato e
Conferenza unificata Regioni e Autonomie Locali approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica del 23 maggio 2003.
Visto il Piano Sanitario Nazionale 2006 - 2008 risultante dall'atto
di intesa tra
Stato e Conferenza unificata Regioni e Autonomie Locali approvato
con decreto del
Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006;
Visto l'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, il Ministero
della Salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, il
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, avente ad oggetto la disciplina del procedimento
di contrattazione
collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale
convenzionato con il Servizio
Sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo 52, comma 27 della legge
27 dicembre 2002 n.
289, del 24 luglio 2003;
Visto l’art. 2 nonies della legge 26 maggio 2004 n. 138;
Visto l’accordo Stato-Regioni nella Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 luglio
2004;
Visto l’art. 1, comma 178 della legge 30 dicembre 2004 n. 311;
Visto l’art. 79, comma 2 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito
con
modificazioni legge 6 agosto 2008, n. 133.
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l’allegato
Accordo Collettivo
Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti con i medici
specialisti ambulatoriali
interni (medici specialisti e odontoiatri), i medici veterinari e le
altre professionalità
sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi).
Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 – testo integrato con
l’A. C. N. 29 luglio 2009
ACCORDO
COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I
MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI,
MEDICI VETERINARI ED
ALTRE
PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI)
AMBULATORIALI
AI
SENSI DELL’ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/78 E DELL’ART. 8 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 502 DEL
1992
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
Il presente accordo include innovazioni, rispetto al previgente ACN
23 marzo 2005, che
vengono riportate in grassetto.
Le clausole non modificate conservano
la loro validità salvo che
non risultino in contrasto con le innovazioni introdotte.
In caso di contrasto, il nuovo testo prevale sul precedente.
L’eventuale contenzioso che
permanga dopo l’intervento regionale è risolto secondo quanto
previsto dalla norma finale n. 8.
INDICE
PARTE
PRIMA
INQUADRAMENTO GENERALE
Art. 1 Quadro di riferimento
Art. 2 Livelli di contrattazione
Art. 3 Negoziazione nazionale
Art. 4 Negoziazione regionale (corretto)
Art. 5 Obiettivi di carattere generale
Art. 6 Strumenti (corretto)
Art. 7 Ruolo e partecipazione delle organizzazioni sindacali
Art. 8 Struttura del compenso (corretto)
Art. 9 Aumenti contrattuali (corretto)
Art. 10 Disposizione contrattuale di garanzia
Art. 11 Entrata in vigore e durata dell’Accordo (corretto)
PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DEI MEDICI
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, MEDICI VETERINARI ED ALTRE
PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI)
Art. 12
Premessa (integrato)
Art. 13 Campo di applicazione (corretto)
Art. 13 bis Compiti e Funzioni dello Specialista Ambulatoriale, del
Veterinario e delle altre Professionalità (biologi, psicologi,
chimici)
Art. 14 Contenuti demandati alla negoziazione regionale (corretto)
Art. 15 Incompatibilità (corretto)
Art. 16 Massimale orario e limitazioni (corretto)
Art. 17 Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e
mobilità
(integrato)
Art. 18 Riduzione dell’orario di attività
Art. 19 Cessazione dall’incarico
Art. 20 Sospensione dall’incarico
Art. 21 Graduatorie, Domande, Requisiti (corretto)
Art. 22 Assegnazione di turni disponibili a tempo indeterminato e a
tempo
determinato (integrato)
Art. 23 Modalità per l’attribuzione di turni disponibili a tempo
indeterminato
e a tempo determinato (corretto)
Art. 24 Comitato consultivo zonale (corretto)
Art. 25 Comitato consultivo regionale (corretto)
Art. 26 Modalità di elezione dei rappresentanti degli specialisti
ambulatoriali
(integrato)
Art. 27 Commissione di disciplina (integrato)
Art. 28 Ruolo professionale dello specialista ambulatoriale
(corretto)
Art. 28 bis Flusso informativo
Art. 28 ter Tessera sanitaria e ricetta elettronica
Art. 29 Doveri e compiti dei professionisti
Art. 29 bis Doveri e compiti dei veterinari
Art. 30 Organizzazione del lavoro (corretto)
Art. 30 bis Aggregazione funzionale territoriale dei medici
specialisti
ambulatoriali e degli psicologi convenzionati
Art. 31 Programmi e progetti finalizzati
Art. 31 bis Requisiti e funzioni minime dell’unità complessa delle
cure
primarie
Art. 32 Attività esterne e pronta disponibilità (corretto)
Art. 33 Formazione continua (corretto)
Art. 34 Tutela sindacale
Art. 35 Diritto all’informazione e consultazioni tra le parti
Art. 36 Assenze non retribuite
Art. 37 Malattia – Gravidanza (integrato)
Art. 38 Permesso annuale retribuito
Art. 39 Congedo matrimoniale
Art. 40 Sostituzioni
Art. 41 Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
Art. 42 Compensi per incarichi a tempo indeterminato per gli
specialisti
ambulatoriali (corretto)
Art. 43 Compensi per incarichi a tempo indeterminato per i
professionisti
(corretto)
Art. 44 Indennità di rischio e indennità specifica di categoria
(corretto)
Art. 45 Compenso per l’esercizio di attività psicoterapeutica
Art. 46 Rimborso spese di viaggio
Art. 47 Premio di collaborazione per incarichi a tempo indeterminato
Art. 48 Contributo previdenziale (integrato)
Art. 49 Premio di operosità per incarichi a tempo indeterminato
Art. 50 Compensi per incarichi a tempo determinato (corretto)
Art. 51 Riscossione delle quote sindacali
Art. 52 Libera professione intra-moenia
Art. 53 Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni
indispensabili e loro
modalità di erogazione
NORMA GENERALE
NORME FINALI
NORME TRANSITORIE
DICHIARAZIONI A VERBALE
ALLEGATI
All. A
parte I Elenco branche specialistiche e specializzazioni
professionali
(corretto)
parte II Titoli per la formazione delle graduatorie (corretto)
All. A bis
parte I Specializzazione della medicina
veterinaria
(corretto)
All. B (abrogato)
All. C (abrogato)
All. D Nomenclatore tariffario (integrato)
PARTE PRIMA
INQUADRAMENTO GENERALE
ART. 1 – QUADRO
DI RIFERIMENTO
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito
Regioni), le
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative dei medici
specialisti
ambulatoriali ed odontoiatri, dei biologi, dei chimici, degli
psicologi (in seguito
Organizzazioni Sindacali) con il presente Accordo definiscono le
condizioni per il rinnovo
dell’Accordo Collettivo nazionale, come disposto dall’articolo 8 del
Decreto Legislativo 30
dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, dando atto che
l’unificazione in un solo
Accordo Collettivo nazionale della normativa riguardante gli
specialisti ambulatoriali ed i
professionisti delle altre aree professionali, corrisponde alle
esigenze delle categorie e
recepisce anche le disposizioni contenute nei “Protocolli
aggiuntivi”, allegati n.1 ex DPR.
N.271/00 e n.446/01.
2. Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti alla
sostenibilità economica del
S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi
sanitari offerti, richiede
una riprogettazione, seppur parziale, del sistema delle cure
primarie, erogate da medici
di medicina generale in collaborazione con gli specialisti
ambulatoriali e le altre figure
professionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei
servizi territoriali. Esiste
la necessità di rispondere in modo adeguato, etico, deontologico e
nuovo alla domanda
crescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i
valori e i principi della
legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di efficacia e
appropriatezza della
risposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo delle risorse del
sistema a tutela di
equità, eguaglianza e compatibilità del sistema socio – sanitario.
3. II nuovo quadro istituzionale, con Legge Costituzionale 18
ottobre 2001 n. 3, che
modifica il Titolo V della Costituzione, ha affidato piena potestà
alle Regioni sul piano
legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le
competenze attribuite dalle
norme allo Stato. Il rinnovo degli AA.CC.NN. deve riuscire a
coniugare il nuovo quadro
istituzionale con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale
(SSN).
4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R.
23 maggio 2003,
nel testo risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza
Unificata Stato - Regioni -
Città ed autonomie locali del 15 Aprile 2003, dopo 25 anni
dall'entrata in vigore della
Legge n. 833 del 1978, pone il problema di un ripensamento della
organizzazione del
Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto
di forza per la
organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione socio
sanitaria e per il governo
dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e
della appropriatezza delle
prestazioni.
5. Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela
della salute dei
soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei
soggetti affetti da
patologie croniche degenerative, condizione che presuppone la
definizione, in ambito
territoriale, di percorsi, modalità di integrazione e interazione
dei professionisti e uno
Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 – testo integrato con
l’A. C. N. 29 luglio 2009
stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarità
di esigenze e condizioni
assistenziali.
6. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ribadiscono la validità
del Servizio
Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale
organizzazione fondamentale per
la tutela e la promozione della salute. Le innovazioni necessarie,
devono puntare ad
adeguare il sistema stesso a rispondere in modo appropriato ed
integrato alla domanda
di sanità dei cittadini.
7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro
normativo vigente,
riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso
garantisce la risposta
ai bisogni di salute dei cittadini nel rispetto dei principi etici e
ritengono improrogabile
avviare una forte innovazione nella organizzazione e nella gestione
del Sistema Sanitario
attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al
nuovo ruolo del
territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema di cure
primarie integrato a
partire dal primo intervento, riservando all'ospedale il ruolo
proprio di azione per le
patologie che necessitano di un ricovero.
8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata
nel territorio capace
di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più
efficacemente, il bisogno di
salute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di
organizzare opportunità di
accesso ai servizi attraverso la costruzione dei percorsi
assistenziali secondo modalità
che assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la
fruizione
appropriata e condivisa dei servizi territoriali, di medicina
generale e specialistica
ambulatoriale, e ospedalieri.
Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 – testo integrato con
l’A. C. N. 29 luglio 2009
ART. 2 – LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale
momento organizzativo
del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli
operatori. Le novità normative
introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo
importante i
contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale,
aziendale.
2. Il livello di negoziazione nazionale individua:
a) le garanzie per i cittadini;
b) il ruolo, il coinvolgimento nell'organizzazione e programmazione,
le responsabilità,
i criteri di verifica e le garanzie per il personale sanitario
convenzionato;
c) i servizi erogati per assicurare i livelli essenziali di
assistenza;
d) la compatibilità economica;
e) la responsabilità delle istituzioni (Regioni e Aziende) nei
confronti della piena
applicazione dell’ACN.
3. Il livello di negoziazione regionale definisce obiettivi di
salute, modelli organizzativi
e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e
le finalità del Servizio
Sanitario Regionale, integrando elencazione, incentivazione e
remunerazione di compiti
con il perseguimento di obiettivi e risultati.
4. Il livello negoziale aziendale definisce i progetti e le attività
del personale sanitario
convenzionato necessari all'attuazione degli obiettivi individuati
dalla programmazione
regionale.
ART. 3
– NEGOZIAZIONE NAZIONALE
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali concordano, con la
stesura del presente
Accordo, che il livello di negoziazione nazionale , qui
rappresentato, definisce:
a) natura, modalità e costituzione del rapporto di Convenzione;
b) incompatibilità;
c) requisiti per il mantenimento del rapporto di convenzione;
d) ridefinizione del ruolo, delle funzioni e dei compiti degli
specialisti, dei biologi, dei
chimici, degli psicologi in relazione alla garanzia del livello
essenziale di assistenza
delle cure primarie, caratterizzando le attività e le prestazioni
preventive,
diagnostiche, terapeutiche e riabilitative dovute agli assistiti sia
sani, sia con
patologie acute e croniche, nei diversi ambiti assistenziali, nonché
la promozione
dei processi di presa in carico dell'utente a livello territoriale
con la continuità
dell’assistenza;
e) modalità e ambiti di esercizio della libera professione;
f) definizione delle modalità di applicazione degli aspetti
sanzionatori e conseguenti
criteri di valutazione delle violazioni e delle penalità conseguenti
fino al venir meno
del rapporto di convenzione;
g) avvio di un processo condiviso di determinazione di percorsi e
linee guida per
l'efficacia e l'appropriatezza, con il concorso dei soggetti
istituzionali e delle parti
sociali, al fine di garantire nell'ambito delle funzioni di
continuità assistenziale e
presa in carico, cittadini e operatori. I percorsi e le linee guida
approvati e definiti
verranno portati a conoscenza degli operatori e dei cittadini a cura
delle Regioni;
h) criteri e modalità per la regolamentazione dell’accesso, in
relazione alle normative
vigenti;
i) criteri della rappresentatività sindacale nazionale, regionale ed
aziendale;
j) criteri generali nella gestione della formazione, nei suoi ambiti
principali;
k) entrata in vigore e la durata dell’Accordo nazionale;
l) struttura del compenso;
m) cornice generale degli Accordi regionali, con la individuazione
degli ambiti della
contrattazione.
ART. 4 – NEGOZIAZIONE REGIONALE
1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a definire,
entro e non oltre i
sei mesi successivi all’entrata in vigore dell’Accordo collettivo
nazionale, le intese
regionali contemplate nel presente accordo per la definizione dei
seguenti aspetti
specifici:
a) le responsabilità nei rapporti convenzionali, in relazione agli
obiettivi regionali, con
le modalità previste dall’articolo precedente;
b) l’attuazione di quanto indicato dall’art. 6;
c) l’organizzazione della assistenza specialistica territoriale in
modo da partecipare al
processo di deospedalizzazione, mettendo a disposizione le
specificità professionali
e le competenze proprie dei professionisti, a favore delle
istituzioni e dei cittadini;
d) le modalità di realizzazione della appropriatezza delle cure,
delle prescrizioni e
dell'uso etico delle risorse, l'organizzazione degli strumenti di
programmazione
monitoraggio e controllo;
e) la modalità di partecipazione degli specialisti e professionisti
nella definizione degli
obiettivi della programmazione, dei budget e la responsabilità
nell'attuazione dei
medesimi;
f) i criteri e le modalità per la trasformazione dei rapporti di
lavoro a da tempo
determinato in rapporti a tempo indeterminato;
g) (abrogato)
h) l’organizzazione della formazione continua e dell’aggiornamento;
i) gli organismi di partecipazione e rappresentanza degli
specialisti e dei
professionisti a livello regionale;
j) l’attuazione dell’art. 8 comma 2.
ART. 5 – OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE
1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, concordano la
realizzazione di alcuni
fondamentali obiettivi quali:
a) garantire su tutto il territorio nazionale da parte del sistema
sanitario la
erogazione ai cittadini dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
b) realizzare nel territorio la continuità dell’assistenza, 24 ore
su 24 e 7 giorni su 7,
nel concetto più ampio della presa in carico dell'utente. Dovranno
essere definiti i
compiti, le funzioni e le relazioni tra le figure convenzionate
impegnate, partendo
dalla valorizzazione dei servizi di continuità assistenziale e di
emergenza
territoriale;
c) realizzare un riequilibrio, fra ospedale e territorio con
conseguente ridistribuzione
delle risorse, sulla base della indicazione delle sedi e del livello
più appropriati di
erogazione delle prestazioni in ragione dell'efficienza, della
efficacia, della
economicità, degli aspetti etici e deontologici e del benessere dei
cittadini;
d) favorire la assunzione condivisa di responsabilità, da parte dei
medici e dei
professionisti sanitari che operano nel territorio, nelle scelte di
politica sanitaria e
di governo clinico, sulla scorta di quanto definito nei diversi
livelli della
programmazione sociosanitaria;
e) introdurre, con la programmazione regionale e aziendale,
strumenti di gestione
che garantiscano una reale funzione del territorio ed una concreta
responsabilità
dei medici e dei professionisti sanitari nelle scelte a garanzia
degli obiettivi di
salute;
f) promuovere la salute dell’infanzia e dell’adolescenza con
particolare attenzione agli
interventi di prevenzione ed educazione e informazione sanitaria;
g) favorire lo sviluppo appropriato delle prestazioni erogabili sul
territorio,
unitamente ad una adeguata attività di qualificazione e
aggiornamento
professionale per l'insieme dei medici e dei professionisti sanitari
che operano nel
territorio;
h) favorire una integrazione fra politiche sanitarie e politiche
sociali a partire
dall'assistenza domiciliare in raccordo e sinergia con i diversi
soggetti istituzionali
e con i poli della rete di assistenza;
i) favorire la presa in carico da parte del sistema di cure primarie
degli assistibili, in
particolare se fragili o non autosufficienti, attraverso
l'attivazione di regimi
assistenziali sostenibili e di livello appropriato quali quelli
della domiciliarità e
residenzialità, attivando tutte le risorse delle reti assistenziali.
ART. 6 – STRUMENTI.
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, per il perseguimento
degli obiettivi di
politica sanitaria indicati nel presente accordo, convengono sulla
necessità di attuare
una significativa riorganizzazione del servizio sanitario attraverso
le seguenti scelte:
a) realizzazione in ambito distrettuale e territoriale di una rete
integrata di servizi
finalizzati all'erogazione delle cure primarie al fine di garantire
la continuità
dell'assistenza, la individuazione e la intercettazione della
domanda di salute con
la presa in carico dell'utente e il governo dei percorsi sanitari e
sociali, in una
rigorosa linea di appropriatezza degli interventi e di sostenibilità
economica. Ciò
consentirà al territorio, di soddisfare, nella misura massima
possibile, la domanda
di salute a partire dal primo intervento perseguendo anche
l'obiettivo di ricondurre
le liste di attesa entro tempi accettabili;
a1) applicazione degli strumenti di cui agli articoli 28 bis, 28
ter, 30 bis e 31 bis,
dal momento che gli stessi possono sostenere nel modo più efficace
il
perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria indicati nel
presente
Accordo;
b) (abrogato)
c) la nuova organizzazione avrà come suo presupposto la piena
valorizzazione ed integrazione di tutte le componenti all’interno
del sistema.
d) (abrogato)
e) (abrogato)
f) le Regioni e le organizzazioni sindacali, concordano sulla
esigenza che sia
perseguito, anche tramite gli Accordi regionali, un adeguato
percorso formativo
nella fase di formazione pre laurea, nella fase della formazione
specifica, nella fase
di formazione continua;
g) dovranno essere definiti anche percorsi formativi comuni tra
medici e
professionisti sanitari che operano nel territorio e medici e
professionisti sanitari
che operano in ospedale. Tali percorsi dovranno essere mirati
all'acquisizione di
strategie comuni finalizzate all'ottimizzazione dei percorsi
diagnostico terapeutici
dell'assistito e la loro appropriatezza, anche con il coinvolgimento
delle società
scientifiche.
ART. 7 – RUOLO E PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ferma restando la
natura convenzionale
del rapporto per singolo professionista, concordano che la maggiore
partecipazione alle
scelte di programmazione e gestione, degli specialisti e degli altri
professionisti operanti
nel territorio comporta un equivalente e contemporaneo aumento di
responsabilità nel
governo clinico, con particolare riferimento alla garanzia dei
livelli di prestazione e la
gestione dei budget concordati a livello di territorio.
2. La mancata adesione agli obiettivi e percorsi concordati, diventa
motivo per la
verifica del rapporto di convenzione fino alla revoca, secondo
quanto previsto dall’art. 27.
ART. 8 – STRUTTURA DEL COMPENSO
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto degli
indirizzi del governo in
materia di rinnovo di convenzioni e contratti nella pubblica
amministrazione (d.lgs. 30
marzo 2001 n.165), convengono sulla necessità che il compenso degli
specialisti ed altri
professionisti sanitari convenzionati, sia sintonizzato con il
perseguimento degli obiettivi i salute programmati.
2. Concorrono alla costituzione del compenso degli specialisti e dei
professionisti
sanitari:
a) quota oraria;
b) quota variabile, nell’ambito dei programmi regionali ed
aziendali, finalizzata al
raggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello
erogativo, di
partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità,
nonché per il
raggiungimento degli obiettivi di qualificazione, appropriatezza e
governo della
compatibilità;
c) (abrogato)
3. Gli Accordi regionali possono definire eventuali quote per
attività e compiti per
l’esercizio di funzioni proprie di livelli essenziali di assistenza
e strutture organizzative
diversi dalle attività ambulatoriali ed a queste complementari.
4. Gli Accordi regionali devono essere stipulati nei modi e nei
tempi previsti dagli
art.4 e 10 del presente Accordo.
5. Sono comunque garantiti gli effetti degli Accordi regionali
vigenti fino alla loro
scadenza, conformemente alle determinazioni previste negli stessi.
ART. 9 – AUMENTI CONTRATTUALI
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto delle
disposizioni finanziarie
assunte dal governo in materia, fissano un aumento, per specialisti,
veterinari ed altri
professionisti a quota oraria, da erogarsi al lordo di ogni ritenuta
o contribuzione e
distribuito come indicato nel modo che segue:
TABELLA A – Arretrati Specialisti/Veterinari 2006 – 2007
Anno euro/ora
Arretrati 2006 0,14
Arretrati 2007 1,64
TABELLA B – Incrementi Specialisti/Veterinari (tempo indeterminato)
2008
Decorrenza euro/ora
Dal 1.1.2008 1,43
TABELLA C – Arretrati altre Professionalità (Biologi, Psicologi,
Chimici) 2006 –
2007
Anno euro/ora
Arretrati 2006 0,10
Arretrati 2007 1,17
TABELLA D – Incrementi altre Professionalità (Biologi, Psicologi,
Chimici) (tempo
indeterminato) 2008
Decorrenza euro/ora
Dal 1.1.2008 3,20
TABELLA E – Incrementi Specialisti, Veterinari ed altre
Professionalità (Biologi,
Psicologi, Chimici) (tempo determinato) 2008
Decorrenza euro/ora
Dal 1.1.2008 1,24
ART. 10 – DISPOSIZIONE CONTRATTUALE DI GARANZIA.
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, a garanzia
dell'attuazione di quanto
previsto dall’art.4, comma 1, del presente Accordo, si impegnano ad
applicare in caso di
inadempienza anche di una delle parti, la procedura di garanzia di
cui ai commi 2 e 3.
2. Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo la
SISAC verifica lo
stato di avanzamento degli Accordi in ciascuna Regione, accordando
eventualmente
ulteriori tre mesi di tempo per la conclusione della trattativa,
trascorsi i quali si fa
inderogabilmente riferimento a quanto previsto dal comma 3.
3. La SISAC, entro 15 giorni dal termine inderogabile di cui al
comma 2, convoca le
organizzazioni sindacali nazionali e, valutato lo stato di
inadempienza, può procedere,
entro 30 giorni, alla convocazione delle parti regionali interessate
al fine di pervenire ad
un accordo, da stipularsi entro i successivi 60 giorni. In caso di
impossibilità a
raggiungere tale risultato, la SISAC e le Organizzazioni sindacali
nazionali proporranno,
entro i successivi 60 giorni, una soluzione sostitutiva all'accordo
regionale da sottoporre
alla approvazione della Conferenza Stato – Regioni e Province
autonome a valere per la
Regione, e valida fino alla stipula dell’Accordo regionale.
4. Al fine di acquisire le necessarie conoscenze in ordine
all’andamento di attuazione
degli accordi regionali ed aziendali, nonché all’esigenza di
monitorare i relativi dati
economici e di attuazione di particolari e definiti istituti
contrattuali, nonché per
l’aggiornamento di riferimenti normativi legati alle discipline
mediche e specialistiche, è
istituito, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente
Accordo, l’osservatorio
consultivo permanente nazionale presso la SISAC, con la
partecipazione delle
organizzazioni sindacali, la cui composizione ed i relativi compiti
saranno definiti con
successivo accordo tra le parti.
ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’’ACCORDO
1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di assunzione del
relativo
provvedimento da parte della Conferenza Stato-Regioni, scade il 31
dicembre 2005 e
rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.
PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI SPECIALISTI
AMBULATORIALI INTERNI, MEDICI VETERINARI ED ALTRE
PROFESSIONALITÀ SANITARIE ((BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI))
ART.
12 – PREMESSA
1. Nell’ambito della tutela costituzionale della salute del
cittadino, intesa quale
fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività,
il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) demanda al livello “dell’assistenza specialistica
distrettuale”, il compito
di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non
richieda e/o tenda ad
evitare la degenza ospedaliera, in una logica organizzativa di
integrazione con
l'assistenza di medicina generale e di apporto e di interconnessione
con quella
ospedaliera e degli altri servizi.
2. Nel presente Accordo si riconosce che gli specialisti
ambulatoriali e gli
odontoiatri, di seguito chiamati “specialisti ambulatoriali”, i
veterinari e le altre
professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici e
psicologi) di seguito chiamate
“professionisti” sono parte attiva e qualificante del S.S.N.,
integrandosi con specifiche
funzioni nell'assistenza primaria attraverso il coordinamento con le
altre categorie di
erogatori ammesse ad operare sul territorio e nel distretto, e
presso le strutture
accreditate ospedaliere ed extraospedaliere per l'espletamento,
secondo modalità di
accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi volti alla
prevenzione, alla diagnostica
di laboratorio, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione, nel
rispetto delle relative
competenze professionali.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che nel processo di
razionalizzazione del
SSN realizzato con il D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e
integrazioni finalizzate
a garantire ai cittadini un sistema sanitario caratterizzato
dall'equità ma anche
dall’efficienza operativa e dall’efficacia dei risultati, gli
specialisti ambulatoriali, i
veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici,
psicologi) partecipano al
rinnovamento del sistema sanitario assicurando:
- un rapporto coordinato con la dirigenza e con tutte le altre
attività delle strutture
operative delle aziende sanitarie;
- la disponibilità a concorrere attivamente al decentramento
dell’offerta di prestazioni
specialistiche anche attraverso le forme organizzative di cui agli
artt. 30 bis e 31bis;
- un’attività flessibile per la pluralità dei servizi, delle sedi di
lavoro e la variabilità degli
orari;
- un corretto e conveniente rapporto costi/benefici a favore
dell’utenza e del SSN.
4. Il livello dell’assistenza specialistica territoriale risponde in
ogni branca
specialistica alla domanda dell’utenza in modo tale da partecipare
al processo di
deospedalizzazione dell’assistenza contribuendo alla umanizzazione
del rapporto
assistenziale, al mantenimento del paziente nel proprio luogo di
vita, alla eliminazione
degli sprechi, alla riduzione dei tempi di attesa ed alla
minimizzazione dei costi.
5. La flessibilità e la territorialità dell’impegno come aspetti
caratteristici del rapporto
di lavoro disciplinato dal presente Accordo, divengono strumenti
incisivi per abbattere,
insieme agli altri operatori sanitari, le “disuguaglianze nei
confronti della salute” per
quanto riguarda in particolare l’accesso ai sistemi di cura.
ART.13 – CAMPO DI APPLICAZIONE.
1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale, di seguito denominato
Accordo, regola, ai
sensi dell’art.8, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive
modificazioni e
integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia,
il rapporto di lavoro
autonomo convenzionato, che si instaura tra le Aziende Sanitarie (di
seguito denominate
aziende) e:
- medici specialisti ed odontoiatri ( di seguito denominati
specialisti ambulatoriali), ivi
compresi i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia
operanti nell’attività
penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni
specialistiche a scopo
diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione;
- biologi, chimici e psicologi ( di seguito denominati
professionisti), ivi compresi i
professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia
operanti nell’attività
penitenziaria, per l’esecuzione delle prestazioni professionali
proprie delle categorie così
come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art. 1
del DPR n.458/98;
- medici veterinari a rapporto convenzionale con le aziende USL
il
SSN, per
l’espletamento di attività istituzionali, con le modalità di cui
alla norma finale n° 6.
2. Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti di cui al comma
1, operano in modo
coordinato ed integrato con le strutture aziendali e gli altri
professionisti ed operatori
nell’ambito delle attività di assistenza sanitaria territoriale. In
tale contesto, essi
concorrono a garantire i livelli essenziali di assistenza e la
realizzazione degli obiettivi
definiti dalla programmazione sanitaria regionale e dai programmi
attuativi aziendali.
3. Il rapporto con il S.S.N. è da intendersi unico a tutti gli
effetti, anche se lo
specialista ambulatoriale o il professionista svolge la propria
attività presso più servizi
della stessa azienda o per conto di più aziende.
4. Agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti di cui al
comma 1 è riconosciuta e
garantita la piena autonomia professionale; essi comunque
garantiscono la piena
disponibilità a forme di coordinamento organizzativo ed operativo
finalizzato
all’integrazione funzionale con gli altri servizi dell’azienda
coinvolti e all’integrazione
interprofessionale, secondo le rispettive competenze, sulla base
degli accordi decentrati.
5. Le aziende, nell'ambito dei propri poteri, si avvalgono, per
l'erogazione delle
prestazioni specialistiche, degli specialisti ambulatoriali e dei
professionisti di cui al
presente Accordo, utilizzando le ore di attività formalmente
deliberate in sede aziendale e
garantendo, comunque, la partecipazione della componente
specialistica ambulatoriale (con le altre componenti)
e delle altre componenti professionali
alla copertura delle
espansioni di attività dell’area complessiva dell’assistenza
specialistica, in relazione alle
future esigenze, secondo regole e modalità della programmazione
sanitaria regionale, con
la partecipazione della rappresentanza aziendale dei medici
specialisti ambulatoriali e
delle altre professionalità.
ART. 13 BIS – COMPITI E FUNZIONI DELLO SPECIALISTA AMBULATORIALE,
DEL VETERINARIO E
DELLE ALTRE PROFESSIONALITÀ (BIOLOGI, PSICOLOGI, CHIMICI).
1. Al fine di concorrere ad assicurare la tutela della salute degli
assistiti nel
rispetto di quanto previsto dai livelli essenziali e uniformi di
assistenza e con
modalità rispondenti al livello più avanzato di appropriatezza
clinica ed
organizzativa, il medico specialista ambulatoriale, espleta le
seguenti funzioni:
- assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun
paziente in
carico tenuto conto dei compiti previsti dagli artt. 28, 29 e 29 bis
del presente
Accordo;
- si fa parte attiva della continuità dell’assistenza per i propri
assistiti;
- attraverso le sue scelte diagnostiche, terapeutiche e
assistenziali persegue gli
obiettivi di salute dei cittadini con il miglior impiego possibile
delle risorse.
2. Le funzioni ed i compiti di cui al precedente comma costituiscono
responsabilità individuali del medico.
3. Al fine di espletare i suoi compiti e funzioni nel rispetto dei
principi sopra
indicati, il medico svolge la propria attività facendo parte
integrante di
un’aggregazione funzionale territoriale di medici specialisti
ambulatoriali come
definita dall’art. 30 bis e opera all’interno di una specifica unità
complessa delle
cure primarie, quando attivata come previsto dall’art. 31 bis, che
può comprendere
la collaborazione anche di altri operatori sanitari e sociali.
4. Per ciascun paziente, il medico raccoglie, rende disponibili
all’azienda
sanitaria e aggiorna le informazioni previste dall’art. 28 bis del
presente accordo.
5. Ai fini dell’assolvimento dei compiti previsti dal DM 4 aprile
2008 e DPCM 26
marzo 2008, per la realizzazione del progetto Tessera Sanitaria e
Ricetta
Elettronica nonché per l’assolvimento dei compiti relativi al flusso
informativo di
cui all’art. 28 bis, il medico aderisce ed utilizza i sistemi
informativi messi a
disposizione dalle regioni e dalle aziende secondo modalità e
strumenti definiti fra
le parti a livello regionale.
6. Le funzioni ed i compiti previsti dal presente articolo,
costituiscono parte
integrante dell’ACN e rappresentano condizioni irrinunciabili per
l’accesso ed il
mantenimento della convenzione con il SSN.
7. I compiti e le funzioni di cui al presente articolo, ove
applicabili, riguardano i
medici veterinari e tutti gli altri professionisti di area nei
limiti delle relative
competenze.
ART. 14 – CONTENUTI DEMANDATI ALLA NEGOZIAZIONE REGIONALE
1. Gli Accordi Regionali di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e
successive
modificazioni realizzano i livelli assistenziali aggiuntivi previsti
dalla programmazione
delle Regioni rispetto a quelli dell’Accordo Collettivo Nazionale e
coerenti con i livelli
essenziali e uniformi di assistenza.
2. In armonia con quanto definito all’art. 4, al fine di cogliere
ogni specificità e novità
a livello locale sul piano organizzativo, e consentire al contempo
il conseguimento di
uniformi livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio
nazionale, sono demandati alla
trattativa regionale, sulla base di indirizzi generali individuati
nel presente Accordo, per
la loro riorganizzazione e definizione i seguenti articoli:
Art. 17 – Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e
mobilità;
Art. 22 – Assegnazione di turni disponibili a tempo indeterminato e
a tempo
determinato;
Art. 25 – Comitato consultivo regionale;
Art. 28 – Ruolo professionale dello specialista ambulatoriale;
Art. 29 – Doveri e compiti dei professionisti;
Art. 30 – Organizzazione del lavoro;
Art. 31 – Programmi e progetti finalizzati;
Art. 35 – Diritto all’informazione e consultazione fra le parti;
3. È comunque demandata alla negoziazione regionale ogni altra
materia
esplicitamente rinviata dal presente accordo.
ART. 15 – INCOMPATIBILITÀ
1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978,
n.833, e dall'art. 4,
comma 7, della legge 30/12/1991 n.412, è incompatibile con lo
svolgimento delle attività
previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale ed il
professionista che:
a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente
pubblico o privato con
divieto di libero esercizio professionale;
b) svolga attività di medico di medicina generale convenzionato;
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e
abbia concorso in una
branca diversa dalla pediatria;
d) eserciti la Professione medica con rapporto di lavoro autonomo,
retribuito
forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o
private non appartenenti al
SSN e che non adottino le clausole normative ed economiche del
presente Accordo;
e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o
accreditate con il SSN. I
medici specialisti operanti in branche chirurgiche e mediche possono
essere autorizzati
all’esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o
accreditate, qualora
l’azienda non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare
la continuità
terapeutica, nelle strutture che l’azienda mette a disposizione;
f) svolga attività fiscali nell’ambito dell’azienda con la quale è
instaurato il rapporto di
lavoro convenzionale;
g) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R.
n.119/88 e
successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi
dell'art. 8, comma 5,
del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
h) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore,
amministratore, direttore,
responsabile di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del
D.P.R. n.120/88 e
successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art. 8 del
D.L.vo n. 502/92 e
successive modificazioni e integrazioni;
i) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni
private convenzionate o
accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni
specialistiche effettuate in
regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge
n.833/78 e dell'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99;
l) sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi
del D.P.R. n.292/87 e
successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi
dell'art. 8 del D.L.vo
n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.
2. È incompatibile lo svolgimento di attività a tempo indeterminato
con incarichi a
tempo determinato, all'interno delle strutture del SSN.
3. Per lo specialista ambulatoriale o il professionista incaricato a
tempo determinato,
le incompatibilità, ad esclusione di quanto previsto al precedente
comma 2, non operano
qualora lo stesso le rimuova per tutta la durata dell’incarico.
4. La sopravvenuta, contestata ed accertata insorgenza di una delle
situazioni di
incompatibilità previste dal presente Accordo comporta, sulla base
delle la sospensione
e/o la revoca del rapporto convenzionale secondo le procedure di cui
al successivo
art. 27, la cessazione del rapporto convenzionale.
ART. 16 – MASSIMALE ORARIO E LIMITAZIONI
1. L’incarico ambulatoriale, ancorché sommato ad altra attività
compatibile, non può
superare le 38 ore settimanali ed è espletabile presso più posti di
lavoro e/o più aziende
o altre istituzioni pubbliche.
2. Lo specialista ambulatoriale o il professionista deve osservare
l’orario di attività
indicato nella lettera di incarico e le aziende provvedono al
controllo, con gli stessi metodi
adottati per i medici dipendenti operanti nel presidio.
3. A seguito dell’inosservanza dell'orario sono effettuate
trattenute mensili sulle
competenze dello specialista ambulatoriale o professionista
inadempiente, previa
rilevazione contabile, sulla documentazione in possesso dell’azienda
delle ore di lavoro
non effettuate, salvo diverse determinazioni finalizzate al recupero
dell’orario definite con
accordi regionali.
4. L’inosservanza ripetuta dell'orario costituisce infrazione
contestabile, da parte
dell’azienda, secondo le procedure di cui all’art. 27, per i
provvedimenti conseguenti.
5. Ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale
orario di attività
settimanale, lo specialista ambulatoriale o il professionista è
tenuto a comunicare al
Comitato zonale, di cui all’art. 24, ogni variazione che intervenga
nel proprio stato di
servizio (allegato B, parte seconda). Il Comitato zonale tiene ed
aggiorna un apposito
schedario nel quale vengono registrati i nominativi degli
specialisti ambulatoriali e dei
professionisti, l’orario di attività e le modalità di svolgimento
presso ciascuna azienda e
l'anzianità dell'incarico ambulatoriale.
6. Di ogni variazione del presidio sanitario cui lo specialista
ambulatoriale o il
professionista sia stato assegnato, del numero delle ore di
attività, delle modalità di
svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le
aziende ne danno
comunicazione entro dieci giorni al Comitato zonale di cui all’art
24, indicandone la
decorrenza.
7. Il medesimo Comitato, qualora accerti situazioni di irregolarità,
ha l’obbligo di
informare le aziende interessate affinché, sentito lo specialista
ambulatoriale o il
professionista, l’orario complessivo di attività ambulatoriale sia
ricondotto alla misura
massima prevista.
8. Il Comitato di cui all’art 24, qualora accerti situazioni non
conformi alle norme,
formula alle aziende interessate proposte idonee ad assicurare il
rispetto del presente
accordo.
ART. 17 – FLESSIBILITÀ OPERATIVA,, RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI E
MOBILITÀ
1. Al fine di adeguare maggiormente ‘'offerta di prestazioni o
attività specialistiche e
professionali, alla domanda dell'utenza, le aziende possono adottare
provvedimenti
tendenti a realizzare flessibilità operativa, anche temporanea,
dell’orario di servizio in
ambito aziendale e forme di mobilità interaziendale, previo parere
dell’azienda di
destinazione, anche a domanda dello specialista ambulatoriale o
professionista
interessato, fermo restando il mantenimento dell’orario complessivo
di incarico. I
provvedimenti sono adottati nel rispetto dei criteri generali
previamente concordati, in
sede regionale, in materia di mobilità.
2. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere
comunicati al Comitato di
cui all’art. 24, contestualmente alla notificazione all’interessato.
Qualora non sussista il
consenso dello specialista ambulatoriale o del professionista
interessato, deve essere
acquisito preventivo parere del Comitato di cui all’art. 24.
3. La mancata accettazione del provvedimento, dopo aver espletato la
procedura di
cui al comma 2, comporta la decadenza dall'incarico per le ore
oggetto del trasferimento.
4. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l’azienda
assicura l’impiego
temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno
economico per
l'interessato.
ART. 18 – RIDUZIONE DELL’’ORARIO DI ATTIVITÀ
1. In caso di persistente contrazione dell’attività, documentata
attraverso le richieste
di prenotazione e le statistiche rilevate nell’arco di un anno,
previo espletamento delle
misure di cui all’art.17, l’azienda può disporre la riduzione
dell’orario di attività di uno
specialista ambulatoriale o di un professionista.
2. L’azienda non può adottare il provvedimento di riduzione
dell’orario, qualora la
contrazione dell’attività sia dipendente da specifiche carenze
tecnico-organizzative
dell’azienda e sempreché lo specialista ambulatoriale o il
professionista le abbia
evidenziate per iscritto ed in tempo utile ai responsabili del
presidio.
3. L’eventuale provvedimento di riduzione, di cui al comma 1, da
adottarsi da parte
dell’azienda, previo parere del Comitato di cui all'art 24 e sentito
l’interessato, ha
comunque effetto non prima di 45 giorni dalla comunicazione.
4. Contro i provvedimenti di riduzione dell'orario di attività è
ammessa da parte
dell'interessato opposizione al Direttore generale dell'azienda
entro il termine perentorio
di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta.
5. L’opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
6. Il Direttore generale dell’azienda decide sull’opposizione
sentito l’interessato e
previo parere del Comitato di cui all’art. 24 da esprimersi entro 30
giorni dalla richiesta.
7. Lo specialista ambulatoriale o il professionista può chiedere la
riduzione dell’orario
di attività, in misura non superiore alla metà delle ore di incarico
assegnate, con un
preavviso non inferiore a 60 giorni. Una successiva richiesta potrà
essere presentata solo
dopo un anno dalla data di decorrenza dell’orario ridotto.
ART. 19 – CESSAZIONE DELL’’INCARICO
1. L’incarico può cessare per rinuncia dello specialista
ambulatoriale e del
professionista, o per revoca della azienda nei casi indicati al
seguente comma 4, da
comunicare a mezzo di raccomandata A/R.
2. La rinuncia ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di
ricezione della lettera
di comunicazione.
3. Su specifica richiesta dell’interessato l’azienda, valutate le
esigenze di servizio, può
autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a
tutti gli effetti.
4. revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi:
a) compimento del 65° anno di età, ai sensi dell’art.15-nonies, del
D.L.vo n.502/92 e
successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo che è facoltà
dello specialista
ambulatoriale e del professionista convenzionato di mantenere
l’incarico per il periodo
massimo di un biennio oltre il 65° anno di età, in applicazione
dell’art.16 del D.L.vo
n.503/92;
b) cancellazione dall’Albo professionale;
c) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilità ai sensi del
precedente art. 15;
d) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo
punito con la
reclusione;
e) aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto
previsto dal successivo
art. 37 in caso di malattia;
f) incapacità psico-fisica a svolgere l’attività convenzionale,
accertata da apposita
Commissione medico legale aziendale, ai sensi della legge n.295/90.
Il componente, di
cui all’art.1,comma 3, della legge citata, è nominato dal Comitato
zonale;
g) provvedimento disciplinare adottato ai sensi dell'art.27, comma
9, lett. d).
ART. 20 – SOSPENSIONE DELL’INCARICO
1. L’incarico ambulatoriale è sospeso in caso di:
a) sospensione dall’Albo professionale;
b) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 27;
c) emissione, da parte dell’Autorità Giudiziaria, di provvedimenti
restrittivi della libertà
personale;
d) attribuzione di incarico aziendale di struttura semplice o
complessa per tutta la
durata dello stesso. In tale caso allo specialista ambulatoriale o
al professionista
interessato, è mantenuto il fondo previdenziale di provenienza.
ART. 21 – GRADUATORIE – DOMANDE – REQUISITI
1. Il professionista, medico specialista, il medico veterinario e
delle altre
professionalità sanitarie di cui al presente Accordo, che aspiri a
svolgere la propria
attività professionale nell'ambito delle strutture del SSN, in
qualità di sostituto o
incaricato, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di
ciascun anno - a mezzo
raccomandata A/R o mediante consegna diretta al competente ufficio
del Comitato
zonale nel cui territorio di competenza aspiri ad ottenere
l'incarico - apposita domanda
redatta come da modelli allegati B e B bis. Sono fatte salve diverse
determinazioni
definite dalla Regione.
2. Qualora l’azienda comprenda comuni di più province la domanda
deve essere
inoltrata al Comitato zonale della provincia in cui insiste la sede
legale dell'azienda.
3. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del
D.P.R. n.445/00,
atte a provare il possesso dei titoli professionali conseguiti fino
al 31 dicembre dell’anno
precedente elencati nella dichiarazione stessa.
4. La domanda deve essere in regola con le norme vigenti in materia
di imposta di
bollo.
5. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di
inserimento nella
graduatoria, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro
provvedimento
conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritto all'Albo professionale;
a1) possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia,
odontoiatria e protesi
dentaria, medicina veterinaria, psicologia, scienze biologiche,
chimica, ovvero la
laurea specialistica della classe corrispondente;
b) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle
branche principali della
specialità medica, veterinaria o della categoria professionale
interessata, previste negli
allegati A ed A bis.
Il titolo è rappresentato dal diploma di specializzazione
o
dall'attestato di conseguita
libera docenza in una delle branche principali della specialità. Per
la branca di
odontostomatologia è titolo valido per l'inclusione in graduatoria
anche l'iscrizione
all'Albo professionale degli Odontoiatri di cui alla legge n.
409/85. Per gli psicologi è
titolo valido per l’inclusione nella graduatoria la psicoterapia
riconosciuta ai sensi degli
artt. 3 e 35 della legge n.56/89 Il titolo di specializzazione in
psicoterapia,
riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, come
equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di
specializzazione
universitaria, deve intendersi valido in riferimento allo psicologo
per la disciplina
di psicologia ed al medico o allo psicologo per la disciplina di
psicoterapia. Per i professionisti, non in possesso del titolo di cui al
precedente comma, lett. b) e
già inclusi nella graduatoria per l’anno 2006, il requisito per
l’inclusione nella
graduatoria è rappresentato dall’attività svolta, alla data del 23
marzo 2005, nell’ambito
di enti pubblici e strutture del SSN per un minimo di
settemilanovecentoquattro (7904)
ore in una delle specifiche aree di attività; l’attività svolta
nell’ambito di strutture private,
al fine del raggiungimento del medesimo numero di ore, è valutata
per il 25% della sua
durata.
Alle ore di cui al precedente alinea è attribuito il medesimo
punteggio di cui all’Allegato
A, parte II, “Titoli accademici”, lett. b), punto 1.
L’attività di servizio utile per l’ammissione nella graduatoria non
verrà computata ai fini
della valutazione dei titoli professionali di cui all’allegato A,
parte II, “Titoli professionali”,
lett.b.
6. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di
anno in anno e
deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o
professionali che
comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma degli
allegati A ed A bis.
7. Il Comitato di cui all'art. 24, ricevute le domande entro il 31
gennaio di ciascun
anno, provvede entro il 30 settembre alla formazione di una
graduatoria per titoli, con
validità annuale:
- per ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui
all’allegato A, parte
seconda, relativamente agli specialisti ambulatoriali ed ai
veterinari;
- per ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui
all’allegato A bis, parte
seconda, relativamente ai veterinari;
- per ciascuna categoria professionale, secondo i criteri di cui
all’allegato A parte
seconda, per gli altri professionisti.
8. Il Direttore generale dell'azienda ove ha sede il Comitato di cui
all’art.24, ne cura
la pubblicazione mediante affissione all’Albo aziendale per la
durata di 15 giorni, e
contemporaneamente le inoltra ai rispettivi Ordini e al Comitato
zonale, ai fini della
massima diffusione.
9. Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono
inoltrare, mediante
raccomandata A/R, al Comitato zonale, istanza motivata di riesame
della loro posizione
in graduatoria.
10. Le graduatorie definitive predisposte dal Comitato zonale sono
approvate dal
Direttore generale dell’azienda e inviate alla Regione che ne cura
la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ciascun
anno.
11. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli
interessati e alle aziende.
12. L’Assessorato regionale alla sanità cura l'immediato invio del
Bollettino Ufficiale
agli Ordini interessati e alle aziende sedi dei Comitati zonali.
13. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre
dell'anno successivo
alla data di presentazione della domanda.
ART. 22 – ASSEGNAZIONE DI TURNI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO E
A TEMPO DETERMINATO
1. I provvedimenti adottati dalle aziende per l’attivazione di nuovi
turni, per
l’ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi
disponibili, vengono
pubblicati da ciascuna azienda sull'albo del Comitato zonale a cura
dello stesso nei
mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine
dello stesso mese.
2. Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti aspiranti al
turno disponibile, entro il
10° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono
comunicare con
lettera raccomandata, la propria disponibilità al Comitato zonale,
il quale individua,
entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l’avente
diritto secondo l'ordine di
priorità di cui all'art. 23.
3. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle
modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del
presente Accordo.
4. Solo
Qualora qualora la pubblicazione dei turni disponibili
inerenti una branca
specialistica o area professionale, di cui al presente Accordo,
contenga la richiesta di
possesso di particolari capacità professionali, la scelta dello
specialista ambulatoriale o
del professionista, avviene, previa valutazione secondo criteri
definiti nell’Accordo
regionale, da parte di una commissione aziendale paritetica,
composta da specialisti
delegati dall’azienda e specialisti ambulatoriali o professionisti
di cui al presente
accordo designati dai membri di categoria del Comitato zonale.
5. In sede di pubblicazione dei turni vacanti di psicologia
e di
psicoterapia, le
aziende devono specificare se i turni sono destinati a medici
specialisti in psicologia o a
professionisti psicologi.
ART. 23 – MODALITÀ PER L’’ATTRIBUZIONE DI TURNI DISPONIBILI A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO
1. Premesso che lo specialista ambulatoriale o il professionista può
espletare attività
ambulatoriale ai sensi del presente Accordo, in una sola branca
medica specialistica o
area professionale e all’interno di uno o più ambiti zonali della
stessa regione o ambiti
zonali, purché confinanti, di altra regione
confinante, e che le ore
di attività sono
ricoperte attraverso conferimento di nuovo incarico o aumenti di
orario nella stessa
branca o area professionale, o attraverso riconversione in branche
diverse, per
l’attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all'art.22
comma 1, l’avente diritto è
individuato attraverso il seguente ordine di priorità:
a) titolare di incarico a tempo indeterminato che, nella specialità
o area professionale
esercitata, svolga nel solo nell’ambito zonale in cui è pubblicato
il turno,
esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente
Accordo; già
titolare di incarico a tempo indeterminato nella specialità, al
30.12.1993 presso
l’INAIL; medico generico ambulatoriale, di cui alla norma finale n.
5 del presente
Accordo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente
Accordo, che faccia
richiesta al Comitato zonale di ottenere un incarico medico
specialistico nella branca
di cui è in possesso del titolo di specializzazione, per un numero
di ore non superiore
a quello dell'incarico di cui è titolare; è consentito a tale medico
di mantenere
l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando
l'incarico da
specialista ambulatoriale non copra per intero l'orario di attività
che il medico stesso
svolgeva come generico di ambulatorio;
b)
titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via
esclusiva, attività
ambulatoriale regolamentata dalla dal
presente convenzione Accordo,
in diverso
ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale confinante se
di altra regione confinante. Relativamente all'attività svolta come aumento di orario
ai sensi della
presente lett. b) allo specialista ambulatoriale e al professionista
non compete il
rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 46;
c) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che
esercita esclusivamente
attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo, il quale
richiede di
concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di
incarico;
d) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito
zonale, che faccia richiesta
al Comitato zonale di essere trasferito nel territorio in cui si è
determinata la
disponibilità;
e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo
indeterminato che esercita
esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente
Accordo e chiede il
passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di
specializzazione;
f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito
zonale, che per lo
svolgimento di altra attività sia soggetto alle limitazioni di
orario di cui all'art. 16;
g)
titolare di incarico a tempo indeterminato presso il Ministero della
Difesa, il Ministerodi Grazia e Giustizia e l’INAIL e il SASN;
h) titolare di incarico a tempo determinato, ai sensi del successivo
comma 10, secondo
l’ordine di precedenza di cui alle precedenti lettere, che faccia
richiesta di incremento
di orario o di trasferimento;
i)
specialista ambulatoriale titolare di pensione a carico di Enti
diversi dall’ENPAM;
L)
medico di medicina generale,
medico specialista pediatra di libera scelta, medico di
medicina dei servizi, medico della continuità assistenziale, medico
dipendente di
struttura pubblica che esprima la propria disponibilità a convertire
completamente il
proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso
del titolo di
specializzazione della branca in cui partecipano.
2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola
lettera dalla a) alla l),
l'anzianità del servizio riconosciuto ai fini della prelazione,
costituisce titolo di
precedenza; in caso di pari anzianità di servizio è data precedenza
all’anzianità di
specializzazione, e successivamente, all’anzianità di laurea
ed in
subordine all’età
anagrafica.
3. In ogni caso, allo specialista ambulatoriale o al professionista,
disponibile ad
assumere l'incarico ai sensi del comma 1 non è consentito il
trasferimento qualora non
abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 18 mesi
nell'incarico in atto, alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione di disponibilità.
4. Lo specialista ambulatoriale o il professionista in posizione di
priorità, viene
invitato dal Comitato zonale a comunicare l’accettazione/rinuncia
all’incarico, da
inoltrare entro 20 giorni all’azienda. Alla comunicazione di
disponibilità dovrà essere
allegata, pena l’esclusione dall’incarico, l’autocertificazione
informativa di cui all’allegato
B parte seconda. La formalizzazione dell'incarico, dovrà avvenire
entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione. Le regioni
possono definire diverse
procedure, tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei
tempi necessari al
conferimento dell'incarico, sentiti i sindacati di cui all’art.34,
comma 12.
5. In deroga alle priorità ed alle procedure di cui ai commi che
precedono, le aziende
provvedono:
- prioritariamente alla copertura di turni vacanti, per il numero di
ore disponibili,
mediante assorbimento di specialisti ambulatoriali o professionisti
titolari di incarico a
tempo indeterminato nella stessa branca o area professionale, già
regolato a termini
convenzionali presso il Ministero della Difesa, in quanto
destinatari di provvedimenti di
risoluzione del rapporto di lavoro o di collocamento in mobilità in
esecuzione della legge
n.226/04 e limitatamente ai convenzionati notificati dal suddetto
Ministero;
- qualora per una determinata branca specialistica o area
professionale si verifichi un
incremento delle richieste di prestazioni, l’azienda, sentiti i
Sindacati di cui all'art. 34 comma 13, ha la facoltà di attribuire
aumenti di orario ad uno o più specialisti ambulatoriali o
professionisti che prestano servizio nella branca o area
professionale,
sempreché il sanitario interessato al provvedimento svolga in via
esclusiva attività
professionale ai sensi del presente Accordo.
6. L’azienda deve notificare al Comitato zonale entro 15 giorni dal
provvedimento, il
nominativo del sanitario cui è stato incrementato l'orario e la
consistenza numerica
dell'orario aumentato.
7. In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le
procedure su indicate,
l’azienda, provvedendo a pubblicare il turno trimestralmente, può
conferire incarichi
provvisori secondo l'ordine delle rispettive graduatorie o, in
mancanza, ad uno specialista
ambulatoriale o professionista disponibile, con priorità per i non
titolari di altro incarico
e non in posizione di incompatibilità. L’incarico provvisorio non
può avere durata
superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili allo stesso
sanitario, per altri sei mesi
una sola volta, e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.
8. Allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria
spetta lo stesso
trattamento previsto all’art. 40, comma 4, per i sostituti non
titolari di altro incarico.
9. Al professionista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso
trattamento previsto
all’art.40, comma 5, per i sostituti non titolari di incarico.
10. Qualora sussistano ancora turni vacanti, le aziende procedono
alla assegnazione
dei turni a specialisti ambulatoriali o professionisti non ancora
titolari di incarico
presenti nelle graduatorie di cui all’art. 21 del presente Accordo,
che abbiano espresso la
propria disponibilità all’atto della pubblicazione dei turni
vacanti, secondo l’ordine di
graduatoria.
Gli incarichi hanno durata annuale e sono rinnovati automaticamente
alla scadenza al
sanitario interessato, salvo comunicazione motivata all’interessato
con lettera A/R,
almeno 30 giorni prima della scadenza dell’incarico.
11. Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi precedenti,
l’azienda può
conferire l’incarico ad uno specialista ambulatoriale o
professionista dichiaratosi
disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente
Accordo. L’incarico, di durata
annuale, è rinnovabile con esplicito provvedimento se nuovamente e
inutilmente
esperite le procedure di cui ai commi precedenti.
12. Allo specialista ambulatoriale e al professionista incaricato a
tempo determinato,
compete il trattamento economico di cui all’art 50.
13. Le aziende, valutate la programmazione regionale dell’attività
specialistica e il
permanere delle esigenze organizzative e di servizio, decorsi 12
mesi dal conferimento possono trasformare gli incarichi, già assegnati a tempo
determinato, in incarichi a
tempo indeterminato, con applicazione del relativo trattamento
economico e normativo.
La trasformazione di un incarico da tempo determinato a tempo
indeterminato avviene
con provvedimento del Direttore Generale, sulla base delle intese
definite con accordo
regionale. Il provvedimento di trasformazione viene comunicato al
Comitato Zonale.
14. La non accettazione, da parte dello specialista ambulatoriale e
del professionista,
dell’incarico a tempo indeterminato, comporta la revoca del rapporto
convenzionale.
ART.
24 – COMITATO CONSULTIVO ZONALE
1. In ogni ambito provinciale, comprensivo di una o più aziende, è
costituito un
Comitato consultivo zonale.
2. Il Comitato ha sede presso l'azienda individuata ai sensi del
precedente Accordo
nazionale.
3. L’azienda sede del Comitato zonale, d’intesa con l’Assessorato
alla Sanità della
Regione, è tenuta ad assicurare i mezzi finanziari, i locali ed il
personale assegnato per
livelli funzionali a tale attività, facente parte della sua
struttura amministrativa, per lo
svolgimento dei compiti del Comitato e per consentire al segretario
l'espletamento di tutte
le funzioni attribuite al Comitato stesso. Le aziende interessate
allo stesso Comitato
concorrono agli oneri sostenuti in rapporto proporzionale al numero
di abitanti, con le
modalità definite dalla Regione.
4. Il Comitato è composto da:
a) il Direttore generale dell'azienda, o da un suo delegato, che ne
assume le presidenza;
b) cinque rappresentanti tecnici per le aziende della provincia,
designati di intesa dai
Direttori generali delle aziende;
c) sei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al
presente Accordo, operanti
nell’ambito zonale.
5. Tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali vengono
eletti, secondo le
procedure di cui al successivo art. 26, gli altri tre rappresentanti
vengono designati, tra
gli specialisti ambulatoriali operanti nell’ambito zonale, dai
Sindacati di cui all’art. 34
comma 12, nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato,
con un numero di
deleghe non inferiore al 3% delle deleghe provinciali. I
rappresentanti sono individuati
dai tre sindacati con maggiore consistenza associativa provinciale.
Qualora uno o più
sindacati non abbiano la possibilità di designare un proprio
rappresentante, i membri
mancanti sono nominati dal sindacato con maggiore consistenza
associativa provinciale.
6. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e individuati,
con le stesse
modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso
di assenza di uno o
più titolari.
7. Quando gli argomenti all’ordine del giorno riguardano i medici
veterinari e gli altri
professionisti di cui al presente accordo, i tre rappresentanti
degli specialisti
ambulatoriali designati dai sindacati, sono sostituiti da tre
rappresentanti per le
ciascuna delle categorie interessate, designati dai sindacati di
categoria maggiormente
rappresentativi. Detti nominativi saranno segnalati al presidente
del comitato zonale
entro 15 giorni dalla costituzione del comitato stesso.
8. Il Comitato è costituito con provvedimento del Direttore generale
dell’azienda, che
procede alla nomina dei componenti.
9. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) formazione delle graduatorie;
b) gestione unitaria del rapporto relativamente agli specialisti
ambulatoriali e ai
professionisti che operano presso più aziende dello stesso ambito
zonale, o presso le
istituzioni di cui alla dichiarazione a verbale n. 2 del presente
Accordo, nonché tenuta ed
aggiornamento di un apposito schedario dei singoli incaricati presso
le singole aziende
con l’indicazione dei giorni e dell'orario di attività in ciascun
presidio, delle date di
conseguimento dell’incarico e degli incrementi orari, delle attività
rilevanti ai fini della
determinazione dei massimali orari di cui all’art. 16, del
sopravvenire di motivi di
incompatibilità di cui all’art. 15, della certificazione dello stato
di servizio dei sanitari,
nonché di ogni altra attività prevista dal presente Accordo;
c) indicazione, all’azienda che deve conferire l’incarico, e alle
istituzioni di cui alla
dichiarazione a verbale n. 2 del presente Accordo, del nominativo
del sanitario avente
diritto all’aumento di orario e a ricoprire il turno vacante;
d) evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti
ambulatoriali ed altri
professionisti, sia incaricati che in graduatoria, ai fini:
- dell'accertamento delle incompatibilità e delle limitazioni
previste dalle vigenti norme,
nonché del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse;
verifica della certificazione
di compatibilità con gli orari di servizio rilasciata dalle
istituzioni pubbliche e private,
presso cui il sanitario presta servizio al momento in cui nei
confronti del sanitario stesso
deve essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un
aumento di orario di
attività dell'incarico in atto svolto;
- della formulazione alle aziende, sulla base delle domande
ricevute, delle proposte di
trasferimento o accentramento dell’incarico in una sede più vicina
alla residenza del
sanitario anche nell’ambito dello stesso Comune;
e) procedure di cui agli articoli 17 e 18 del presente Accordo.
10. Il Comitato svolge funzioni consultive a richiesta dei Direttori
generali delle
aziende in merito alle attività previste dal presente Accordo.
11. Il Comitato, qualora a richiesta di una delle parti debba
trattare specifici aspetti
riguardanti una singola azienda o una delle istituzioni di cui alla
dichiarazione a verbale
n. 2 del presente Accordo, può essere integrato dal titolare, o suo
delegato, del potere di
rappresentanza dell’azienda interessata o dell’istituzione, qualora
non facente già parte
del Comitato, e da uno specialista ambulatoriale o professionista
titolare d’incarico
designato dai componenti di categoria membri del Comitato zonale.
12. Il Comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese
e in tutti i casi di
richiesta di una delle parti.
13. Il Comitato è validamente riunito qualunque sia il numero dei
componenti presenti
e delibera a maggioranza.
14. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
15. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o
dirigente indicato
dall’azienda sede del Comitato. Il segretario risponde degli atti
inerenti alle sue funzioni
al presidente del Comitato.
16. I pareri di competenza dei Comitati sono obbligatori e devono
essere resi entro
trenta giorni. I pareri sono vincolanti nei casi espressamente
previsti.
ART. 25 – COMITATO CONSULTIVO REGIONALE
1. In ciascuna Regione è istituito, con provvedimento
dell'Amministrazione regionale,
un Comitato consultivo composto da:
a) L’Assessore regionale alla Sanità, o un suo delegato, che ne
assume la presidenza;
b) cinque membri rappresentanti delle aziende, individuati dalla
Regione;
c) sei membri rappresentanti degli specialisti ambulatoriali
operanti nella regione, di
cui al presente Accordo.
2. Tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali vengono
eletti, secondo le
procedure di cui al successivo art. 26, gli altri tre rappresentanti
vengono designati, tra
gli specialisti ambulatoriali operanti nella regione, dai Sindacati
di cui all’art. 34 comma
12, nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato, con un
numero di deleghe
non inferiore al 3% delle deleghe regionali. I rappresentanti sono
individuati dai tre
sindacati con maggiore consistenza associativa regionale. Qualora
uno o più sindacati
non abbiano la possibilità di designare un proprio rappresentante, i
membri mancanti
sono nominati dal sindacato con maggiore consistenza associativa
regionale.
3. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e individuati,
con le stesse
modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso
di assenza di uno o
più titolari.
4. Quando gli argomenti all’ordine del giorno riguardano i medici
veterinari e gli altri
professionisti di cui al presente accordo, i tre rappresentanti
degli specialisti ambulatoriali designati dai sindacati, sono
sostituiti da tre rappresentanti per le
ciascuna delle categorie interessate, designati dai sindacati di
categoria maggiormente
rappresentativi. Detti nominativi saranno segnalati al presidente
del comitato regionale
entro 15 giorni dalla costituzione del comitato stesso.
5. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle
modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del
presente Accordo.
6. Il Comitato regionale ha compiti di:
a) proposta e parere in ordine ai provvedimenti di competenza
regionale;
b) linee di indirizzo alle aziende in merito alla corretta ed
uniforme interpretazione e
applicazione delle norme del presente Accordo.
7. La sede del comitato e le modalità di funzionamento sono definite
dalla Regione,
sentiti i Sindacati di cui all’art. 34, comma 12.
ART. 26 – MODALITÀ DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI
SPECIALISTI AMBULATORIALI
1. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali
nei Comitati di cui agli
art. 24 e 25, sono svolte, di norma, nella stessa tornata elettorale
ed entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del presente Accordo, a cura degli Ordini
provinciali dei Medici e
degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati di
cui all’art. 34, comma
12 che se ne assumono preventivamente anche l’onere economico
pena
l’esclusione
dalla tornata elettorale.
2. Qualora sia trascorso inutilmente il periodo di 90 giorni
previsto al comma 1, le
procedure di elezione devono comunque essere attivate su richiesta
scritta di una delle
parti.
3. Ai fini dell’elezione degli specialisti ambulatoriali nel
Comitato regionale, l’Ordine
dei Medici e degli Odontoiatri del capoluogo di regione, raccoglie
ed assembla i risultati
delle votazioni provinciali e trasmette all’Assessorato regionale
alla Sanità la lista
definitiva degli eletti in base al numero di preferenze.
ART. 27 – COMMISSIONE DI DISCIPLINA
1. Le infrazioni agli obblighi e doveri derivanti dal presente
Accordo e dagli Accordi
integrativi regionali ed aziendali, sono formalmente contestate per
iscritto allo specialista
ambulatoriale e al professionista, comunque incaricato, dal
Responsabile della struttura
aziendale di appartenenza, entro 30 giorni dal momento in cui ne è
venuto a conoscenza.
Lo specialista ambulatoriale o il professionista ha la possibilità
di produrre le proprie
controdeduzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione della
contestazione. Gli atti relativi
al procedimento vengono trasmessi alla competente Commissione di
disciplina.
2. Con provvedimento del Direttore generale dell'azienda, è
istituita una
Commissione aziendale di disciplina composta da:
a) tre membri di parte pubblica;
b) tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali o tre
rappresentanti delle altre
professionalità sanitarie di cui al presente Accordo, secondo il
caso in esame. Tali
rappresentanti sono designati, tra gli specialisti ambulatoriali e
gli altri professionisti
operanti nell’azienda, da parte dei Sindacati di cui all'art. 34
comma 13.
3. Il Presidente è individuato all'interno della Commissione dai
componenti; in caso
di mancata intesa svolge le funzioni di Presidente il più anziano di
età.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato
dall’azienda.
5. La Commissione ha sede presso l’azienda che ne assume gli oneri
di
funzionamento.
6. La Commissione esamina i casi degli specialisti ambulatoriali e
degli altri
professionisti ad essa deferiti, iniziando la procedura entro 30
giorni dal deferimento,
sente il sanitario ove lo richieda, e adotta le conseguenti
decisioni.
7. La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza
dei suoi
componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla
maggioranza dei presenti.
8. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
9. La Commissione decide con atto motivato sull’archiviazione del
caso o
sull’irrogazione di una delle seguenti sanzioni, secondo la gravità
dell’infrazione:
a) Richiamo. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla
possibilità di
avvalersi dell’assegnazione dei turni di cui all'art. 22.
b) Diffida. La diffida comporta la sospensione per quattro turni
dalla possibilità di
avvalersi dell’assegnazione dei turni di cui all'art. 22.
c) Sospensione del rapporto:
- per recidiva per inadempienza già oggetto di richiamo o di
diffida;
- per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi
personali;
- per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed
oggettivamente eseguibile
nell'ambito della struttura pubblica;
- per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze
comportanti
incompatibilità, limitazioni orarie, percepimento di indebito
emolumento.
Il provvedimento comporta la sospensione dal rapporto convenzionale
fino ad un
massimo di due anni e preclude la possibilità di avvalersi
dell’assegnazione dei turni di
cui all’art. 22 per almeno quattro turni. L’esclusione
dall’assegnazione dei turni non può
comunque superare i due anni dalla data di inizio della sospensione.
d) Revoca:
- per recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla
sospensione del
rapporto;
- per instaurazione di procedimento penale per infrazioni,
configuratesi come reati, per
le quali siano state accertate gravissime responsabilità.;
- per mancato adempimento ai compiti previsti all’art. 13 bis.
10. La decisione della Commissione è comunicata, a cura del
Presidente e per mezzo
di lettera raccomandata A/R, al Direttore generale dell'azienda
perché sia formalmente
recepita con proprio provvedimento, da notificare all'interessato e
da comunicare
all'Ordine Professionale di competenza e al Presidente del Comitato
di cui all'art. 24, che
ne dà notizia alle altre aziende cointeressate per l'adozione dei
provvedimenti di
competenza.
Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro
180 giorni dalla
contestazione dell’addebito al medico. Trascorso tale termine il
procedimento si estingue.
11. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni
disciplinari trascorsi due
anni dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si
prescrivono dopo cinque anni
dalla loro commissione.
ART. 28 – RUOLO PROFESSIONALE DELLO SPECIALISTA AMBULATORIALE
1. Lo specialista incaricato ai sensi del presente Accordo, concorre
ad assicurare –
nell’ambito delle attività distrettuali e territoriali come
individuate dal Piano sanitario
nazionale e dai piani sanitari regionali vigenti – ‘'assistenza
primaria unitamente agli altri
operatori sanitari e svolge le attività di assistenza specialistica
di cui al successivo
comma 4.
2. Ai sensi dell'art. 3-sexies, comma 2, del D.L.vo n.229/99, lo
specialista partecipa
di diritto, insieme al rappresentante dei medici di medicina
generale e al rappresentante
dei pediatri di libera scelta, all’ufficio di coordinamento delle
attività distrettuali . Lo
specialista è individuato con modalità definite a livello regionale.
Con le stesse modalità è
individuato lo specialista partecipante all’ufficio
al collegio di
direzione aziendale, qualora previsto dalle norme e dagli indirizzi regionali ed agli
altri pertinenti organi
collegiali previsti dall’atto aziendale.
3. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle
modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del
presente Accordo.
4. Lo specialista deve assolvere tutti i compiti inerenti lo
svolgimento delle attività
specialistiche di competenza, fermo restando il rispetto dei doveri
deontologici la cui
valutazione è di competenza dell’Ordine provinciale di iscrizione.
Le prestazioni dello
specialista riguardano tutti gli atti e gli interventi di natura
specialistica tecnicamente
eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ospedaliera,
in sede ambulatoriale,
domiciliare, di assistenza programmata a soggetti nel domicilio
personale, di assistenza
nelle residenze protette, di assistenza domiciliare integrata e
negli ambulatori dei medici
di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e nelle altre
sedi individuate all’art. 32.
5. Nello svolgimento della propria attività lo specialista:
a) assicura l’assistenza specialistica in favore dei cittadini,
utilizza i referti degli
accertamenti diagnostici già effettuati, compatibilmente con le
condizioni cliniche in atto
del soggetto, evitando inutili duplicazioni di prestazioni
sanitarie, redige le certificazioni
richieste;
b) collabora al contenimento della spesa sanitaria secondo i
principi dell’appropriatezza
prescrittiva, e alle attività di farmacovigilanza pubblica;
c) partecipa alle disposizioni aziendali in materia di
preospedalizzazione e di dimissioni
protette ed alle altre iniziative aziendali in tema di assistenza
sanitaria, anche con
compiti di organizzazione e coordinamento funzionale e gestionale
secondo quanto
previsto dagli artt. 30 bis e 31 bis;
d) realizza le attività specialistiche di supporto e di consulenza
richieste dall'azienda per
i propri fini istituzionali;
e) assicura il consulto con il medico di famiglia e il pediatra di
libera scelta, previa
autorizzazione dell’azienda, nonché il consulto specialistico
interdisciplinare;
f) partecipa, sulla base di accordi di livello regionale, alle
sperimentazioni cliniche;
g) lo specialista è tenuto a partecipare alle attività formative
programmate dall’azienda anche secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 30 bis.
6. Ai sensi del D.L.vo 229/99, art. 3 quinquies la partecipazione
degli specialisti nelle
articolazioni organizzative del distretto che attuano l’assistenza
primaria, al fine di
favorire la realizzazione di percorsi integrati sia con l’attività
di assistenza primaria che
con quella ambulatoriale ospedaliera, nonché la gestione clinica
complessiva del paziente
fino alla definizione del problema e al rinvio al medico di famiglia
o pediatra di libera
scelta, è definita con accordi di livello regionale con le
organizzazioni sindacali di cui
all’art. 34, comma 12.
7. Le articolazioni organizzative del distretto finalizzate
all’integrazione professionale
sono anche le équipes territoriali e le unità di assistenza primaria
(UTAP).
8. L’équipe territoriale e l’UTAP sono strumenti attuativi della
programmazione
sanitaria, per la erogazione dei livelli essenziali e appropriati di
assistenza e per la
realizzazione di specifici programmi e progetti assistenziali di
livello nazionale, regionale e
aziendale.
9. La costituzione delle UTAP, quali strutture territoriali ad alta
integrazione
multidisciplinare ed interprofessionale, è prevista dalla Regione,
in coerenza con l’intesa
Stato-Regioni del 29 luglio 2004 ,e in accordo con le OO.SS.
maggiormente
rappresentative, in via sperimentale e con partecipazione volontaria
dei medici e degli
altri operatori sanitari.
10. Nell’attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione
il medico specialista è
tenuto alla compilazione dei referti sull’apposito modulario e con
apposizione di firma e
timbro che rechi anche la qualifica specialistica.
11. Per le proposte d'indagini specialistiche e le prescrizioni di
specialità
farmaceutiche e di galenici lo specialista ambulatoriale utilizza il
ricettario del SSN, nel
rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti regionali.
12. Lo specialista ambulatoriale convenzionato adotta le
disposizioni aziendali in
merito alle modalità di prescrizione ed erogazione delle specialità
medicinali, ivi
compresi i piani terapeutici, riguardanti particolari patologie in
analogia a quanto
previsto per i medici dipendenti.
ART. 28 BIS – FLUSSO INFORMATIVO
1. Dal 1° gennaio 2009, il medico specialista ambulatoriale rende
disponibili
alla propria azienda sanitaria le informazioni relative ai compiti
di cui all’art. 13
bis, come definiti a livello regionale.
2. Tali informazioni saranno trasmesse dai medici convenzionati
tramite il
sistema informatico delle Aziende e/o delle Regioni per le finalità
di governance
del SSR. Le suddette informazioni, elaborate a cura dell’Azienda,
regolarmente
trasmesse in forma aggregata ai componenti dei Comitati Regionali,
sono
patrimonio della stessa Azienda e dei medici e vengono utilizzate
per le finalità di
comune interesse.
3. Il flusso informativo di cui ai commi precedenti potrà essere
avviato solo
dopo adeguata valutazione sulla sicurezza delle infrastrutture,
nonché nel rispetto
della normativa sulla privacy e senza oneri tecnici ed economici per
la
trasmissione a carico dei medici convenzionati.
ART. 28 TER – TESSERA SANITARIA E RICETTA ELETTRONICA
1. Dal momento dell’avvio a regime da parte della Regione o
Provincia
Autonoma di appartenenza, del progetto Tessera
Sanitaria-collegamento in rete dei
medici-ricetta elettronica, formalizzato dalla normativa nazionale e
dagli accordi
tra lo Stato e la singola regione, il medico prescrittore in
rapporto di convenzione
con il SSN è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al
DPCM 26
marzo 2008 così come definito ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5.
2. In caso di inadempienza il medico di cui al precedente comma è
soggetto alla
riduzione del trattamento economico complessivo in misura pari al
1,15 % su base
annua.
3. L’inadempienza e la sua durata su base mensile sono documentate
attraverso
le verifiche del Sistema Tessera Sanitaria.
4. La relativa trattenuta è applicata dall’ Azienda sanitaria sul
trattamento
economico percepito nel mese successivo al verificarsi
dell’inadempienza.
5. La riduzione non è applicata nei casi in cui l’inadempienza
dipenda da cause
tecniche non legate alla responsabilità del medico e valutate
tramite le verifiche
disposte dal Sistema Tessera Sanitaria.
6. L’eventuale ricorso da parte del medico è valutato dal Collegio
Arbitrale
secondo le modalità previste dall’art. 27.
ART. 29 – DOVERI E COMPITI DEI PROFESSIONISTI (BIOLOGI, CHIMICI,
PSICOLOGI)
1. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle
modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del
presente Accordo.
2. Il professionista incaricato ai sensi del presente Accordo deve:
a) attenersi alle disposizioni che l’azienda emana per il buon
funzionamento dei
presidi e il perseguimento dei fini istituzionali;
b) eseguire le prestazioni professionali proprie delle categorie
così come
regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art.1 del
D.P.R. n.458/98;
c) partecipare ai programmi e ai progetti finalizzati;
d) attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo;
e) rispettare l’orario di attività indicato nella lettera di
incarico.
3. Il professionista nell’erogazione delle prestazioni di sua
competenza deve:
a) compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni
effettuate utilizzando il
modulario fornito dall’azienda;
b) fornire al responsabile della struttura operativa cui è assegnato
ogni dato utile a
qualificare sul piano della affidabilità le prestazioni di
competenza;
c) usare le attrezzature fornite dall’azienda comunicando al
responsabile della
struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie;
d) partecipare alle attività di rilevazione epidemiologica per la
preparazione, lo studio
e la programmazione di indagini statistiche;
e) partecipare alle attività formative programmate dall’azienda.
ART.29 BIS – DOVERI E COMPITI DEI VETERINARI
1. Il medico veterinario convenzionato ai sensi del presente
Accordo, concorre
ad assicurare - nell'ambito delle attività distrettuali e
territoriali dei Servizi del
Dipartimento di Prevenzione e del Dipartimento di Prevenzione
Veterinario, come
individuate dal Piano sanitario nazionale e dai piani sanitari
regionali vigenti - le
attività istituzionali unitamente agli altri operatori sanitari.
Concorre
all’espletamento delle funzioni e delle attività istituzionali
secondo quanto previsto
dalla normativa nazionale e comunitaria, in particolare dai
Regolamenti CE 852,
853, 854 e 882/04 e successive modificazioni ed integrazioni, in
materia di
ispezione degli alimenti di origine animale, sanità animale e igiene
degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche nei settori degli animali
produttori di
alimenti e di affezione, selvatici o sinantropi e altre prestazioni
professionali
specialistiche richieste nell’ambito delle competenze delle Aziende
ed Istituti del
SSR per cui opera.
2. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
compiti inerenti
lo svolgimento delle attività istituzionali, nell’ambito del modello
organizzativo
della medicina veterinaria definito dalla stessa Regione fermo
restando il divieto
per il Medico Veterinario di effettuare prestazioni che siano in
contrasto con il
Codice Deontologico e con la legislazione vigente.
ART. 30 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
1. Gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti
collaborano operano
nell’ambito delle forme organizzative previste dalla Regione nel
rispetto delle
specifiche competenze ed attività con le altre figure professionali
e secondo le esigenze
funzionali valutate dall’azienda, alle attività e ai progetti da
realizzarsi nelle articolazioni
organizzative per l’assistenza primaria, come definite dalla
programmazione regionale ed
aziendale. Per determinati servizi, l'attività degli specialisti
ambulatoriali o degli altri
professionisti può essere svolta anche in ore notturne e/o festive.
2. Per ciascun servizio specialistico, di branca o
multidisciplinare, al quale sia
addetta una pluralità di specialisti ambulatoriali convenzionati ai
sensi del presente
Accordo, è individuato, tra gli specialisti titolari di incarico in
ciascuna branca, in
servizio presso l'azienda e previo assenso dell'interessato, un
responsabile di branca.
3. Al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle
attività svolte e delle
prestazioni erogate, le aziende devono garantire nei poliambulatori
pubblici, i requisiti
strutturali tecnologici ed organizzativi e di sicurezza necessari
allo svolgimento delle
attività, quali ad esempio la presenza di personale tecnico ed
infermieristico, le misure
idonee alla tutela della salute psico-fisica degli specialisti
ambulatoriali e dei
professionisti sul luogo di lavoro, secondo le norme vigenti. I sindacati di cui all’art. 34 comma 13 cooperano con gli organismi
competenti per la
corretta applicazione della normativa vigente riguardante i problemi
della salubrità dei
luoghi di lavoro.
4. È consentito l’accesso negli ambulatori pubblici da parte
dell'assistito, senza
richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: ostetricia e
ginecologia,
odontoiatra, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno
potuto scegliere il
pediatra di libera scelta), oculistica (limitatamente alle
prestazioni optometriche),
psichiatria, neuropsichiatria infantile e psicologia. Nei casi di
urgenza e per le attività
consultoriali e quelle di prevenzione legate a progetti obiettivo
distrettuali e per quanto
previsto al successivo comma 7, l'accesso diretto è consentito anche
alle altre branche
specialistiche.
5. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici e delle
altre aree professionali
avviene con il sistema di prenotazione.
6. È demandata alla trattativa regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità
di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del presente
Accordo.
7. La prenotazione relativa alle visite successive è effettuata
secondo modalità di
programmazione predisposte dal sanitario convenzionato e protocolli
concordati in sede
aziendale.
8. Il numero di prestazioni erogabili per ciascuna ora di attività'
è determinato sulla
base della tipologia e della complessità della prestazione.
9. Relativamente alle prestazioni erogabili dagli specialisti
ambulatoriali per ogni ora
di attività, fermo restando che il loro numero è demandato alla
scienza e coscienza dello
specialista, esso non può di norma essere superiore a quattro.
10. Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del
termine dell’orario
stabilito dalla lettera d'incarico, lo specialista ambulatoriale o
il professionista resta a
disposizione fino alla scadenza di detto orario e utilizza l’orario
residuo per i compiti
derivanti da eventuali incarichi aziendali, ovvero per prestazioni
che si dovessero ritenere
indispensabili ed urgenti.
11. Nel caso che l’orario disponibile secondo la lettera di incarico
si sia esaurito senza
che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte lo specialista
ambulatoriale o il
professionista eseguirà, ove sia possibile, le residue prestazioni,
ai sensi di quanto
previsto dal presente articolo, comma 13.
12. La media delle prestazioni erogate dallo specialista
ambulatoriale e dal
professionista è soggetta a periodiche verifiche da parte
dell’azienda sulla scorta dei dati
relativi alla casistica clinica (e non numerica) ed in relazione
alla dotazione tecnicostrumentale
e di personale esistente nel presidio.
13. Qualora sia necessario superare occasionalmente l’orario di
servizio, anche a
richiesta dello specialista ambulatoriale o del professionista,
l’azienda provvede ad
autorizzare il prolungamento, indicandone le modalità organizzative
e previo assenso
dell’interessato.
14. Allo specialista ambulatoriale e al professionista autorizzato a
prolungare l’orario iene corrisposto il normale compenso.
15. Ai fini dell’individuazione del responsabile di branca, di cui
al comma 2, i criteri, le
funzioni e i compiti sono concordati mediante accordi regionali con
le organizzazioni
sindacali di cui all'art. 34 comma 12, prevedendo anche un apposito
compenso. Lo
specialista in patologia clinica che, ai sensi della normativa
vigente, svolge la funzione di
Direttore tecnico responsabile, assume contestualmente l’incarico di
responsabile di
branca.
ART. 30 BIS – AGGREGAZIONE FUNZIONALE TERRITORIALE DEI MEDICI
SPECIALISTI
AMBULATORIALI E DEGLI PSICOLOGI CONVENZIONATI
1. Con le aggregazioni funzionali si realizzano alcune fondamentali
condizioni
per l’integrazione professionale delle attività dei singoli medici
specialisti
ambulatoriali e degli psicologi convenzionati per il conseguimento
degli obiettivi di
assistenza.
2. I medici specialisti ambulatoriali e gli psicologi convenzionati
partecipano
obbligatoriamente alle aggregazioni funzionali territoriali.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, le
Regioni, con la
partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dello
stesso ACN,
individuano le aggregazioni funzionali sulla base del seguente
criterio:
- pluralità di specialisti operanti in ambito distrettuale e/o
aziendale
individuato dalla programmazione regionale in funzione del numero di
specialisti ambulatoriali e di psicologi convenzionati presenti.
4. L’attività dell’aggregazione funzionale viene coordinata dal
coordinatore
aziendale, qualora previsto dalle norme regionali, o distrettuale di
cui al comma 2,
art. 28 del presente ACN. In assenza del coordinatore aziendale,
tale funzione viene
garantita da uno dei coordinatori distrettuali.
5. Nell’ambito degli accordi regionali vengono definite le modalità
di
partecipazione dei medici e degli psicologi convenzionati alle
aggregazioni
funzionali sulla base dei criteri di cui al comma 3 nonché la scelta
del coordinatore
di cui al comma 4.
6. I medici e gli psicologi convenzionati partecipano
all’aggregazione funzionale
indicata dalla Regione allo scopo di:
- promuovere l’equità nell’accesso ai servizi sanitari,
socio-sanitari e sociali
nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso
l’individuazione di percorsi di integrazione interdisciplinare e con
l’assistenza ospedaliera;
- promuovere la diffusione e l’applicazione delle buone pratiche
cliniche sulla
base dei principi della “evidence based medicine”, nell’ottica più
ampia della
“clinical governance”, sia tra i professionisti appartenenti alla
stessa branca,
sia tra i professionisti appartenenti a branche diverse impegnati
nell’affrontare problemi comuni sotto il profilo diagnostico,
clinico e
terapeutico;
- promuovere e diffondere l’appropriatezza clinica e organizzativa
nell’uso dei
servizi sanitari, anche attraverso procedure sistematiche ed
autogestite di
“peer review”;
- promuovere modelli di comportamento nelle funzioni di prevenzione,
diagnosi, cura, riabilitazione ed assistenza orientati a valorizzare
la qualità
degli interventi e al miglior uso possibile delle risorse, pubbliche
e private,
quale emerge dall’applicazione congiunta dei principi di efficienza
e di
efficacia.
7. L’aggregazione funzionale persegue le finalità di cui al comma 6
attraverso:
- l’individuazione di strumenti, tempi e momenti di verifica per
l’avvio dei
processi di riorganizzazione;
- la condivisione delle proprie attività con l’Azienda o con il
Distretto di
riferimento, per la valutazione dei risultati ottenuti e per la
socializzazione
dei medesimi. In questo contesto, il responsabile di branca di cui
all’art. 30,
comma 2 del presente ACN può svolgere una funzione di integrazione e
coordinamento tra professionisti della stessa branca in particolare
qualora gli
stessi appartengano ad aggregazioni funzionali diverse;
- la partecipazione a programmi di aggiornamento/formazione e a
progetti di
ricerca concordati con l’Azienda o con il Distretto e coerenti con
la
programmazione regionale e aziendale e con le finalità di cui al
comma 6.
ART. 31 – PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI
1. La programmazione regionale ed aziendale può prevedere lo
svolgimento di progetti
e programmi finalizzati, concernenti anche l'attività specialistica
distrettuale e le altre
aree professionali – fermo restando l'obbligo di eseguire le
prestazioni di cui all’art.28,
commi 4 e 5, e all’art. 29, commi 2 e 3.
2. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle
modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del
presente Accordo.
3. L’Accordo aziendale, conformemente alle linee di indirizzo
dell’Accordo regionale,
individua le prestazioni e le attività individuali o di gruppo per
raggiungere specifici
obiettivi e le modalità di esecuzione e di remunerazione delle
stesse. La partecipazione
alla realizzazione di progetti obiettivo, azioni programmate,
programmi di
preospedalizzazione e di dimissione protetta, o attività
incentivanti svolte in équipes con
il personale dipendente e convenzionato comporta la verifica
periodica, sulla base di
intese raggiunte con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 34,
comma 12 circa il
raggiungimento degli specifici obiettivi, individuali o di gruppo,
da valutare sulla base di
indicatori predefiniti, concordati tra le parti. Il medesimo Accordo
definisce gli effetti del
raggiungimento o meno degli obiettivi previsti, da parte degli
specialisti ambulatoriali e
degli altri professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo.
4. Lo specialista ambulatoriale o il professionista può eseguire
prestazioni aggiuntive
previste dalla programmazione regionale e/o aziendale, secondo
modalità regolate dagli
Accordi regionali e/o aziendali, allo scopo di migliorare
l’efficacia e l’efficienza dei servizi
nell'area specialistica. I medesimi Accordi definiscono anche i
relativi emolumenti
aggiuntivi.
5. L’attività svolta dagli specialisti ambulatoriali e dagli altri
professionisti nell’ambito
di progetti e di programmi finalizzati concernenti il personale
dipendente e convenzionato
è valutata agli effetti economici (retribuzione di risultato) in
proporzione all’impegno
orario del sanitario convenzionato che vi partecipa per il
raggiungimento dei risultati.
ART. 31 BIS – REQUISITI E FUNZIONI MINIME DELL’’UNITÀ COMPLESSA
DELLE CURE PRIMARIE
1. Nell’ambito del processo di programmazione volto a definire le
unità
complesse delle cure primarie, la Regione consulta le organizzazioni
sindacali
firmatarie del presente ACN. I modelli dell’unità complessa delle
cure primarie
possono essere diversi in relazione alle caratteristiche
orogeografiche e
demografiche ed ai bisogni assistenziali specifici della
popolazione.
2. Gli accordi regionali con le OO.SS. dei medici convenzionati
individuano la
dotazione strutturale, strumentale e di personale necessarie al
pieno svolgimento
delle attività assistenziali affidate a ciascuna unità complessa
delle cure primarie,
nonché le modalità di partecipazione dei medici e valorizzando le
risorse esistenti.
Per l’attivazione e il funzionamento delle singole unità complesse
delle cure
primarie, gli stessi accordi, nella valutazione delle risorse
necessarie a ciascuna,
riallocano gli incentivi e le indennità, fino ad allora di
competenza dei medici che
ne entrano a far parte, riferiti all’associazionismo, all’impiego di
collaboratori di
studio, agli infermieri professionali ed agli strumenti informatici
in un quadro di
tutela dei diritti previdenziali e di equità di trattamento tra
tutti i partecipanti alla
unità complessa delle cure primarie, con la salvaguardia del valore
economico del
trattamento individuale e ferma restando la specificità di area.
Nell’ambito degli
stessi accordi la dotazione strutturale, strumentale e di personale
può essere
prevista attraverso l’erogazione in forma diretta da parte
dell’azienda o in forma
indiretta tramite il finanziamento del medico. Fino ai predetti
accordi regionali,
restano in essere le indennità e incentivazioni richiamate dal
presente comma,
nonché le forme organizzative previste dai precedenti accordi
regionali.
3. L’unità complessa delle cure primarie è costituita dai medici
convenzionati,
si avvale eventualmente di altri operatori amministrativi, sanitari
e sociali secondo
quanto previsto dagli accordi regionali. L’unità complessa delle
cure primarie
opera, nell’ambito dell’organizzazione distrettuale, in sede unica o
con una sede di
riferimento, ed espleta le seguenti funzioni di base:
- assicurare sul territorio di propria competenza la erogazione a
tutti i
cittadini dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA);
- assicurare l’accesso ai servizi dell’unità complessa delle cure
primarie
(assistenza sanitaria di base e diagnostica di 1° livello), anche al
fine di
ridurre l’uso improprio del Pronto Soccorso;
- realizzare nel territorio la continuità dell’assistenza, 24 ore su
24 e 7 giorni
su 7, per garantire una effettiva presa in carico dell'utente a
partire in
particolare dai pazienti cronici. A tal fine e con riferimento
specifico a
questa tipologia di pazienti, va perseguita l’integrazione con i
servizi sanitari
di secondo e terzo livello, prevedendo il diritto all’accesso in
ospedale dei
medici convenzionati;
- impiegare strumenti di gestione che garantiscano trasparenza e
responsabilità dei medici e dei professionisti sanitari nelle scelte
assistenziali e in quelle orientate al perseguimento degli obiettivi
di salute;
- sviluppare la medicina d’iniziativa anche al fine di promuovere
corretti stili
di vita presso tutta la popolazione, nonché la salute dell’infanzia
e
dell’adolescenza con particolare attenzione agli interventi di
prevenzione,
educazione e informazione sanitaria;
- contribuire all’integrazione fra assistenza sanitaria e assistenza
sociale a
partire dall'assistenza domiciliare e residenziale in raccordo con i
distretti e
in sinergia con i diversi soggetti istituzionali e con i poli della
rete di
assistenza.
4. Dall’entrata in vigore del presente accordo, i medici di medicina
generale, i
pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e gli altri
professionisti sanitari
convenzionati sono obbligati a svolgere la loro attività all’interno
delle unità
complesse delle cure primarie attivate con gli accordi di cui al
comma 2.
ART. 32 – ATTIVITÀ ESTERNA E PRONTA DISPONIBILITÀ
1. L’azienda, per propri fini istituzionali o esigenze erogative,
può fare svolgere allo
specialista ambulatoriale o al professionista, incaricato ai sensi
del presente Accordo,
attività professionale anche al di fuori della sede di lavoro
indicata nella lettera di
incarico (attività esterna).
In caso di incarico conferito per lo svolgimento esclusivo di
attività esterna, come sede di
lavoro si intende quella dove avviene la rilevazione della presenza
all’inizio dell’orario di
servizio.
2. Le prestazioni specialistiche e professionali di cui al comma 1,
sono svolte dallo
specialista ambulatoriale e dal professionista:
a) Nell’ambito dell'assistenza domiciliare integrata (ADI);
b) presso il domicilio del paziente;
c) presso le strutture pubbliche del SSN (residenze sanitarie
assistenziali, servizi
socio-assistenziali di tipo specialistico, ospedali, consultori
famigliari e pediatrici,
ecc.), scuole, fabbriche, case protette, comunità terapeutiche,
carceri ecc.;
d) presso lo studio del medico di medicina generale e del pediatra
di libera scelta;
e) nell’ambito delle prestazioni aggiuntive di cui all’allegato D.
3. Detta attività deve essere preventivamente programmata e
concordata con lo
specialista ambulatoriale o il professionista interessato.
4. Per lo svolgimento di attività esterna al di fuori dell'orario di
servizio, allo
specialista ambulatoriale è attribuito un emolumento forfetario
aggiuntivo calcolato sul
compenso orario dovuto ai sensi dell’art.42, lettera A, commi 1 e 2,
rapportato ad un
impegno di 90 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione
di un singolo
accesso siano eseguite ulteriori prestazioni, previa autorizzazione
aziendale, per ciascuna
prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è
determinato in 20 minuti.
5. Per lo svolgimento di attività esterna durante l'orario di
servizio e per incarichi
conferiti in via esclusiva per tale attività, allo specialista
ambulatoriale è attribuito un
emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario
dovuto ai sensi
dell’art.42, lettera A, commi 1 e 2, rapportato al tempo di
esecuzione di 60 minuti per
ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso
vengano eseguite
ulteriori prestazioni, previa autorizzazione aziendale, per ciascuna
prestazione successiva
alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.
6. Per lo svolgimento di attività esterna al professionista è
attribuito un emolumento
forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario pari ad euro
19,45 e su quanto
dovuto ai sensi dell’art. 43, lettera A, commi 1 e comma 2,
maggiorato del 35% in caso di
attività esterna svolta al di fuori dell’orario di servizio o
maggiorato del 25% in caso di
svolgimento di tale attività durante l’orario di servizio.
7. Per l’attività svolta ai sensi del comma 2, agli incaricati
spetta, qualora non sia
disponibile l’automezzo aziendale e si avvalgano del proprio
automezzo, un rimborso pari
a un 1/5 del prezzo “ufficiale” di un litro di benzina verde per
Km., nonché copertura
assicurativa totale (tipo kasco).
8. Qualora lo specialista ambulatoriale o il professionista operi in
un servizio in cui è
attivato l'istituto della pronta disponibilità, la stessa dovrà
essere assicurata dallo
specialista compatibilmente con la propria residenza e con le stesse
modalità e lo stesso
compenso del personale dipendente.
ART. 33 – FORMAZIONE CONTINUA
1. La formazione professionale, complementare e continua, per lo
specialista
ambulatoriale ed il professionista, riguarda la crescita culturale e
professionale del
medico e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate
per garantire i livelli
essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative
relative ai livelli assistenziali
aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo
quanto previsto dagli
Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
2. Le Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative per la
formazione
continua, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse
nazionale, individuati
dalla Conferenza Stato-regioni sia di specifico interesse regionale
e aziendale. I
programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici
convenzionati
operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed
altri operatori sanitari.
3. Le Regioni possono riconoscere, anche in accordo con l’Università
e per le parti di
rispettiva competenza, attività formative dello specialista
ambulatoriale e del
professionista nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre laurea
b) aggiornamento e audit
c) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista sono assegnati
i crediti formativi
secondo i criteri definiti dalla Commissione nazionale per la
formazione continua e dagli
Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua
costituisce requisito
indispensabile per svolgere attività ai sensi del presente Accordo.
Lo specialista
ambulatoriale e il professionista, è tenuto a soddisfare il proprio
debito annuale di crediti
formativi attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi
quelli definiti al comma
2 del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.)
accreditati sulla base degli
indirizzi e priorità individuate dalle regioni e dalle aziende danno
titolo ad un credito
didattico. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di
formazione sul campo
incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le
modalità previste dalla
Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. I corsi regionali ed aziendali possono valere fino al 70% del
debito formativo
annuale.
Le aziende garantiscono le attività formative, nei limiti delle
risorse disponibili e ad esse
assegnate, sulla base degli accordi regionali e nel rispetto della
programmazione
regionale, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli
Ordini e/o Collegi
professionali e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente
rappresentative, a livello aziendale, assicurando la partecipazione
delle categorie
professionali ai corsi direttamente organizzati.
8. Fino ad un massimo del 30% del credito obbligatorio, lo
specialista ambulatoriale
e il professionista, ha facoltà di partecipare, con le modalità
previste all’art. 38 commi 2 e
3, a corsi non compresi nella programmazione regionale, purché
accreditati e inerenti l’attività la specialità svolta in azienda. Tale partecipazione
determina il riconoscimento
di un permesso retribuito, per ognuna delle giornate di assenza e
per le corrispondenti
ore di incarico non svolte, nel limite massimo di 32 ore annue. Sono
fatti salvi gli Accordi
regionali ai quali si rimanda, anche per la disciplina dei permessi
retribuiti in caso di
formazione a distanza (F.A.D.).
9. Lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel
triennio non abbia
conseguito il minimo di crediti formativi previsto, è escluso da
ogni aumento di orario di
incarico ai sensi del presente Accordo, fino al conseguimento di
detto minimo formativo.
10. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello
regionale concordano annualmente l’ammontare dello specifico
finanziamento destinato
alla formazione continua.
11. Ai sensi del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e
integrazioni, la
formazione continua è sviluppata anche secondo percorsi formativi
autogestiti.
12. La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite di
cui al comma 8, previa
comunque autorizzazione aziendale, è a carico dello specialista
ambulatoriale e del
professionista comprese:
a) attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività
professionale (ad
es. corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina
Specialistica,
Personale tecnico-infermieristico);
b) attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post- laurea (scuole
di
specializzazione), previo accordo con le Università.
ART. 34 – TUTELA SINDACALE
1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale è
riconosciuta a ciascun
Sindacato di categoria, dei medici specialisti ambulatoriali e degli
altri professionisti, la
fruizione di tre (3) ore annue retribuite per ogni iscritto.
2. Il numero degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti
iscritti, di cui al
presente accordo, è rilevato a livello provinciale sulla base dei
soli titolari di incarico ai
quali – per ciascun Sindacato nazionale – viene effettuata a cura
dell’azienda la
trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 51. La
decorrenza della delega
coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 gennaio
di ogni anno.
Entro il mese di febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano la
consistenza
associativa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati
(SISAC), agli Assessorati
regionali alla Sanità ed alle Segreterie nazionali delle OO.SS.
3. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto
ai soli sindacati
nazionali di categoria degli specialisti ambulatoriali e
professionisti strutturati ed
organizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari del
presente Accordo.
4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono è
calcolato, per gli
specialisti ambulatoriali e i professionisti che ne usufruiscono,
come attività di servizio
ed ha piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che
economici del presente Accordo.
5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all’orario di servizio
ambulatoriale
saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali, per le
riunioni dei Comitati e delle
Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a
organismi previsti
da norme nazionali, regionali e aziendali.
6. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del
presente articolo, il
responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre
di ogni anno, con
un’unica lettera indirizzata a tutti gli Assessorati regionali alla
Sanità e alla Struttura
Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), i nominativi degli
specialisti ambulatoriali
o dei professionisti, per i quali chiede il distacco sindacale per
l’anno successivo, la sede
di servizio, l’orario settimanale ed il numero di ore annuali per il
quale è richiesto il
distacco.
7. Gli Assessorati regionali alla Sanità provvedono a darne
comunicazione alle
aziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati
firmatari
comunicano entro il 31 dicembre alle aziende interessate, e per
conoscenza alla SISAC e
agli Assessorati regionali alla Sanità, i nominativi degli
specialisti ambulatoriali e dei
professionisti per i quali è richiesto il distacco sindacale, la
sede di servizio e l'orario
settimanale.
9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate
con congruo
preavviso dall’ interessato all’azienda presso cui opera e non
producono effetto ai fini
delle statistiche annuali.
10. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della
contrattazione sul
piano nazionale, le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla
consistenza
associativa, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe
per la ritenuta del
contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
11. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del
dato associativo le
deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai
lavoratori un contributo
economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente
richiesto agli
specialisti ambulatoriali convenzionati.
12. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in
possesso dei
requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 a livello
nazionale, sono legittimate alla
trattativa ed alla stipula degli accordi regionali.
13. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle
organizzazioni sindacali
firmatarie dell’Accordo regionale.
14. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato
conseguito mediante
l'aggregazione di più organizzazioni sindacali, il soggetto
contrattuale è univocamente
rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive
gli accordi come tale, è
rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo
delegato e mantiene il
diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione
soggettiva resti
invariata.
ART 35 – DIRITTO ALL’’INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE TRA LE PARTI
1. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle
modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del
presente Accordo.
2. L’azienda deve garantire, a richiesta dei Sindacati di cui
all'art. 34 comma 13, una
costante informazione e consultazione sugli atti ed i provvedimenti
che riguardano:
a) la programmazione dell’area specialistica extra-degenza specie
per quanto riguarda la
funzionalità dei servizi specialistici funzionanti presso le
strutture pubbliche
specialistiche extra-degenza e delle altre aree professionali;
b) gli atti pubblici riguardanti il personale dipendente e quello
convenzionato ai sensi
del presente Accordo, attinenti all’attività specialistica e delle
altre aree professionali,
l'organizzazione del lavoro compresa l’attività libero-professionale
intramuraria, il
funzionamento dei servizi nonché i programmi, i bilanci, gli
investimenti e lo
stanziamento relativo agli oneri per l'effettuazione del numero
complessivo di ore di
attività.
3. Su richiesta di una delle parti sono effettuati incontri a
livello di azienda, con la
eventuale partecipazione anche di altre categorie dei medici
impegnati nell’area delle
attività ambulatoriali extra-degenza, per lo scambio di informazioni
sul funzionamento
dell’attività ambulatoriale e per la formulazione di proposte idonee
a rimuovere eventuali
disfunzioni concordemente rilevate.
ART. 36 – ASSENZE NON RETRIBUITE
1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata
necessità,
partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di
solidarietà sociale, l’azienda
conserva l’incarico allo specialista ambulatoriale e al
professionista, incaricato a tempo
indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco del
quinquennio sempre che
esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.
2. Nessun compenso è dovuto per l'intero periodo di assenza.
3. In caso di nomina alle cariche ordinistiche per espletare i
rispettivi mandati,
elezione al Parlamento o ai Consigli regionali, provinciali e
comunali o di nomina a
pubblico amministratore, lo specialista ambulatoriale e il
professionista viene sospeso, a
richiesta, dall’incarico, per tutta la durata del mandato, senza
oneri per l’azienda con le
modalità di cui agli art. 79 e 80 del d.lgs. n. 267 del 2000.
4. Lo specialista e il professionista che ha sospeso la propria
attività per il richiamo
alle armi è reintegrato nel precedente incarico, sempreché ne faccia
domanda entro 30
giorni dalla data del congedo.
5. Durante il periodo di assenza per servizio di richiamo alle armi,
allo specialista e al
professionista si applica la normativa vigente per il personale
dipendente.
6. I periodi di assenza per i casi previsti dai commi 3 e 4 sono
conteggiati come
anzianità di incarico agli effetti dell’art. 23.
7. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico o il
professionista deve avanzare
richiesta per l’ottenimento dei permessi di cui al presente articolo
con un preavviso di
almeno quindici giorni.
8. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per i
provvedimenti opportuni.
9. Per gli incarichi a tempo determinato la durata massima è di 60
giorni nell’anno.
Nel caso di assenze non superiori a trenta giorni, lo specialista
ambulatoriale e il
professionista deve assicurare idonea sostituzione, tranne i casi di
certificata malattia. In
ogni caso, l’assenza deve essere tempestivamente comunicata
all’azienda.
ART. 37 – MALATTIA – GRAVIDANZA
1. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a
tempo
indeterminato, che si assenta per comprovata malattia o infortunio –
anche non
continuativamente nell’arco di 30 mesi – l’azienda corrisponde
l’intero trattamento
economico, goduto in attività di servizio, per i primi 6 mesi e al
50% per i successivi 3
mesi e conserva l’incarico per ulteriori 15 mesi, senza
retribuzione.
2. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed
altre ad esse
assimilabili (emodialisi, chemioterapia, radioterapia, trapianti,
trattamento per
infezione da HIV – AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità
specifica – attualmente
indice di Karnosky –) secondo le indicazioni dell’Ufficio medico
legale dell’azienda
competente per territorio, le assenze per ricovero ospedaliero o Day
Hospital e per le
citate terapie, debitamente certificate dalle competenti aziende,
non sono computate nel
periodo di conservazione dell’incarico, senza retribuzione, di cui
al comma 1 e comma 6
del presente articolo.
3. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, a tempo
indeterminato, spetta
l’intero trattamento economico in caso di assenza per donazione di
organi, sangue e
midollo osseo.
4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, a tempo
indeterminato, che si
assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, o adozione di
minore al di sotto dei sei
anni, l’azienda mantiene l'incarico per 6 mesi continuativi e
corrisponde l'intero
trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo
massimo
complessivo di 14 settimane. Nel caso di gravidanza a rischio, il
periodo di assenza non è
computato nei sei mesi.
5. Agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti si applicano
le norme di cui al
comma 3, dell'art. 33, della legge n.104/92, in rapporto all’orario
settimanale di attività.
6. Per
gli specialisti ambulatoriali e i professionisti, incaricati a tempo
determinato, nei casi di certificata malattia, nei casi di
astensione obbligatoria per gravidanza e
puerperio, l’azienda conserva l’incarico per un massimo di sei mesi
senza diritto ad alcun
compenso.
7. L’Azienda può disporre controlli sanitari in relazione agli stati
di malattia o
infortunio denunciati.
ART. 38 – PERMESSO ANNUALE RETRIBUITO
1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, allo specialista
ambulatoriale e al
professionista incaricato ai sensi del presente Accordo, spetta un
periodo di permesso
retribuito irrinunciabile di 30 giorni non festivi purché l'assenza
dal servizio non sia
superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte
l'impegno orario settimanale.
2. A richiesta dell'interessato e con un preavviso di 30 giorni, il
permesso, autorizzato
dalla azienda, è fruito in uno o più periodi programmati, qualora
siano presenti più
specialisti convenzionati per la stessa branca, tra i professionisti
convenzionati, tenendo
conto anche delle complessive esigenze operative dell’azienda.
3. Se il permesso è chiesto fuori dei termini del preavviso, esso
sarà concesso a
condizione che l'azienda possa provvedere al servizio o che la
sostituzione sia garantita
dal richiedente.
4. Il periodo di permesso viene goduto durante l’anno solare al
quale si riferisce e
comunque non oltre il l° semestre dell’anno successivo.
5. Per gli specialisti ambulatoriali che usufruiscono dell’indennità
di rischio da
radiazione di cui all’art. 44, commi 1 e 2, detto periodo è elevato
di altri 15 giorni non
festivi da prendere in unica soluzione, purché l'assenza dal
servizio non sia superiore ad
un totale di ore lavorative pari a sette volte e mezzo l’impegno
orario settimanale.
6. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti
dodicesimi del permesso
retribuito di cui al primo o al quinto comma del presente articolo,
quanti sono i mesi di
servizio prestati.
7. Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati
attività di servizio
i periodi di assenza non retribuiti di cui al precedente articolo
36.
8. Durante il permesso retribuito agli specialisti ambulatoriali
incaricati a tempo
indeterminato, saranno corrisposti i compensi previsti all’art. 42.
Agli specialisti
ambulatoriali incaricati a tempo determinato, saranno corrisposti i
compensi di cui
all’art. 50 comma 1 e art. 42, lettera B, comma 6. Ad entrambi è
dovuta l’indennità di cui
all’art. 44 del presente Accordo.
9. Durante il permesso retribuito ai professionisti incaricati a
tempo indeterminato,
saranno corrisposti i compensi previsti all’art. 43. Ai
professionisti incaricati a tempo
determinato saranno corrisposti i compensi di cui all’art.50, comma
1 e art.43, lettera B,
comma 5. Ad entrambi è dovuta l’indennità di cui all’art. 44, comma
3 del presente
Accordo.
ART. 39 – CONGEDO MATRIMONIALE
1. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, titolare di
incarico a tempo
indeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni
non festivi, purché
l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore
lavorative pari a due volte e
mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre
giorni prima della data
del matrimonio.
2. Durante il congedo matrimoniale agli specialisti ambulatoriali
saranno corrisposti
i compensi previsti all’art. 42 e, se dovuta, all’art. 44.
3. Durante il congedo matrimoniale ai professionisti, saranno
corrisposti i compensi
previsti all’art. 43 e, se dovuta, all’art. 44.
ART. 40 – SOSTITUZIONI
1. Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l’azienda
provvede
assegnando l'incarico di supplenza:
- o ad uno specialista ambulatoriale o professionista designato
dall'interessato;
- o secondo l'ordine di graduatoria con priorità per gli specialisti
o professionisti non
titolari di incarico e non in posizione di incompatibilità.
2. Alle sostituzioni di durata superiore l’azienda provvede comunque
conferendo
l’incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i
criteri di cui al comma l.
3. L’incarico di sostituzione ha durata pari all’assenza del
titolare e cessa di diritto e
con effetto immediato al rientro del titolare stesso.
4. Allo specialista ambulatoriale sostituto, non titolare di
incarico, spettano:
- il compenso di cui all’art. 42, lettera A, comma 1, il rimborso
delle spese di accesso
secondo l’art. 46 e l’eventuale indennità di rischio secondo le
modalità del presente
Accordo.
5. Al professionista sostituto, non titolare di incarico, spettano:
- il compenso di cui all’art.43, lettera A, comma 1, il rimborso
delle spese di accesso
secondo l’art. 46 e l’eventuale indennità di rischio secondo le
modalità del presente
Accordo.
6. Allo specialista ambulatoriale e al professionista sostituto che
sia già titolare di
incarico, compete il rispettivo trattamento tabellare derivante
dalla anzianità maturata
nel servizio ambulatoriale.
ART. 41 – ASSICURAZIONI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI
1. L’azienda, sentiti i Sindacati di cui all'art. 34 comma 13,
provvede ad assicurare
gli specialisti ambulatoriali e i professionisti, comunque operanti
sia in attività
istituzionale o in intramoenia, negli ambulatori in diretta gestione
e nelle altre strutture
aziendali, contro i danni da responsabilità professionale verso
terzi e contro gli infortuni
subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi
del presente Accordo, ivi
compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell’accesso
dalla e per la sede
dell'ambulatorio, sempreché il servizio sia prestato in comune
diverso da quello di
residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività esterna
ai sensi dell'art. 32;
sono compresi i danni comunque verificatisi nell’utilizzo del
proprio mezzo di trasporto
per attività istituzionale.
2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
a) per la responsabilità verso terzi:
euro 1.549.370, 68 per sinistro
euro 1.032.913, 80 per persona
euro 516.456, 90 per danni a cose o ad animali
b) per gli infortuni: euro 1.032.913, 80 per morte o invalidità
permanente; euro 154, 94
giornalieri per un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea e
con decorrenza
dalla data di inizio dell’invalidità. L’indennità giornaliera è
ridotta al 50% per i primi tre
mesi.
3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei Sindacati di
cui all’art. 34 comma
13 entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Accordo.
4. I medici e i professionisti che ai sensi e nei modi di cui
all'art. 44 vengono
individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti, sono
assicurati obbligatoriamente
presso l'INAIL a cura della Azienda.
ART. 42 – COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO PER GLI
SPECIALISTI AMBULATORIALI
1. In attuazione di quanto previsto all’art. 9 del presente Accordo,
tenuto conto che il
distretto deve assicurare i servizi di assistenza primaria relativi
alle attività sanitarie e
sociosanitarie (art. 3- quater del D.L.vo n. 502/92 e successive
modifiche), attraverso il
coordinamento e l’approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a
domicilio, tra il medico
di assistenza primaria, i pediatri di libera scelta, i servizi di
continuità assistenziale ed i
medici specialisti ambulatoriali, nonché con le strutture
ospedaliere ed extraospedaliere
accreditate (art. 3-quinquies del D.L.vo n. 502/92 e successive
modifiche) e deve
specificare le prestazioni e gli ambiti di competenza dell’area
della specialistica
ambulatoriale interna risultanti dal presente Accordo e dagli
Accordi regionali ed
aziendali, il trattamento economico degli specialisti ambulatoriali,
secondo quanto
previsto all’art. 8, comma 1, lett. d), del suddetto decreto
legislativo e successive
modificazioni, si articola in:
a) quota oraria
b) quota variabile, nell’ambito dei programmi regionali ed
aziendali, finalizzata al
raggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello
erogativo, di
partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità,
nonché per il
raggiungimento degli obiettivi di qualificazione, appropriatezza e
governo della
compatibilità;
c) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al precedente
art. 9. Gli aumenti
per i rinnovi contrattuali, calcolati sul monte compensi 2000 per
competenza,
vanno ad incrementare le quote del compenso.
A - QUOTA ORARIA
1. Ai medici Specialisti ambulatoriali incaricati a tempo
indeterminato ai sensi del
presente accordo è corrisposto mensilmente un compenso orario di
euro 26,195 dal
1.1.2004. Tale compenso viene incrementato di euro 0, 245 per ora di
attività dal
31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005 A far data dal 1 gennaio
2008 il compenso
orario degli specialisti ambulatoriali e dei veterinari incaricati a
tempo
indeterminato è rideterminato in euro 28,09 (ventotto/09) per ogni
ora di attività.
2. È corrisposta inoltre una quota oraria in relazione alla
anzianità di servizio
maturata fino alla data del 29 febbraio 1996 e pari a:
euro 0.046 0,0482 per mese di servizio, fino al 192esimo mese (pari
a 16 anni di
anzianità)
euro 0.017 per mese dal 193esimo.
3. Per l’attività svolta dallo specialista nei giorni festivi e
nelle ore notturne dalle ore
22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo è
maggiorato nella misura del 30% di euro 7,998.
4. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai
sensi di legge la
maggiorazione è del 50% è pari ad euro 13,33.
B - QUOTA VARIABILE
1. A decorrere dal 01.01.2004, le quote già destinate agli
specialisti ambulatoriali
per:
a) le prestazioni, anche ai fini dell'abbattimento delle liste di
attesa, ricomprese nel
nomenclatore tariffario “Prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale
erogabili nell'ambito del S.S.N. e relative tariffe” introdotto dal
Decreto del Ministro
della sanità del 22 luglio 1996 ( S.O. n. 150, del 14-9-96, alla
G.U. n. 216 del 14-9-96), come eventualmente modificato ed integrato da provvedimenti
regionali
nonché ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale
disponibili a
svolgere compiti di organizzazione sanitaria a livello distrettuale;
b) le prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia,
cure ortodontiche) ed
attività ortesica di cui all’allegato C e per le ore di incarico
dedicate in modo
esclusivo a tali attività;
c) le attività esterne di cui all’art. 32;
d) le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui all’art. 30,
comma 14;
e) la copertura dal rischio di radiazioni di cui all’art. 44, commi
1 e 2;
f) le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune
diverso da quello di
residenza di cui all’art. 46;
g) lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni
come disagiatissime o
disagiate a popolazione sparsa, e in quelle caratterizzate da
bilinguismo di cui al
successivo comma 11;
costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote
orarie, non
riassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 4,41
per ora di attività. Tale
fondo è aumentato di euro 0.245 dal 31.12. 2004 e di euro 0.22 dal
31.12.2005.
2. Il fondo si arricchirà anche delle quote di anzianità resesi nel
tempo disponibili per
effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli
medici specialisti.
3. In ciascuna regione, il fondo di cui al comma 1 deve essere
incrementato
dell’ammontare delle risorse già impiegate per integrare i tetti
previsti nel DPR 271/2000,
per effetto degli Accordi regionali vigenti, inerenti ai programmi e
progetti finalizzati di cui
all’art.31 del presente Accordo.
4. Dal 1.1.2004 tutti gli specialisti ambulatoriali convenzionati a
tempo
indeterminato e determinato ai sensi del presente Accordo,
partecipano al riparto del
fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, mediante
attribuzione di una
quota oraria e /o per obiettivi definita dagli Accordi regionali,
fatti salvi i livelli retributivi
al 31.12.2003 come determinati dal D.P.R. 271/2000 (art. 30, commi 1
e 2, art. 31 e
art.32).
5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a
ciascun medico
specialista titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato
è riconosciuta
comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di
euro 2,485 per ora
fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro
0,22 dal
31.12.2005.
6. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a
ciascun medico
specialista titolare di rapporto convenzionale a tempo determinato è
riconosciuta
comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di
euro 0,905 per ora
fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro
0,22 dal
31.12.2005.
7. In attesa della stipula degli Accordi regionali, agli specialisti
ambulatoriali spetta il
compenso previsto dal nomenclatore tariffario regionale per le
prestazioni aggiuntive di
cui all’art.31, comma 4 e i compensi previsti per le prestazioni di
cui all’allegato D.
8. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei medici specialisti sono
stabiliti secondo
tappe e percorsi condivisi e concordati tra Azienda e/o distretto e
Organizzazioni
sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello
di accordo regionale,
come previsto dall’art. 31.
9. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di
revisione di
qualità, al fine di poter valutare i differenti gradi di
raggiungimento degli obiettivi
programmati dai medici aderenti.
10. Fino alla stipula dei nuovi Accordi regionali, per la esecuzione
delle prestazioni
protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure ortodontiche) ed
attività ortesica di cui
all’Allegato “C” e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo
a tali attività, agli
specialisti spetta un emolumento aggiuntivo orario di euro 3,14.
11. Per lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle
Regioni come
disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole
isole, spetta ai
medici specialisti ed ai veterinari un compenso accessorio orario
nella misura e con le
modalità concordate nell’ambito degli Accordi regionali. È
riconosciuta inoltre l’indennità
di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici
specialisti operanti nelle aziende
di Province e Regioni che ne prevedano l’erogazione a norma di
legge.
12. Gli Accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di
ulteriori attività,
l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di
specifici requisiti di qualità,
e i relativi compensi.
13. Sono applicabili ai medici veterinari tutte le norme dell’ACN
del 23 marzo 2005
integrate da quanto previsto dal presente accordo con l’esclusione
dell’art. 48. Gli accordi
regionali, definiscono le modalità di organizzazione della attività,
la loro tipologia e le
modalità di retribuzione dei medici veterinari. Qualora l’attività
sia organizzata non su
base oraria, ma a prestazione il relativo compenso sarà definito
dagli accordi regionali,
avendo quale riferimento un criterio retributivo quantitativo
equivalente al trattamento
economico orario.
Ai medici veterinari di cui al presente accordo si applicano i commi
11 e 12 dell’art. 42
lett. B.
Le parti si impegnano ai fini della definizione della quota
variabile e del fondo di
ponderazione ad attivare un tavolo di monitoraggio delle attività
svolte dai medici
veterinari anche per la definizione del nomenclatore delle
prestazioni aggiuntive. A tal
fine si applica quanto previsto dal comma 12 dell’art. 30.
C - ARRETRATI DEL
TRIENNIO 2001-2003 BIENNIO 2006-2007
1. Le Regioni liquidano a ciascun specialista ambulatoriale, sia a
tempo
indeterminato che a tempo determinato, a titolo di arretrati per il
triennio 2001-2003, in
tre rate previste con le competenze di Marzo 2005, di Settembre 2005
e di Gennaio 2006,
l’ammontare risultante:
a) dal compenso lordo di 0,727 euro, comprensivo della quota Enpam a
carico del
medico, moltiplicato per il numero delle ore totali per il 2001;
Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 – testo integrato con
l’A. C. N. 29 luglio 2009
71
SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati
b) dal compenso lordo di 0,727 euro, comprensivo della quota Enpam a
carico del
medico, moltiplicato per il numero delle ore totali per il 2002;
c) dal compenso lordo di 1,022 euro, comprensivo della quota Enpam a
carico del
medico, moltiplicato per il numero delle ore totali per il 2003.
1. Gli arretrati di cui alla tabella A, dell’art. 9 sono corrisposti
entro il mese di
giugno 2009.
2. Gli adeguamenti contrattuali derivanti dall’applicazione della
tabella B
dell’art. 9, devono essere effettuati entro giugno 2009 unitamente
alla
corresponsione dei relativi arretrati riferiti all’anno 2009.
3. Gli arretrati riferiti all’anno 2008 e derivanti
dall’applicazione della tabella B
dell’art. 9 saranno corrisposti entro ottobre 2009.
D - MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la
fine del mese di
competenza. Le Regioni attuano, di intesa con le aziende e sentiti i
sindacati di cui all'art.
34 comma 12, forme di coordinamento tra le varie Aziende allo scopo
di assicurare la
corretta corresponsione, nei confronti dei medici ambulatoriali, dei
compensi ai medesimi
spettanti ai sensi del presente Accordo.
ART. 43 – COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO PER I
PROFESSIONISTI
1. In attuazione di quanto previsto all’art. 9 del presente Accordo,
tenuto conto che il
distretto deve assicurare i servizi di assistenza primaria relativi
alle attività sanitarie e
sociosanitarie (art. 3- quater del D.L.vo n. 502/92 e successive
modifiche), attraverso il
coordinamento e l’approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a
domicilio, tra le figure
mediche, professionali e di altri operatori sanitari, nonché con le
strutture ospedaliere ed
extraospedaliere accreditate (art. 3-quinquies del D.L.vo n. 502/92
e successive
modifiche) e deve specificare le prestazioni e gli ambiti di
competenza delle aree
professionali, risultanti dal presente Accordo e dagli Accordi
regionali ed aziendali, il
trattamento economico dei professionisti si articola in:
a) quota oraria
b) quota variabile, nell’ambito dei programmi regionali ed
aziendali, finalizzata al
raggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello
erogativo, di
partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità,
nonché per il
raggiungimento degli obiettivi di qualificazione, appropriatezza e
governo della
compatibilità;
c) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al precedente
art. 9. Gli aumenti
per i rinnovi contrattuali, calcolati sul monte compensi 2000 per
competenza,
vanno ad incrementare le quote del compenso.
A - QUOTA ORARIA
1. Ai Professionisti incaricati a tempo indeterminato ai sensi del
presente accordo è
corrisposto mensilmente un compenso orario di euro 18,985 dal
1.1.2004. Tale
compenso viene incrementato di euro 0, 245 per ora di attività dal
31.12.2004 e di euro
0, 22 dal 31.12.2005 A far data dal 1 gennaio 2008 il compenso
orario dei
professionisti (biologi, psicologi e chimici) incaricati a tempo
indeterminato è
rideterminato in euro 22,65 (ventidue/65) per ogni ora di attività.
2. Al compenso di cui al comma 1, vanno aggiunte ulteriori quote in
relazione alle
anzianità di servizio maturate fino alla data del 31.12.98. e pari
a:
euro 0,042 per mese di servizio, fino al 192esimo mese
euro 0,022 per mese dal 193esimo.
3. Per l’attività svolta dal professionista nei giorni festivi e
nelle ore notturne dalle ore
22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo è
maggiorato nella misura del 30%
di euro 5,835.
4. Per l’attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai
sensi di legge la
maggiorazione è del 50% è pari ad euro 9,725.
B - QUOTA VARIABILE
1. A decorrere dal 01.01.2004, le quote già destinate ai
professionisti per:
a) la partecipazione a programmi o progetti regionali e aziendali
con particolare
attenzione alla salvaguardia della salute pubblica anche
relativamente a situazioni
di emergenza sanitaria e di realizzazione di “Progetti obiettivo”
previsti dal P.S.N.;
b) il raggiungimento degli obiettivi dai programmi regionali ed
aziendali e il rispetto
da parte del professionista dei livelli di spesa programmata;
c) la partecipazione a programmi e progetti finalizzati
all'abbattimento delle liste di
attesa;
d) le attività esterne di cui all’art. 32;
e) le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui all’art.30,
comma 14;
f) indennità specifica di categoria all’art.44, comma 3;
g) le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune
diverso da quello di
residenza di cui all’art. 46;
costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote
orarie, non
riassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 3,205
per ora di attività.
Tale fondo è aumentato di euro 0.245 dal 31.12 2004 e di euro 0.22
dal 31.12.2005.
2. Il fondo si arricchirà anche dalle quote di anzianità resesi nel
tempo disponibili per
effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli
professionisti; tale fondo è
ripartito sulla base degli accordi regionali, fatti salvi i livelli
retributivi come determinati
dal D.P.R. 446/2001.
3. In ciascuna regione, il fondo di cui al comma 1 deve essere
incrementato
dell’ammontare delle risorse già impiegate per integrare i tetti
previsti nel DPR 446/2001,
per effetto degli Accordi regionali vigenti, inerenti ai programmi e
progetti finalizzati di cui
all’art. 31 del presente Accordo.
4. Dal 1.1.2004 tutti i professionisti convenzionati a tempo
indeterminato e
determinato ai sensi del presente Accordo, partecipano al riparto
del fondo per la
ponderazione qualitativa delle quote orarie, mediante attribuzione
di una quota oraria
e/o per obiettivi definita dagli Accordi regionali.
5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a
ciascun professionista
titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato e
determinato è riconosciuta
comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di
euro 1,285 fino al
31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22
dal 31.12.2005.
6. In attesa della stipula degli Accordi regionali, ai
professionisti spetta il compenso
previsto dal nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni
aggiuntive di cui
all’art.31, comma 4.
7. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei professionisti sono
stabiliti secondo tappe
e percorsi condivisi e concordati tra azienda e/o distretto e
Organizzazioni sindacali
rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di Accordo
regionale, come
previsto dall’art. 31.
8. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di
revisione di
qualità, al fine di poter valutare i differenti gradi di
raggiungimento degli obiettivi
programmati dai professionisti aderenti.
9. Gli Accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di
ulteriori attività,
l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di
specifici requisiti di qualità,
e i relativi compensi.
C - ARRETRATI DEL TRIENNIO 2001-2003 BIENNIO 2006-2007
1. Le Regioni liquidano a ciascun professionista, sia a tempo
indeterminato che a
tempo determinato, a titolo di arretrati per il triennio 2001-2003,
in tre rate previste con
le competenze di Marzo 2005, di Settembre 2005 e di Gennaio 2006,
l’ammontare
risultante:
a) dal compenso lordo di 0,727 euro, comprensivo della quota Ente
previdenziale di
competenza a carico del professionista, moltiplicato per il numero
delle ore totali per il
2001;
b) dal compenso lordo di 0,727 euro, comprensivo della quota Ente
previdenziale di
competenza a carico del professionista, moltiplicato per il numero
delle ore totali per il
2002;
c) dal compenso lordo di 1,022 euro, comprensivo della quota Ente
previdenziale di
competenza a carico del professionista, moltiplicato per il numero
delle ore totali per il
2003.
1. Gli arretrati di cui alla tabella C, dell’art. 9 sono corrisposti
entro il mese di
giugno 2009.
2. Gli adeguamenti contrattuali derivanti dall’applicazione della
tabella D
dell’art. 9, devono essere effettuati entro giugno 2009 unitamente
alla
corresponsione dei relativi arretrati riferiti all’anno 2009.
3. Gli arretrati riferiti all’anno 2008 e derivanti
dall’applicazione della tabella D
dell’art. 9 saranno corrisposti entro ottobre 2009.
D - MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Il compenso mensile deve essere pagato al professionista entro la
fine del mese di
competenza. Le Regioni attuano, di intesa con le aziende e sentiti i
sindacati di cui all'art.
34 comma 12, forme di coordinamento tra le varie Aziende allo scopo
di assicurare la
corretta corresponsione, nei confronti dei professionisti, dei
compensi ai medesimi
spettanti ai sensi del presente Accordo.
ART. 44 – INDENNITÀ DI RISCHIO E INDENNITÀ SPECIFICA DI CATEGORIA
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo,
l’indennità di
rischio viene corrisposta, nella misura di 103,29 euro lordi per 12
mensilità e con la
cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli
specialisti ambulatoriali esposti
al rischio di radiazioni di cui al D.L.vo n. 230/95 ed alla legge
n.460/88 in quanto tenuti
a prestare la propria opera in zona controllata e sempreché il
rischio abbia carattere
professionale.
2. Per gli specialisti ambulatoriali che non operano in maniera
costante in zona
controllata, l’accertamento del diritto all’indennità è demandata a
un’apposita
Commissione composta dal Direttore sanitario, che la presiede, da
uno specialista
radiologo designato dall’azienda, da tre rappresentanti dei medici
ambulatoriali designati
dai membri di parte medica in seno al Comitato consultivo zonale di
cui all’art. 24 e da
due esperti qualificati nominati dal Direttore generale
dell’azienda.
3. Ai biologi e ai chimici convenzionati è corrisposta un’indennità
di rischio nella
misura di 103,29 euro lordi per 12 mensilità con le modalità
e nella
misura
eventualmente previste per il corrispondente profilo professionale
presso le aziende
sanitarie.
ART.45 – COMPENSO PER L’’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PSICOTERAPEUTICA
1. Agli psicologi abilitati all’espletamento di attività
psicoterapeutica, che svolgano
tale attività ai sensi della vigente normativa in materia, è
corrisposto un compenso
aggiuntivo di euro 6,50 per ogni ora destinata a tale attività,
ferma restando la
necessaria dimostrazione e certificazione risultante dal piano di
trattamento.
ART.46 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
1. Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza,
purché entrambi
siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto per
ogni accesso un
rimborso spese. Tale rimborso, pari ad euro 0,275 per chilometro
alla data del 1° gennaio
2000, viene rideterminato con cadenza semestrale al l° gennaio e al
1° luglio
limitatamente al 50% sulla base del prezzo “ufficiale” della benzina
verde per uguale
importo in percentuale.
2. La misura del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso
in cui
l’interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello
del presidio. Rimane
invece invariata qualora lo specialista trasferisca la propria
residenza in Comune sito a
uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.
ART. 47 – PREMIO DI COLLABORAZIONE PER INCARICHI A TEMPO
INDETERMINATO
1. Agli specialisti ambulatoriali incaricati a tempo indeterminato è
corrisposto un
premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso
orario di cui
all’art.42 , lettera A, commi 1 e 2 e lettera B, comma 5.
2. Ai professionisti incaricati a tempo indeterminato è corrisposto
un premio annuo
di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso orario di cui
all’art. 43, lettera A,
commi 1 e 2 e lettera B, comma 5.
3. Il premio di collaborazione sarà liquidato entro il 31 dicembre
dell’anno di
competenza.
4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista che cessa dal
servizio prima del
31 dicembre il premio verrà calcolato e liquidato all'atto della
cessazione del servizio.
ART. 48 – CONTRIBUTO PREVIDENZIALE
1. A favore degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti che
prestano la loro
attività ai sensi del presente Accordo dal 1 gennaio 2004 l’azienda
versa di norma
mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalità che assicurino
l’individuazione
dell'entità delle somme versate e dello specialista ambulatoriale o
professionista cui si
riferiscono, un contributo del 24% di cui il 14,19% a proprio carico
e il 9,81% a carico di
ogni singolo specialista ambulatoriale o professionista, calcolato
su tutti i compensi di
cui al presente Accordo, ad esclusione dei rimborsi spese.
2. Per gli specialisti ambulatoriali il contributo, con la
specificazione del numero di
codice fiscale e di codice individuale Enpam, sarà versato al Fondo
speciale dei medici
ambulatoriali gestito dall’Enpam, di cui al Decreto del Ministro del
Lavoro e della
Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni.
3. Per i professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo
l’azienda versa il
contributo alle rispettive casse previdenziali (ENPAB, ENPAP, EPAP).
3 bis. Ai veterinari incaricati ai sensi del presente accordo,
l’azienda versa il contributo
nelle modalità e quantità in essere alle rispettive casse
previdenziali (INPS ed ENPAV) alla data di sottoscrizione dell’ACN 23 marzo 2005.
4. In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro
del Lavoro e della
Previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.249 del
24 ottobre 1989.
ART. 49 – PREMIO DI OPEROSITÀ PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO
1. A tutti gli specialisti ambulatoriali e professionisti che
svolgono la loro attività per
conto delle aziende, ai sensi del presente Accordo, con regolare
incarico a tempo
indeterminato, alla cessazione del rapporto convenzionale spetta,
dopo un anno di
servizio, un premio di operosità nella misura di una mensilità per
ogni anno di servizio
prestato.
2. Per le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà ragguagliata
al numero dei mesi
di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la
frazione di mese superiore a
15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.
3. Ciascuna mensilità, calcolata in base alla tabella in vigore al
momento della
cessazione del rapporto, è ragguagliata alle ore effettive di
attività ambulatoriale svolta
dallo specialista ambulatoriale e dal professionista in ogni anno di
servizio.
4. Conseguentemente ciascuna mensilità di premio potrà essere
frazionata in
dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni è computata
per mese intero, quella
pari o inferiore a 15 giorni non è computata.
5. Nel caso in cui, nel corso del rapporto di lavoro, fossero
intervenute delle
variazioni nell'orario settimanale di attività, il premio per ogni
anno di servizio dovrà
essere calcolato in base agli orari di attività effettivamente
osservati nei diversi periodi
dell'anno solare.
6. Il premio di operosità per gli specialisti ambulatoriali è
calcolato sul compenso
orario di cui all’art. 42, lettera A, commi 1 e 2, lettera B, comma
5 e sul premio di
collaborazione.
7. La corresponsione del premio di operosità è dovuta dalle aziende
in base ai criteri
previsti dall’allegato E annesso al D.P.R. n.884/84, che qui si
intendono integralmente
richiamati.
8. Per i professionisti, il premio di operosità è calcolato sul
compenso orario di cui
all’art. 43, lettera A, commi 1 e 2, lettera B, comma 5 e sul premio
di collaborazione.
9. Per i professionisti già convenzionati ai sensi del D.P.R.
n.446/01, ai fini della
corresponsione del premio di operosità, non è computabile l’attività
lavorativa precedente
all’anno 2001.
10. Il premio è corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del
rapporto.
ART. 50 – COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO
1. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a
tempo determinato
ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art. 23 del presente Accordo,
l’azienda corrisponde
mensilmente, a decorrere dalla data d’inizio del rapporto, un
compenso forfetario
omnicomprensivo di euro 37,055 per ogni ora di attività
effettivamente espletata dal
1.1.2004. A tale compenso si aggiunge euro 0,245 dal 31.12. 2004 ed
euro 0,22 dal
31.12 2005 A far data dal 1 gennaio 2008 il compenso orario degli
specialisti
ambulatoriali, dei veterinari e dei professionisti (biologi,
psicologi e chimici)
incaricati a tempo determinato è rideterminato in euro 38,76
(trentotto/76) per
ogni ora di attività effettivamente espletata ai sensi del presente
accordo.
2. Ai medici specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al
D.L.vo n. 230/95 ed
alla legge n. 460/88, in quanto tenuti a prestare la propria opera
in zona controllata e
sempreché il rischio abbia carattere professionale è corrisposta
l’indennità di cui
all’art.44, commi 1 e 2.
3. Il compenso mensile è corrisposto nel mese di competenza.
4. Per la remunerazione dell’attività svolta nei giorni festivi e
nelle ore notturne, si
applicano rispettivamente l’art. 42, lett. A commi 3 e 4 e l’art.
43, lett. A commi 3 e 4, nei
limiti dei tetti di impegno finanziario in essere alla data di
entrata in vigore del presente
accordo dell’ACN 23 marzo 2005.
5. Per le eventuali prestazioni domiciliari si applicano i commi 5 e
6 dell’art. 32, nei
limiti dei tetti di impegno finanziario in essere alla data di
entrata in vigore del presente
accordo dell’ACN 23 marzo 2005.
6. Per la quota variabile si rinvia agli artt. 42 e 43, lettera B.
ART. 51 – RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI
1. Le quote sindacali a carico dell’iscritto sono trattenute nel
rispetto delle vigenti
norme, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell’iscritto
e per l'ammontare
deliberato dal sindacato stesso, dalle aziende presso le quali lo
specialista ambulatoriale
e il professionista presta la propria opera professionale e sono
versate, mensilmente, sul
conto corrente bancario intestato alla sezione provinciale del
sindacato stesso,
contestualmente all’invio dell’elenco dei nominativi a cui sono
state applicate le ritenute
sindacali e l'importo delle relative quote.
2. Restano in vigore le deleghe già rilasciate a favore dei
Sindacati firmatari del
presente Accordo nel rispetto della normativa vigente.
3. Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione
vengono
comunicate alle aziende da parte degli organi competenti dei
sindacati.
ART. 52 – LIBERA PROFESSIONE INTRA-MOENIA
1. L’azienda consente allo specialista ambulatoriale, al
professionista e ai medici di
cui alla norma finale n. 5 del presente Accordo, l’esercizio della
libera professione intramoenia
per prestazioni ambulatoriali.
2. Lo svolgimento dell’attività deve avvenire fuori dell’orario di
servizio, in giorni ed
orari prestabiliti. In caso di indisponibilità di spazi e personale
si applicano le norme
previste dalla normativa della dirigenza medica.
3. L’azienda stabilisce i criteri, le modalità e la misura per la
corresponsione degli
onorari con riferimento e nel rispetto della tariffa minima
ordinistica, sentito lo
specialista ambulatoriale o il professionista interessato, in modo
che, in ogni caso, non
sussistano oneri a proprio carico.
ART. 53 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO.. PRESTAZIONI
INDISPENSABILI E LORO
MODALITÀ DI EROGAZIONE
1. Nei settori disciplinati dal presente Accordo sono prestazioni
indispensabili ai
sensi della legge n. 146/90, art. 2, comma 2, e successive
modificazioni e integrazioni, le
prestazioni delle branche specialistiche e delle aree professionali
che l’azienda non sia in
grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti
nell'ambito territoriale di
competenza.
2. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al
comma 1, in occasione di
scioperi della categoria degli specialisti ambulatoriali o dei
professionisti, i sindacati di
cui all’art. 34 comma 13 concordano con le aziende, per ciascuna
delle branche
specialistiche e delle aree professionali, di cui al medesimo comma
1, l’astensione dallo
sciopero di almeno uno specialista ambulatoriale e di un
professionista per ogni giorno di
durata dello sciopero.
3. Il diritto di sciopero degli specialisti ambulatoriali e dei
professionisti è esercitato
con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo
sciopero,
contestualmente al preavviso indicano anche la durata
dell'astensione dal lavoro.
4. Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti che si astengono
dal lavoro in
violazione delle norme del presente articolo sono soggetti alla
eventuale applicazione delle
sanzioni previste secondo le procedure stabilite dall’art. 27.
5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
a) nel mese di agosto;
b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono
le consultazioni
elettorali europee, nazionali e referendarie;
c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono
le consultazioni
elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi
ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì
successivo.
6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di
calamità naturali gli
scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
NORMA GENERALE
1. Le parti si danno reciprocamente atto che la dizione “azienda”
utilizzata dal
presente Accordo è indifferentemente riferita alle dizioni “Azienda
U.S.L.”, e “Azienda
Ospedaliera”, “Azienda Ospedaliera Universitaria”, “Istituti Zooprofilattici
Sperimentali” in relazione a quanto disciplinato dalla normativa
nazionale e regionale
sulla materia.
NORME FINALI.
Norma finale n.1
1. Agli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo,
operanti presso gli enti di
cui all’art. 15, comma 1, lettera d), non si applica
l'incompatibilità prevista dal citato
articolo, purché ai medesimi l'incarico sia stato conferito dai
suddetti enti all'epoca in cui
gli stessi adottavano la regolamentazione dei rapporti ai sensi
degli Accordi nazionali ex
art. 48 della legge n .833/1978.
Norma finale n. 2
1. In deroga al disposto dell’art. 15, comma 1, lettere g) ed h),
sono fatte salve le
situazioni legittimamente acquisite ai sensi dell'art. 4, comma 3,
punti 1 e 2, del Decreto
del Presidente della Repubblica n.291/87.
2. Salve le norme in materia di limitazione di orario,
l’incompatibilità di cui all'art.
15, comma 1, lett. i), non si applica agli specialisti che si
trovano nelle condizioni già
previste alla data di pubblicazione dell'Accordo di cui al DPR
291/87.
3. In deroga al disposto di cui all’art. 16, comma 1, sono fatte
salve, nei limiti di 48
ore settimanali di attività per incarico ambulatoriale sommata ad
altra attività
compatibile svolta in base ad altro rapporto, le posizioni
legittimamente acquisite alla
data di pubblicazione del D.P.R. n.291/87.
Norma finale n. 3
1. Per gli specialisti ambulatoriali sono confermate ad personam le
posizioni non
conformi al disposto dell’art. 9, comma 3, del D.P.R. 316/90
esistenti alla data di
pubblicazione del citato D.P.R. fatta salva la possibilità di
adottare i provvedimenti di cui
all’art. 17 del presente Accordo.
2. Per i professionisti sono confermate ad personam le posizioni
contrattuali di
miglior favore già derivanti dall’applicazione delle norme finali
dei DD.PP.RR. 261/92,
255/88, 262/92.
Norma finale n. 4
1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 46 il rimborso
spese di viaggio
continua ad essere corrisposto agli specialisti che ne fruiscano per
incarichi acquisiti
prima del 28 dicembre 1984. Nel caso di costituzione di nuove
province successivamente
alla data del l° gennaio 1998, l'indennità di accesso viene comunque
mantenuta agli
specialisti che già ne beneficiano.
Norma finale n. 5
1. Salvo quanto previsto all’art. 23, comma 1, lettera a), sono
confermati per i
sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale, i contenuti
della norma finale
annessa al DPR n. 291/87.
2. Anche ai sanitari di cui al comma 1, può essere attribuito il
coordinamento
funzionale e gestionale di strutture specialistiche ambulatoriali e
distrettuali, compresi
gli aspetti di integrazione funzionale con gli altri servizi
specialistici aziendali, con i
medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
Norma finale n. 6
1. Preso atto della richiesta del Comitato di settore Sanità e della
situazione
contrattuale dei medici veterinari a rapporto convenzionale con le
aziende USL, le parti si
impegnano a definire la normativa dei suddetti medici, senza
aggravio di spesa, entro 90
giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
Norma finale n. 7
1. I contenuti del presente articolo rappresentano altrettanti
impegni che le
parti decidono di assumere con la sottoscrizione di questo accordo e
di recepire per
la loro concreta applicazione nel prossimo accordo relativo al
biennio 2008/2009.
In particolare si conviene di precisare già in questo accordo che le
finalità cui
devono essere destinate le risorse del prossimo biennio economico
2008/2009
sono quelle richiamate ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;
2. Tutte le risorse disponibili per il rinnovo del secondo biennio
economico
2008/2009 dovranno essere finalizzate al potenziamento dei processi
di
riorganizzazione ed integrazione. A tal fine le risorse di
competenza del 2008
saranno erogate solo a partire dal 1 gennaio 2009 congiuntamente a
quelle di
competenza del 2009. Le suddette risorse vengono utilizzate per
garantire:
a) il processo di perfezionamento degli accordi integrativi
regionali,
prevedendo meccanismi di garanzia che coinvolgano il livello di
rappresentanza nazionale di parte pubblica e sindacale;
b) la definizione di istituti che assicurino il riconoscimento
dell’impegno
professionale graduato per livello di complessità in un’ottica di
uniformità
dell’assistenza tra le regioni.
3. Gli obiettivi da perseguire col prossimo Accordo sono
rappresentati in
particolare da quelli elencati di seguito:
a) per quanto riguarda gli obiettivi generali, si sottolinea
l’esigenza di
procedere verso la individuazione di forme di collaborazione tra il
medico di
medicina generale, i pediatri di libera scelta e lo specialista
ambulatoriale,
incluso quello ospedaliero, con l’individuazione e la definizione
dei relativi
vincoli di incompatibilità;
b) per quanto riguarda gli obiettivi specifici, si richiamano i
seguenti:
- miglioramento dell’accesso agli ambulatori di medicina generale e
di
pediatria di libera scelta e ai poliambulatori specialistici
pubblici, a partire
dal potenziamento dell’orario di apertura quotidiana, anche ai fini
di ridurre
l’accesso improprio al pronto soccorso;
- potenziamento dei programmi di continuità assistenziale per
garantire una
assistenza e una presa in carico 24 ore su 7 giorni, a partire dai
pazienti
cronici a favore dei quali va previsto l’accesso in ospedale dei
medici
convenzionati;
- potenziamento dell’assistenza domiciliare a favore della
popolazione sia in
età pediatrica che in età adulta;
- coinvolgimento programmato degli specialisti ambulatoriali a
favore sia
degli assistiti a domicilio o nelle strutture residenziali, sia ai
fini del
potenziamento della diagnostica di primo livello presso gli
ambulatori dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Oltre agli obiettivi indicati al precedente comma 3, le parti
convengono che
nel prossimo accordo si debbano affrontare tra l’altro anche i
seguenti aspetti:
- la revisione delle modalità e della struttura del compenso del
medico, anche
in relazione alle nuove unità complesse delle cure primarie;
- la partecipazione della specialistica ambulatoriale ai protocolli
operativi
della continuità dell’assistenza H 24;
- la definizione degli standard nazionali in ordine al sistema
informativo, con
particolare riferimento alla scheda sanitaria;
- l’approfondimento del flusso informativo che collega i medici
convenzionati
con le aziende sanitarie;
- la revisione della normativa contrattuale vigente al fine di
renderla
coerente con i nuovi assetti organizzativi;
- la revisione della costituzione e del funzionamento degli
organismi regionali
e aziendali nei quali è prevista la presenza delle Organizzazioni
Sindacali.
- l’adeguamento dei meccanismi di certificazione della
rappresentatività e dei
diritti sindacali.
- La piena integrazione della medicina veterinaria all’interno
dell’ACN.».
Norma finale n. 8
In ottemperanza al combinato disposto dell’art. 46, comma 1 D.lgs.
30 marzo 2001,
n. 165 e dell’art. 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
la SISAC
fornisce assistenza alle amministrazioni in materia di uniforme
interpretazione
delle clausole contrattuali sentite le OO.SS. sindacali firmatarie
del presente
accordo.
Norma finale n. 9
Il riferimento nel testo dell’Accordo del 23 marzo 2005 ai medici
specialisti e altre
professionalità sanitarie deve essere inteso anche ai medici
veterinari.
NORME TRANSITORIE..
Norma transitoria n. 1
1. Fino all’insediamento dei Comitati e delle Commissioni di cui
agli articoli 24, 25 e
27 del presente Accordo sono confermati in carica i Comitati e le
Commissioni di cui agli articoli 11, 12 e 14 del D.P.R.
n.271/00 e all’art.12 del D.P.R. n.446/01 24, 25 e 27
dell’ACN 23 marzo 2005.
Norma transitoria n. 2
1. Le parti confermano di aver convenuto che, a decorrere dalle
graduatorie da valere
per l'anno 1991, l'esercizio dell’attività specialistica in regime
libero professionale sia
calcolato dal giorno successivo alla data di conseguimento della
libera docenza o del
titolo di specializzazione, ivi compresi i laureati in medicina
specialisti in
odontostomatologia.
2. Analogamente per la branca di odontostomatologia e limitatamente
ai
professionisti che accedono alla relativa graduatoria in virtù
dell’iscrizione allo speciale
albo di cui alla legge n. 409/85, la valutazione dell’attività
libero professionale decorre
dal giorno successivo all’iscrizione a tale Albo.
Norma transitoria n. 3
1. Nell’anno di entrata in vigore del presente Accordo, per
l’attribuzione degli
incarichi a tempo determinato si utilizzano le graduatorie già
formulate sulla base del
disposto dei D.P.R. 271/2000 e n. 446/2001.
2. Nell’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente
Accordo, per
l’attribuzione dei turni resisi disponibili, si utilizzano le
graduatorie redatte ai sensi dei
D.P.R. 271/2000 e n.446/01.
3. In deroga al disposto di cui al precedente comma , gli
specialisti ambulatoriali
privi del requisito di cui all’art. 8 comma 5 punto a) del D.P.R.
271/2000 ed i
professionisti privi del requisito di cui all’art 3 comma 3 del
D.P.R. 446/2001, richiesto
per l’inquadramento nella graduatoria per l’anno 2006, possono
presentare domanda di
immissione dalla data di pubblicazione a cura di ogni singola
Regione. Restano inseriti
nelle graduatorie ovvero sono reinseriti nelle stesse qualora
cancellati coloro che alla data
di entrata in vigore del presente Accordo hanno superato il limite
di età previsto dagli
accordi precedenti.
Norma transitoria n. 4
1. I rapporti convenzionali a tempo determinato instaurati per lo
svolgimento di
attività specialistica ambulatoriale o delle altre aree
professionali, in corso alla data di
pubblicazione del presente Accordo, devono essere conformi a quanto
disposto dall’art. 2-
nonies della Legge 26.05.2004 n. 138.
2. I rapporti convenzionali non conformi adottano, dalla data di
pubblicazione del
presente Accordo e fino alla loro scadenza, le clausole normative ed
economiche del
presente Accordo.
3. Qualora continuino a sussistere le relative necessità
assistenziali, le ore di incarico
sono assegnate ai sensi dell’art. 23 del presente Accordo.
Norma transitoria n. 5
1. Premesso che l’art. 15-nonies comma 3, del D.L.vo n. 502/92 e
successive
modificazioni e integrazioni, dispone che in sede di rinnovo delle
convenzioni nazionali
siano stabiliti tempi e modalità di attuazione per l'applicazione di
quanto sancito al
comma 1 dell'articolo medesimo, e che il D.L.vo n. 254 del 28 luglio
2000, all’art. 6,
sospende l’efficacia di tali disposizioni fino all’attuazione dei
provvedimenti collegati alle
determinazioni della Commissione che dovrà essere istituita con
Decreto del Ministro
della Salute, fino a quando non entrerà in vigore il limite di età
stabilito dall’art. 19,
comma 4, lettera a) del presente Accordo Collettivo Nazionale
continua ad applicarsi il
limite di età previsto dall’art. 6 comma 4, lettera e) del DPR n.
500/96, con esclusione del
biennio di cui al D.L.vo n.503/92.
Norma transitoria n. 6
1. I convenzionati di cui all’art. 23, comma 5, primo alinea, sono
individuati dal
Ministero della Difesa con propria nota. Un primo elenco è contenuto
nella nota Prot. n.
0137491 del 9 dicembre 2004.
Norma transitoria n. 7
1. Fino al 31 dicembre 2005, tenuto conto delle necessità di
adeguamento derivanti dalla definizione di un unico Accordo per la specialistica
ambulatoriale e le altre aree
professionali, le OO.SS. maggiormente rappresentative dei
professionisti, in via
transitoria ed eccezionale, possono usufruire, complessivamente, di
un numero di ore
annue aggiuntive rispetto a quanto previsto dall’art. 34, comma 1,
pari ad un unico
distacco totale retribuito. Le modalità di fruizione, concordate tra
le suddette OO.SS.,
dovranno essere preventivamente comunicate alla SISAC.
Norma transitoria n. 8
1. Fino alla stipula del prossimo A.C.N., in deroga al comma 10
dell’art. 34, è
considerata rappresentativa la Federazione delle OO.SS. delle
categorie dei Biologi,
Chimici e Psicologi.
Norma transitoria n. 9
La valutazione secondo i punteggi previsti dal presente Accordo è
effettuata a
partire dalla graduatoria valida per l’anno 2011. Fino ad allora
continuano ad
essere applicati i punteggi disposti ai sensi degli allegati A ed A
bis dell’ACN 23
marzo 2005.
Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 – testo integrato con
l’A. C. N. 29 luglio 2009
DICHIARAZIONI A VERBALE.
Dichiarazione a verbale n. 1
1. Le parti chiariscono che le dizioni “Regione”, “Amministrazione
regionale”, “Giunta
regionale”, “Assessore regionale”, “Assessore regionale alla
Sanità”, usata nel testo
dell'Accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi
delle province
autonome di Trento e Bolzano.
2. Chiariscono inoltre che gli articoli o i commi con la dizione
“specialisti
ambulatoriali e professionisti” riguardano tutte le categorie
professionali convenzionate ai
sensi del presente Accordo. Sono invece di esclusiva pertinenza
degli specialisti
ambulatoriali ed odontoiatri, specificati con la sola dizione
“specialisti ambulatoriali” i
seguenti articoli del presente Accordo:
- art. 23, comma 1,lett. d) e lett. h) e comma 8
- art. 28
- art. 28 bis
- art. 28 ter
- art. 30, commi 2, 9 e 15
- art. 32, commi 4 e 5
- art. 38, commi 5 e 8
- art. 39, comma 2
- art. 40, comma 4
- art. 42
- art. 44, commi 1 e 2
- art. 47, commi 1
- art. 48, comma 2
- art. 49, comma 6
- art. 50, comma 2
- Norme finali n. 1, n. 2, n. 3, comma 1, n. 4
- Norma transitoria n. 2
- Allegato D
Dichiarazione a verbale n. 2
1. Le parti raccomandano che il presente Accordo venga recepito
dall’I.N.A.I.L.,
dall’I.N.P.S., dagli Enti locali, dal Ministero della difesa, dal
SASN e da tutte le istituzioni
pubbliche che utilizzano medici specialisti e altri professionisti e
che conferiscano nuovi
incarichi a tempo indeterminato ed utilizzino la graduatoria di cui
all'art. 21, dopo aver
espletato le procedure di cui all'art. 23 per gli aumenti di orario
agli specialisti già
incaricati.
Dichiarazione a verbale n. 3
1. Per la partecipazione alle riunioni dei Comitati e delle
Commissioni di cui agli
articoli 22, 24, 25 e 27 ai componenti di parte pubblica ed al
segretario spettano, se e in
quanto previsti, i compensi fissati a livello regionale.
Dichiarazione a verbale n. 4
1. La SISAC si impegna a collaborare con l’ENPAM per ridefinire le
modalità ed i
termini del versamento dei contributi dovuti e dell’invio della
relativa
rendicontazione come richiesto dalla corretta imputazione sulla
posizione
previdenziale degli iscritti.
Dichiarazione a verbale n. 5
1. Fermo restando il rispetto delle scelte delle Regioni nella
organizzazione dei servizi
veterinari, le parti concordano che le risorse economiche
finalizzate alla copertura dei
posti previsti nella dotazione organica unitamente ai ruoli e alle
funzioni che la
legislazione vigente assegna alla dirigenza nell’ambito dei servizi
veterinari, non possono
essere utilizzate per l’attivazione delle ore di attività
convenzionata ed analogamente le
risorse economiche impiegate per l’attivazione di ore di attività
convenzionale non
possono essere utilizzate per far fronte alla dotazione organica
della dirigenza veterinaria.
ALLEGATO D
NOMENCLATORE TARIFFARIO
1 - Consulto ambulatoriale con il medico di medicina generale e/o
altro specialista di
altra branca euro 25,82 da corrispondere solo allo specialista
consultato
2 - Consulto domiciliare con il medico di medicina generale e/o
specialista di altra
branca euro 36,15 da corrispondere solo allo specialista consultato
3 - Parto a domicilio euro 413,16
4 - Agopuntura in ambulatorio, per ogni seduta, euro 25,82
Le prestazioni suddette sono effettuate, a richiesta del medico di
medicina generale o
dello specialista, previa autorizzazione del direttore del distretto
o suo delegato.
L'agopuntura di cui al n. 4, in quanto tecnica terapeutica non
pertinente ad una
specifica branca specialistica, può essere eseguita da un medico
anche non specialista in
possesso delle particolari capacità professionali accertate con le
procedure di cui all’art.
22, comma 4, del presente Accordo collettivo nazionale.